luigi ruberto

Ruberto, Esumazioni chiesta la sospensione al Prefetto...

 

 

ESUMAZIONI: IL PREFETTO CHIEDE CHIARIMENTI  AL SINDACO DI ROCCHETTA.     28.4.2009

Il Prefetto di Foggia in una nota chiara e definita,inviata sia al Comune di Rocchetta che al Dott Luigi Ruberto, che nè ha sollevato l'illegittimità amministrativa chiede chiarimenti al Sindaco Castelli.

"Esprimo viva soddisfazione per l'attenzione prestata al caso    da sua Ecc il Prefetto di Foggia-dice Ruberto- ora ci auguriamo un intervento ancora più chiaro sulla nostra richiesta di sospensione delle esumazioni-inoltrata sempre al Prefetto Nunziante".

Intanto sulla questione ci sarà un interpellanza ad hoc in consiglio comunale convocato per il 30 c.m.

Siamo curiosi di sapere -afferma Ruberto- cosa in punta di diritto risponderà l'Ente, e come mai nessun ufficio pubblico investito della questione dal 04 novembre 08 non abbia scritto un rigo di risposta al caso esumazioni nel cimitero di Rocchetta, compreso il difensore civico,regolarmente pagato da tutti i contribuenti di Rocchetta,Ruberto a questo punto nè chiede ineluttabilmente le dimissioni,vista l'inerzia.
dott Luigi Ruberto                                                                        21.4.2009

ESUMAZIONI :CHIESTA LA SOSPENSIONE AL PREFETTO DI FG

Alla c a del Prefetto di Foggia sua Ecc Dott Antonio NUNZIANTE

Alla  c a del Segretario Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a della Giunta Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Resp dell'ufficio tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Difensore Civico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a dei VV UU del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Al Resp del Cimitero Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
p.c Comando Stazione Arma CC  Rocchetta Sant'Antonio(Fg)

Oggetto: Richiesta di sospensione immediata delle ESUMAZIONI iniziate in data 10 Aprile 2009 ART 82 D.P.R 285/90.

Con la presente,riconfermando punto per punto e parola per parola, quanto già comunicato a codesta Prefettura,e agli uffici comunali, si comunica quanti segue:

In data 20 Aprile 2009 il Comune di Rocchetta ha iniziato le operazioni di esumazione,in maniera ILLEGITTIMA per i motivi di diritto già comunicati.

Che vista l
altezza del Comune di Rocchetta 630 metri sul livello del mare,la salubrità dellaria e del terreno vista lubicazione del Cimitero posizionato nella parte più alta del paese, non possono eseguirsi esumazioni ordinarie decennali in quanto i defunti non sono del tutto MINERALIZZATI, di fatti in data 20 Aprile alcuni son risultati non del tutto MINERALIZZATI,NONOSTANTE SIANO TRASCORSI PIU' DI DIECI ANNI DALLE MORTE.
Dopo quanto brevemente esposto, si chiede il rispetto e l
applicazione degli artt che seguono artt 82 D.P.R 285/90 Qulora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta,esso deve essere prolungato per un periodo determinato?..segue

Le operazioni che si stanno eseguendo nel Cimitero del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) comportano una soppressione di un
area del cimitero, senza che la P.A abbia prodotto gli atti amministrativi opportuni per motivare la necessità delle stesse art 96 D.P.R 285/90 nessun cimitero può esser soppresso  se non per ragioni di motivata necessità?? segue

Procedere con le esumazioni,per dare esecutività al bando NULLO  che deve veder realizzate 19 cappelle gentilizie è ILLEGITTIMO.

In quanto la salme non sono ancora del tutto MINERALIZZATE;

DOPO QUANTO ESPOSTO SI CHIEDE,IN VIA D
URGENZA,A SUA ECC IL PREFETTO DI FOGGIA   LA SOSPENSIONE DELLE ESUMAZIONI E LA APPLICAZIONE DELART 82 D.P.R 285/90.
martedì 21 aprile 2009
F.to Dott Luigi RUBERTO
 


Club Liberal Monti Dauni
Segreteria Cittadina UDC Comune di Rocchetta Sant'Antonio   - 21.4.2009


Il Dott Luigi Ruberto,a nome della Segreteria Cittadina dell'Unione di Centro del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) e del Circolo Liberal dei Monti Dauni- www-liberal.it- auspica una netta presa di posizione dei componenti dell'Unione di Centro in consiglio Provinciale per costruire processi virtuosi di sviluppo per l'area dei Monti Dauni dei Comuni ricadenti nalla Comunità Montana di Bovino.
Secondo- Ruberto - è necessario rilanciare il patto dei Monti Dauni,ed in merito c'è una forte distrazione da Palazzo Dogana,come è necessario costruire un primo e vero programma turistico-culinario per l'intera area della Comunità Montana,in quanto sin ad oggi i Comuni hanno fatto da soli
pur ottenendo lusinghieri risultati.
E' necessario  rilanciare una nuova e splendente stagione politico amministrativa per ridare fiato ad un area della nostra provincia da troppi anni sofferente.
Come pure è necessario afferma -Ruberto- rilanciare un dibattito politico-economico sulle fonti rinnovabili che vedono l'area dei Monti Dauni ed il Comune di Rocchetta fortemente coinvolti in questo nuovo processo economico per la produzione di energia da fonti rinnovabili,e capirne punti di forza e punti di debolezza con i relativi vantaggi e non che il territorio riceve.

dott Luigi Ruberto


5.04.2009

ESUMAZIONI CIMITERIALI ROCCHETTA SANT' ANTONIO(FG)


RUBERTO SOLLEVA DUBBI E PERPLESSITA' DI NATURA GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SI RIVOLGE AL PREFETTO DI FOGGIA.

Alla c.a. di sua Ecc il  Prefetto di Foggia Dott Antonio Nunziante (Foggia)
All'Ufficiale Sanitario competente per territorio della AUSL

Al Difensore Civico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)-nota inviata in data 04.11.2008
Alla c.a del Sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata in data 04.11.2008
Al Resp dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Rocchetta S.A (Fg) nota inviata in data 04.11.2008
Alla c.a del Segretario Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata in data 04.11.2008
Al Custode Cimiteriale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata in data 04.11. 2008
Al Comando Stazione V.V U.U. del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata in data 04.11. 2008

Oggetto: Richiesta di messa nel  NULLA e o azione in AUTOTUTELA della  P.A. del bando pubblico che ha concesso nuove concessioni  su lotti ed aree già occupate e  soggette a concessioni de facto site nel Comune di Rocchetta Sant
Antonio (Fg) n prot in uscita 002856 del 25 Marzo 2005  e della procedura  amministrativa di esumazione delle salme presenti nel lotto cimiteriale oggetto di  nuove concessioni per cappelle gentilizie, anche in violazione degli artt 54 e 55 del  DPR 10 Settembre 1990 n.285.TAR UMBRIA 6 MARZO 1998 N.190.

Preambolo:
Lo scrivente in data 04 Novembre 2008 n.protocollo 009590 protocollava agli Uffici in epigrafe del Comune di Rocchetta Sant
Antonio listanza che segue.
Nessuno degli uffici da allora ad oggi ha risposto alla presente istanza,in violazione della normativa vigente legge 241/90.
Con la presente si chiede a sua Eccellenza il Prefetto di Foggia di intervenire, in sostituzione dell
omissiva Amministrazione Comunale di Rocchetta SantAntonio(Fg) sospendendo ogni procedura posta in essere dal bando amministrativo impugnato, in autotutela per la P.A. ed a tutela dellinteresse morale ed affettivo dei cittadini che hanno i propri congiunti sepolti nel cimitero del Comune di Rocchetta SantAntonio(Fg).

F A T T O -E- D I R I T T O
Scrivo e in qualità di  nipote   dei defunti.......attualmente sepolti nel cimitero di Rocchetta Sant'Antonio in un'area ove sono previste mutazioni oggettive e progettuali con relative esumazioni per la creazione di 19 lotti per la costruzione di cappelle gentilizie. Con la presente si comunica agli uffici in epigrafe che il bando pubblico redatto e pubblicato da codesto Ente per l
assegnazione di nuovi lotti per cappelle gentilizie  è illegittimo e viziato nella sostanza, tal da esser INSANABILE per lassenza di pregressi atti amministrativi,quali: (1) lapprovazione del NUOVO piano cimiteriale come previsto dagli artt 54-55-56  DPR 10 Settembre 1990 n.285;(2) la relativa approvazione in  consiglio comunale dello stesso,(3) il parere dellufficiale sanitario,(4) il nuovo bando ha assegnato aree già occupate e  soggette a concessione e ancora accupate;(5) Mancata affissione nelle bacheche pubbliche cittadine site nelle vie principali del paese deputate a rendere edotta la Cittadinanza sugli atti e i bandi promossi dalla P.A.(6) Mancata dichiarazione di decadenza per tutti i cittadini assegnatari di suoli per realizzare cappelle gentilizie come previsto dallart.49 bis del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, come previsto dallo stesso bando allultimo punto,ciò detto è evidente che la P.A omettendo di far decadere chi non ha realizzato entro due anni dallassegnazione, ha creato le condizioni per intasare il cimitero ed è stata costretta ad emettere nuovi bandi per assegnare nuove aree, in spregio alla procedura amministrativa che si esporrà in seguito. Con il nuovo bando, prima di procedere a concessione di nuovi lotti per cappelle cimiteriali, si dovevano notiziare con una (cd lettera di interesse) gli eredi, o uno di essi, la cui comunicazione si presumeva che tutti gli eredi erano stati resi edotti, come da prassi amministrativa, dei defunti in tale area, qual�ora fossero interessati alla proroga della concessione, ove scaduta, cosa non avvenuta per i defunti di cui sopra, così come altri nella stessa area interessata dal bando.
Le comunicazioni di prossima esumazione andavano fatte tramite a/r ad uno degli eredi dei defunti, e non appiccicate sulle tombe, i defunti non leggono almeno da defunti. ( fatto avvenuto tra fine Ottobre e inizio  Novembre 2008).
Gli stessi eredi attuali concessionari di tali aree avevano un diritto di prelazione nell�acquisto dei nuovi lotti avendo un palese, riconosciuto ed acquisito �interesse legittimo�come riconosciuto dalla  stessa Suprema Corte di Cassazione.
In assenza di interesse da parte degli attuali concessionari,  si poteva procedere, per i lotti di chi non aveva manifestato interesse all�apertura della procedura per la riassegnazione delle concessioni dell�area attualmente occupata, tramite la redazione di un nuovo piano cimiteriale, con conseguente   lottizzazione, e susseguente bando pubblico, per la concessione di aree vocate alla costruzione di nuove cappelle cimiteriali, i primi due momenti amministrativi sono invece stati saltati a pie pari, avendo l�Ente  emesso direttamente un bando pubblico affetto da  NULLITA� ASSOLUTA; preso atto che non è stato redatto alcun nuovo piano cimiteriale che va fatto ogni 5 anni, così come previsto dall�art. 54 e 55 DPR 10 Settembre n.285 del 1990, se ne deduce che tutto l�iter amministrativo è viziato nella forma e nella sostanza, in quanto ha visto assegnare lotti con soggetti e defunti ancora inumati, e si presume ancora in uno stato di conservazione tale da non consentire una esumazione decennale ordinaria,CHE VA SEMPRE E CQE MOTIVATA LEGGE 241/90. Andava dunque redatto un nuovo piano, assegnate nuove aree, per le salme esumate e non del tutto consumate, proceduto ad esumazioni come per legge, ove possibile, e assegnate nuove aree indicate, per le salme esumate uguali a quelle soggette a concessione od ossari con concessione novantanovennali, e con l�area libera si poteva procedere ad un nuovo e regolare bando di assegnazione; preso atto che il cambio di destinazione tecnica, da INUMAZIONI A TUMULAZIONI  è soggetto ad una procedura che allo stato NON è STATA RISPETTATA.

D I R I T T O

Della fattispecie in esame si occupa il Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/02/1990 n. 285. Con un atto amministrativo, che assume carattere di �concessione� e dietro il pagamento di un prezzo stabilito in un apposito regolamento      comunale, un�area cimiteriale può essere attribuita in godimento a chi la richieda.
Occorre avvertire che nel nuovo regolamento non prevede più concessioni perpetue, ma solo concessioni a tempo determinato, e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.
La Suprema Corte, ha chiarito che il diritto di sepolcro, che si fonda su una concessione amministrativa dell�area in un cimitero, attribuisce al concessionario diritti soggettivi perfetti di natura reale nei confronti degli altri privati (mentre, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concedente, tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esigenze di carattere generale per la tutela dell�ordine e del buon governo del cimitero).
Ne consegue che, la risoluzione delle controversie tra privati, sulla titolarità dello ius sepulcri, non rientra nei poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione e che, quindi, non ha rilevanza alcuna, rispetto ai privati, il provvedimento dell�autorità comunale con cui si riconosca ad una determinata famiglia la titolarità di un sepolcro.
Proprio l�art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie fa obbligo ad ogni Comune di avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel Regolamento di Polizia mortuaria. Deve, inoltre, ritenersi illegittima, ove adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di ampliamento del cimitero che non sia accompagnata dalla relazione tecnico sanitaria  contemplata dagli artt. 56 e 58 del DPR 10.09.1990, n. 285, (nel caso in esame non vi è stata alcuna deliberazione del Supremo Organo Collegiale Comunale del Comune di Rocchetta,come invece Sentenziato dal TAR UMBRIA 06 MARZO 1998 N.190, né la suddetta documentazione correlata per quanto attiene l�ampliamento dello stesso, per ampliamento va inteso un nuovo progetto di ampliamento o estinzione di un vecchio cimitero, come nel caso di specie,di fatti aumentera'la capienza  con la costruzione in altezza  per mq.
Tali progetti anche quando riguardino la creazione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località specialmente per quanto riguarda l�ubicazione, l�orografia, l�estensione dell�area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale che a corredo dell�istruttoria troveranno anche la relazione tecnico sanitaria redatta  dall�ufficiale sanitario. In questo caso la programmazione del nuovo sviluppo urbano deve prevedere l�ampliamento della esistente struttura cimiteriale con la predisposizione di un apposito NUOVO piano regolatore, e non eventuali semplici varianti OVE ADOTTATE. Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54-55-56 e segg. del DPR 10.09.1990, n. 285, ogni Comune deve essere dotato di un piano cimiteriale che, esteso anche alle zone di rispetto, deve essere aggiornato ogni 5 anni e comunque ogni qual volta siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o allorchè a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti, come nel caso di specie. Per quanto riguarda i sistemi di sepoltura, il Regolamento di Polizia mortuaria prende due specie: l�inumazione e la tumulazione. Si ha inumazione quando il cadavere è deposto sulla terra nuda e pure di terra ricoperta.  Nessun cimitero, si dice, conforme alle norme sanitarie, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità,-COSA NON FATTA DAL COMUNE DI ROCCHETTA SANT�ANTONIO - nel caso in esame v�è una soppressione parziale di un�area destinata alle inumazioni in terra, e che con il nuovo bando sarebbe destinata a tumulazioni e successivo ampliamento, senza alcuna dimostrazione di motivata necessità nonchè con concessione novantanovennali ancora in corso e valide, analogamente alle concessioni dei loculi per tumulazione.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell�Unità Sanitaria Locale competente per territorio, passare da un�area destinata a inumazioni nella terra ad area vocata a tumulazioni è un cambio di destinazione tecnica dell�area, ed equivale a soppressione del vecchio cimitero e creazione di uno nuovo, anche in tal caso non mi risulta che la soppressione sia stata deliberata dal consiglio comunale come previsto dal DPR 285 e sia stato sentito il coordinatore sanitario dell�USL, è palese dunque l�illegittimità e l�insanabilità nel caso di specie, SI CHIEDE DUNQUE UN�AZIONE DI AUTOTUTELA DELLA P.A. E LA SOSPENSIONE DI OGNI PROCEDURA IN ITINERE.
Nessun cimitero, si dice, conforme alle norme sanitarie, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, cosa non avvenuta nel caso in oggetto.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell�Unità Sanitaria Locale competente per territorio. In caso di soppressione, i concessionari di posti per sepolture private, hanno  diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l�originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o perpetuità della stessa, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo, da effettuare a cura del Comune. Alla luce della suesposta normativa, ci si avvede del fatto che la eliminazione di una struttura cimiteriale deve essere    oggetto di un�attenta valutazione da parte della Pubblica Amministrazione, proprio per l�onerosità dell�impegno che si intende affrontare e considerati tutti gli elementi elencati; non ultimo il rinnovo a titolo gratuito delle vecchie concessioni, per il restante periodo fino alla scadenza (99 anni dall�inizio), su aree identiche a quelle originariamente concesse o già occupate da salme. Tutto questo rende economicamente gravosa l�operazione di smantellamento della struttura. E� necessario pertanto, prima di addivenire ad una deliberazione in tal senso, verificare la possibilità alternativa di un adeguato ampliamento; ovvero laddove ciò non sia possibile, valutare con grande ponderatezza i fattori di pubblica utilità che motivano la nuova destinazione d�uso del territorio cimiteriale.
Dopo quanto esposto, si chiede agli organi di controllo, viste le numerose violazioni di legge e prassi amministrativa la messa nel NULLA o un�azione in AUTOTUTELA della .P.A   del bando n protocollo 002856 dell�anno 2005 che ha assegnato i suoli in oggetto,  in quanto lo stesso era illegittimo tal da renderlo NULLO, perché le aree messe a bando erano ancora occupate, e l�interesse legittimo degli eredi persistente, nonché mancante di parere sanitario, del nuovo piano cimiteriale e relativa approvazione in Consiglio Comunale così come disciplinato dal  DPR 10 Settembre 1990 n. 285, e relativa atto specifico di consiglio comunale di soppressione dell�area attualmente destinata ad inumazioni e a seguito del bando in oggetto destinata a tumulazioni per cappelle gentilizie.

TAR UMBRIA 06 MARZO 1998 N.190, E TAR PUGLIA SEZ I,BARI,1 GIUGNO 1994,N.980.

Dopo quanto esposto:

VISTE LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO;
VISTA LA NORMATIVA IN MATERIA;
VISTI GLI ARTT 54,55,56,DEL D.P.R DEL 10.09.90 N. 285;
VISTA LA ACCLARATA E RICONOSCIUTA PRESENZA DI INTERESSE LEGITTIMO DEGLI EREDI DEI CONCESSIONARI;
VISTA LA MANCATA DELIBERAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELL�ESTINZIONE DI UN AREA CIMITERIALE;
VISTA LA MANCATA APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO CIMITERIALE,CON TUTTO L�ITER,GLI STUDI,E GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE SOPRARICHIAMATI:

-S I- D I F F I D A N O-

Gli uffici comunali e o ditte private, dal porre in essere qualsiasi forma di esumazione, che deve esser eseguita A MANI e non con mezzi meccanici e con tutte le opportune cure del caso, previo rispetto di tutta la procedura amministrativa soprarichiamata.
In assenza dell�approvazione del piano cimiteriale che va fatto ogni 5 anni con tutti gli studi e gli allegati correlati come previsto dal D P R 285/90 nessuna esumazione potrebbe essere posta in essere,mancando l�atto consiliare di indirizzo PRINCIPALE SEPPUR LA COMPETENZA ESECUTIVA E� DEL SINDACO E LE ESUMAZIONI POSSONO EFFETTUARSI A DIECI ANNI DALLA MORTE COSI� COME PREVISTO DALLA L.R. N.34 DEL 2008
In assenza si procederà COME PER LEGGE.
-S I- C H I E D E-

A sua Ecc il  Prefetto di Foggia UN INTERVENTO RISOLUTIVO inerente  il bando e le  assegnazioni di lotti non liberi e gravati da concessioni di fatto, nel pieno rispetto della Legge, della prassi Amministrativa e del decoro e rispetto dei Defunti.

�Tale ricorso, sospende ogni procedura amministrativa di esumazione al fine di dare seguito alle finalità del bando impugnate, in attesa dell�esito del massimo organo di controllo a livello periferico indicato nella Prefettura di Foggia�.

Unici  atti prodotti dall�Ente Delibera di Giunta Comunale n.38 del 10.03.2005
Bando del 25 marzo 2005 n. 002856

                                                         Ringrazio ed Ossequio
                                                   Dott Luigi Ruberto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © 2010 Network Integration Services, Tutti i diritti riservati. Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo sito (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.