ESUMAZIONI: IL PREFETTO CHIEDE CHIARIMENTI AL SINDACO DI ROCCHETTA.
28.4.2009
Il Prefetto di Foggia in una nota chiara e definita,inviata sia al Comune di
Rocchetta che al Dott Luigi Ruberto, che nè ha sollevato l'illegittimità
amministrativa chiede chiarimenti al Sindaco Castelli.
"Esprimo viva soddisfazione per l'attenzione prestata al caso da sua Ecc
il Prefetto di Foggia-dice Ruberto- ora ci auguriamo un intervento ancora
più chiaro sulla nostra richiesta di sospensione delle esumazioni-inoltrata
sempre al Prefetto Nunziante".
Intanto sulla questione ci sarà un interpellanza ad hoc in consiglio
comunale convocato per il 30 c.m.
Siamo curiosi di sapere -afferma Ruberto- cosa in punta di diritto
risponderà l'Ente, e come mai nessun ufficio pubblico investito della
questione dal 04 novembre 08 non abbia scritto un rigo di risposta al caso
esumazioni nel cimitero di Rocchetta, compreso il difensore
civico,regolarmente pagato da tutti i contribuenti di Rocchetta,Ruberto a
questo punto nè chiede ineluttabilmente le dimissioni,vista l'inerzia.
dott Luigi Ruberto
21.4.2009
ESUMAZIONI :CHIESTA LA SOSPENSIONE AL PREFETTO DI FG
Alla c a del Prefetto di Foggia sua Ecc Dott Antonio NUNZIANTE
Alla c a del Segretario Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a della Giunta Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Resp dell'ufficio tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a del Difensore Civico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Alla c a dei VV UU del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Al Resp del Cimitero Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
p.c Comando Stazione Arma CC Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
Oggetto: Richiesta di sospensione immediata delle ESUMAZIONI iniziate in
data 10 Aprile 2009 ART 82 D.P.R 285/90.
Con la presente,riconfermando punto per punto e parola per parola, quanto
già comunicato a codesta Prefettura,e agli uffici comunali, si comunica
quanti segue:
In data 20 Aprile 2009 il Comune di Rocchetta ha iniziato le operazioni di
esumazione,in maniera ILLEGITTIMA per i motivi di diritto già comunicati.
Che vista l�altezza
del Comune di Rocchetta 630 metri sul livello del mare,la salubrità dell�aria
e del terreno vista l�ubicazione
del Cimitero posizionato nella parte più alta del paese, non possono
eseguirsi esumazioni ordinarie decennali in quanto i defunti non sono del
tutto MINERALIZZATI, di fatti in data 20 Aprile alcuni son risultati non del
tutto MINERALIZZATI,NONOSTANTE SIANO TRASCORSI PIU' DI DIECI ANNI DALLE
MORTE.
Dopo quanto brevemente esposto, si chiede il rispetto e l�applicazione
degli artt che seguono artt 82 D.P.R 285/90
�
Qul�ora
si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei
cadaveri è incompleta,esso deve essere prolungato per un periodo
determinato?..segue
Le operazioni che si stanno eseguendo nel Cimitero del Comune di Rocchetta
Sant'Antonio(Fg) comportano una soppressione di un�area
del cimitero, senza che la P.A abbia prodotto gli atti amministrativi
opportuni per motivare la necessità delle stesse art 96 D.P.R 285/90
�
nessun cimitero può esser soppresso se non per ragioni di motivata
necessità?? segue
Procedere con le esumazioni,per dare esecutività al bando NULLO che deve
veder realizzate 19 cappelle gentilizie è ILLEGITTIMO.
In quanto la salme non sono ancora del tutto MINERALIZZATE;
DOPO QUANTO ESPOSTO SI CHIEDE,IN VIA D�
URGENZA,A SUA ECC IL PREFETTO DI FOGGIA LA SOSPENSIONE DELLE ESUMAZIONI E
LA APPLICAZIONE DEL�ART
82 D.P.R 285/90.
martedì 21 aprile 2009
F.to Dott Luigi RUBERTO
Club Liberal Monti Dauni
Segreteria Cittadina UDC Comune di Rocchetta Sant'Antonio - 21.4.2009
Il Dott Luigi Ruberto,a nome della Segreteria Cittadina dell'Unione di
Centro del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) e del Circolo Liberal dei
Monti Dauni-
www-liberal.it- auspica una netta
presa di posizione dei componenti dell'Unione di Centro in consiglio
Provinciale per costruire processi virtuosi di sviluppo per l'area dei Monti
Dauni dei Comuni ricadenti nalla Comunità Montana di Bovino.
Secondo- Ruberto - è necessario rilanciare il patto dei Monti Dauni,ed in
merito c'è una forte distrazione da Palazzo Dogana,come è necessario
costruire un primo e vero programma turistico-culinario per l'intera area
della Comunità Montana,in quanto sin ad oggi i Comuni hanno fatto da soli
pur ottenendo lusinghieri risultati.
E' necessario rilanciare una nuova e splendente stagione politico
amministrativa per ridare fiato ad un area della nostra provincia da troppi
anni sofferente.
Come pure è necessario afferma -Ruberto- rilanciare un dibattito
politico-economico sulle fonti rinnovabili che vedono l'area dei Monti Dauni
ed il Comune di Rocchetta fortemente coinvolti in questo nuovo processo
economico per la produzione di energia da fonti rinnovabili,e capirne punti
di forza e punti di debolezza con i relativi vantaggi e non che il
territorio riceve.
dott Luigi Ruberto
5.04.2009
ESUMAZIONI CIMITERIALI ROCCHETTA SANT' ANTONIO(FG)
RUBERTO SOLLEVA DUBBI E PERPLESSITA' DI NATURA GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SI
RIVOLGE AL PREFETTO DI FOGGIA.
Alla c.a. di sua Ecc il Prefetto di Foggia Dott Antonio Nunziante (Foggia)
All'Ufficiale Sanitario competente per territorio della AUSL
Al Difensore Civico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)-nota inviata in
data 04.11.2008
Alla c.a del Sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata
in data 04.11.2008
Al Resp dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Rocchetta S.A (Fg) nota
inviata in data 04.11.2008
Alla c.a del Segretario Comunale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg)
nota inviata in data 04.11.2008
Al Custode Cimiteriale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota inviata
in data 04.11. 2008
Al Comando Stazione V.V U.U. del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(Fg) nota
inviata in data 04.11. 2008
Oggetto: Richiesta di messa nel NULLA e o azione in AUTOTUTELA
della P.A. del bando pubblico che ha concesso nuove concessioni su lotti
ed aree già occupate e soggette a concessioni de facto site nel Comune di
Rocchetta Sant�Antonio
(Fg) n prot in uscita 002856 del 25 Marzo 2005 e della procedura
amministrativa di esumazione delle salme presenti nel lotto cimiteriale
oggetto di nuove concessioni per cappelle gentilizie, anche in violazione
degli artt 54 e 55 del DPR 10 Settembre 1990 n.285.TAR UMBRIA 6 MARZO 1998
N.190.
Preambolo:
Lo scrivente in data 04 Novembre 2008 n.protocollo 009590 protocollava agli
Uffici in epigrafe del Comune di Rocchetta Sant�Antonio
l�istanza
che segue.
Nessuno degli uffici da allora ad oggi ha risposto alla presente istanza,in
violazione della normativa vigente legge 241/90.
Con la presente si chiede a sua Eccellenza il Prefetto di Foggia di
intervenire, in sostituzione dell�omissiva
Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant�Antonio(Fg)
sospendendo ogni procedura posta in essere dal bando amministrativo
impugnato, in autotutela per la P.A. ed a tutela dell�interesse
morale ed affettivo dei cittadini che hanno i propri congiunti sepolti nel
cimitero del Comune di Rocchetta Sant�Antonio(Fg).
F A T T O -E- D I R I T T O
Scrivo e in qualità di nipote dei defunti.......attualmente sepolti nel
cimitero di Rocchetta Sant'Antonio in un'area ove sono previste mutazioni
oggettive e progettuali con relative esumazioni per la creazione di 19 lotti
per la costruzione di cappelle gentilizie. Con la presente si comunica agli
uffici in epigrafe che il bando pubblico redatto e pubblicato da codesto
Ente per l�assegnazione
di nuovi lotti per cappelle gentilizie è illegittimo e viziato nella
sostanza, tal da esser INSANABILE per l�assenza
di pregressi atti amministrativi,quali: (1) l�approvazione
del NUOVO piano cimiteriale come previsto dagli artt 54-55-56 DPR 10
Settembre 1990 n.285;(2) la relativa approvazione in consiglio comunale
dello stesso,(3) il parere dell�ufficiale
sanitario,(4) il nuovo bando ha assegnato aree già occupate e soggette a
concessione e ancora accupate;(5) Mancata affissione nelle bacheche
pubbliche cittadine site nelle vie principali del paese deputate a rendere
edotta la Cittadinanza sugli atti e i bandi promossi dalla P.A.(6) Mancata
dichiarazione di decadenza per tutti i cittadini assegnatari di suoli per
realizzare cappelle gentilizie come previsto dall�art.49
bis del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, come
previsto dallo stesso bando all�ultimo
punto,ciò detto è evidente che la P.A omettendo di far decadere chi non ha
realizzato entro due anni dall�assegnazione,
ha creato le condizioni per intasare il cimitero ed è stata costretta ad
emettere nuovi bandi per assegnare nuove aree, in spregio alla procedura
amministrativa che si esporrà in seguito. Con il nuovo bando, prima di
procedere a concessione di nuovi lotti per cappelle cimiteriali, si dovevano
notiziare con una (cd lettera di interesse) gli eredi, o uno di essi, la cui
comunicazione si presumeva che tutti gli eredi erano stati resi edotti, come
da prassi amministrativa, dei defunti in tale area, qual�ora fossero
interessati alla proroga della concessione, ove scaduta, cosa non avvenuta
per i defunti di cui sopra, così come altri nella stessa area interessata
dal bando.
Le comunicazioni di prossima esumazione andavano fatte tramite a/r ad uno
degli eredi dei defunti, e non appiccicate sulle tombe, i defunti non
leggono almeno da defunti. ( fatto avvenuto tra fine Ottobre e inizio
Novembre 2008).
Gli stessi eredi attuali concessionari di tali aree avevano un diritto di
prelazione nell�acquisto dei nuovi lotti avendo un palese, riconosciuto ed
acquisito �interesse legittimo�come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte
di Cassazione.
In assenza di interesse da parte degli attuali concessionari, si poteva
procedere, per i lotti di chi non aveva manifestato interesse all�apertura
della procedura per la riassegnazione delle concessioni dell�area
attualmente occupata, tramite la redazione di un nuovo piano cimiteriale,
con conseguente lottizzazione, e susseguente bando pubblico, per la
concessione di aree vocate alla costruzione di nuove cappelle cimiteriali, i
primi due momenti amministrativi sono invece stati saltati a pie pari,
avendo l�Ente emesso direttamente un bando pubblico affetto da NULLITA�
ASSOLUTA; preso atto che non è stato redatto alcun nuovo piano cimiteriale
che va fatto ogni 5 anni, così come previsto dall�art. 54 e 55 DPR 10
Settembre n.285 del 1990, se ne deduce che tutto l�iter amministrativo è
viziato nella forma e nella sostanza, in quanto ha visto assegnare lotti con
soggetti e defunti ancora inumati, e si presume ancora in uno stato di
conservazione tale da non consentire una esumazione decennale ordinaria,CHE
VA SEMPRE E CQE MOTIVATA LEGGE 241/90. Andava dunque redatto un nuovo piano,
assegnate nuove aree, per le salme esumate e non del tutto consumate,
proceduto ad esumazioni come per legge, ove possibile, e assegnate nuove
aree indicate, per le salme esumate uguali a quelle soggette a concessione
od ossari con concessione novantanovennali, e con l�area libera si poteva
procedere ad un nuovo e regolare bando di assegnazione; preso atto che il
cambio di destinazione tecnica, da INUMAZIONI A TUMULAZIONI è soggetto ad
una procedura che allo stato NON è STATA RISPETTATA.
D I R I T T O
Della fattispecie in esame si occupa il Regolamento di Polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10/02/1990 n. 285. Con un atto amministrativo, che
assume carattere di �concessione� e dietro il pagamento di un prezzo
stabilito in un apposito regolamento comunale, un�area cimiteriale può
essere attribuita in godimento a chi la richieda.
Occorre avvertire che nel nuovo regolamento non prevede più concessioni
perpetue, ma solo concessioni a tempo determinato, e di durata non superiore
ai 99 anni, salvo rinnovo.
La Suprema Corte, ha chiarito che il diritto di sepolcro, che si fonda su
una concessione amministrativa dell�area in un cimitero, attribuisce al
concessionario diritti soggettivi perfetti di natura reale nei confronti
degli altri privati (mentre, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
concedente, tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad
interessi legittimi, di fronte ad esigenze di carattere generale per la
tutela dell�ordine e del buon governo del cimitero).
Ne consegue che, la risoluzione delle controversie tra privati, sulla
titolarità dello ius sepulcri, non rientra nei poteri attribuiti alla
Pubblica Amministrazione e che, quindi, non ha rilevanza alcuna, rispetto ai
privati, il provvedimento dell�autorità comunale con cui si riconosca ad una
determinata famiglia la titolarità di un sepolcro.
Proprio l�art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie fa obbligo ad ogni Comune
di avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, secondo
le norme stabilite nel Regolamento di Polizia mortuaria. Deve, inoltre,
ritenersi illegittima, ove adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale
di approvazione del progetto di ampliamento del cimitero che non sia
accompagnata dalla relazione tecnico sanitaria contemplata dagli artt. 56 e
58 del DPR 10.09.1990, n. 285, (nel caso in esame non vi è stata alcuna
deliberazione del Supremo Organo Collegiale Comunale del Comune di
Rocchetta,come invece Sentenziato dal TAR UMBRIA 06 MARZO 1998 N.190, né la
suddetta documentazione correlata per quanto attiene l�ampliamento dello
stesso, per ampliamento va inteso un nuovo progetto di ampliamento o
estinzione di un vecchio cimitero, come nel caso di specie,di fatti
aumentera'la capienza con la costruzione in altezza per mq.
Tali progetti anche quando riguardino la creazione dei nuovi cimiteri devono
essere preceduti da uno studio tecnico delle località specialmente per
quanto riguarda l�ubicazione, l�orografia, l�estensione dell�area e la
natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda
idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale che a corredo dell�istruttoria
troveranno anche la relazione tecnico sanitaria redatta dall�ufficiale
sanitario. In questo caso la programmazione del nuovo sviluppo urbano deve
prevedere l�ampliamento della esistente struttura cimiteriale con la
predisposizione di un apposito NUOVO piano regolatore, e non eventuali
semplici varianti OVE ADOTTATE. Ai sensi delle disposizioni contenute negli
artt. 54-55-56 e segg. del DPR 10.09.1990, n. 285, ogni Comune deve essere
dotato di un piano cimiteriale che, esteso anche alle zone di rispetto, deve
essere aggiornato ogni 5 anni e comunque ogni qual volta siano creati nuovi
cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o allorchè a quelli esistenti siano
apportate modifiche ed ampliamenti, come nel caso di specie. Per quanto
riguarda i sistemi di sepoltura, il Regolamento di Polizia mortuaria prende
due specie: l�inumazione e la tumulazione. Si ha inumazione quando il
cadavere è deposto sulla terra nuda e pure di terra ricoperta. Nessun
cimitero, si dice, conforme alle norme sanitarie, può essere soppresso se
non per ragioni di dimostrata necessità,-COSA NON FATTA DAL COMUNE DI
ROCCHETTA SANT�ANTONIO - nel caso in esame v�è una soppressione parziale di
un�area destinata alle inumazioni in terra, e che con il nuovo bando sarebbe
destinata a tumulazioni e successivo ampliamento, senza alcuna dimostrazione
di motivata necessità nonchè con concessione novantanovennali ancora in
corso e valide, analogamente alle concessioni dei loculi per tumulazione.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il
Coordinatore sanitario dell�Unità Sanitaria Locale competente per
territorio, passare da un�area destinata a inumazioni nella terra ad area
vocata a tumulazioni è un cambio di destinazione tecnica dell�area, ed
equivale a soppressione del vecchio cimitero e creazione di uno nuovo, anche
in tal caso non mi risulta che la soppressione sia stata deliberata dal
consiglio comunale come previsto dal DPR 285 e sia stato sentito il
coordinatore sanitario dell�USL, è palese dunque l�illegittimità e
l�insanabilità nel caso di specie, SI CHIEDE DUNQUE UN�AZIONE DI AUTOTUTELA
DELLA P.A. E LA SOSPENSIONE DI OGNI PROCEDURA IN ITINERE.
Nessun cimitero, si dice, conforme alle norme sanitarie, può essere
soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, cosa non avvenuta nel
caso in oggetto.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il
Coordinatore sanitario dell�Unità Sanitaria Locale competente per
territorio. In caso di soppressione, i concessionari di posti per sepolture
private, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero,
per il tempo residuo spettante secondo l�originaria concessione, o per la
durata di 99 anni nel caso di maggior durata o perpetuità della stessa, un
posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso
nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal
cimitero soppresso al nuovo, da effettuare a cura del Comune. Alla luce
della suesposta normativa, ci si avvede del fatto che la eliminazione di una
struttura cimiteriale deve essere oggetto di un�attenta valutazione da
parte della Pubblica Amministrazione, proprio per l�onerosità dell�impegno
che si intende affrontare e considerati tutti gli elementi elencati; non
ultimo il rinnovo a titolo gratuito delle vecchie concessioni, per il
restante periodo fino alla scadenza (99 anni dall�inizio), su aree identiche
a quelle originariamente concesse o già occupate da salme. Tutto questo
rende economicamente gravosa l�operazione di smantellamento della struttura.
E� necessario pertanto, prima di addivenire ad una deliberazione in tal
senso, verificare la possibilità alternativa di un adeguato ampliamento;
ovvero laddove ciò non sia possibile, valutare con grande ponderatezza i
fattori di pubblica utilità che motivano la nuova destinazione d�uso del
territorio cimiteriale.
Dopo quanto esposto, si chiede agli organi di controllo, viste le numerose
violazioni di legge e prassi amministrativa la messa nel NULLA o un�azione
in AUTOTUTELA della .P.A del bando n protocollo 002856 dell�anno 2005 che
ha assegnato i suoli in oggetto, in quanto lo stesso era illegittimo tal da
renderlo NULLO, perché le aree messe a bando erano ancora occupate, e
l�interesse legittimo degli eredi persistente, nonché mancante di parere
sanitario, del nuovo piano cimiteriale e relativa approvazione in Consiglio
Comunale così come disciplinato dal DPR 10 Settembre 1990 n. 285, e
relativa atto specifico di consiglio comunale di soppressione dell�area
attualmente destinata ad inumazioni e a seguito del bando in oggetto
destinata a tumulazioni per cappelle gentilizie.
TAR UMBRIA 06 MARZO 1998 N.190, E TAR PUGLIA SEZ I,BARI,1 GIUGNO 1994,N.980.
Dopo quanto esposto:
VISTE LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO;
VISTA LA NORMATIVA IN MATERIA;
VISTI GLI ARTT 54,55,56,DEL D.P.R DEL 10.09.90 N. 285;
VISTA LA ACCLARATA E RICONOSCIUTA PRESENZA DI INTERESSE LEGITTIMO DEGLI
EREDI DEI CONCESSIONARI;
VISTA LA MANCATA DELIBERAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELL�ESTINZIONE DI UN
AREA CIMITERIALE;
VISTA LA MANCATA APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO CIMITERIALE,CON TUTTO
L�ITER,GLI STUDI,E GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE SOPRARICHIAMATI:
-S I- D I F F I D A N O-
Gli uffici comunali e o ditte private, dal porre in essere qualsiasi forma
di esumazione, che deve esser eseguita A MANI e non con mezzi meccanici e
con tutte le opportune cure del caso, previo rispetto di tutta la procedura
amministrativa soprarichiamata.
In assenza dell�approvazione del piano cimiteriale che va fatto ogni 5 anni
con tutti gli studi e gli allegati correlati come previsto dal D P R 285/90
nessuna esumazione potrebbe essere posta in essere,mancando l�atto
consiliare di indirizzo PRINCIPALE SEPPUR LA COMPETENZA ESECUTIVA E� DEL
SINDACO E LE ESUMAZIONI POSSONO EFFETTUARSI A DIECI ANNI DALLA MORTE COSI�
COME PREVISTO DALLA L.R. N.34 DEL 2008
In assenza si procederà COME PER LEGGE.
-S I- C H I E D E-
A sua Ecc il Prefetto di Foggia UN INTERVENTO RISOLUTIVO inerente il bando
e le assegnazioni di lotti non liberi e gravati da concessioni di fatto,
nel pieno rispetto della Legge, della prassi Amministrativa e del decoro e
rispetto dei Defunti.
�Tale ricorso, sospende ogni procedura amministrativa di esumazione al fine
di dare seguito alle finalità del bando impugnate, in attesa dell�esito del
massimo organo di controllo a livello periferico indicato nella Prefettura
di Foggia�.
Unici atti prodotti dall�Ente Delibera di Giunta Comunale n.38 del
10.03.2005
Bando del 25 marzo 2005 n. 002856
Ringrazio ed
Ossequio
Dott Luigi Ruberto
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