Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e della stazione appaltante come previsto dalla legge 109/94 e del D.P.R. 554/99.
a cura del dott.Luigi RUBERTO
In questo scritto,tenteremo di analizzare in maniera chiara e dettagliata l’importanza sempre più penetrante che svolgono nella macchina amministrativa i dirigenti pubblici, soggetti chiamati a dare organizzazione alle funzioni dei loro sottoposti e quindi tenuti a migliorare l’efficacia,l’efficienza,e l’economicità dell’ente pubblico in cui essi operano.
Con l’introduzione della legge 241/90 un’importante passo avanti è stato fatto nell’organizzazione della macchina amministrativa, di fatti il capo II (artt.4-6) della legge in oggetto, regolamenta la funzione del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
Si tratta, per il nostro ordinamento di una novità assoluta;
prima di tale normativa non era, infatti, prevista un’autorità guida del procedimento (leading authority) nè tanto meno la comunicazione agli interessati dell’identità dei funzionari che gestivano il procedimento.
L’assenza di una positivizzazione del settore comportava :- la frammentazione ed il rallentamento dell’azione amministrativa per la mancanza dell’autorità guida alla quale spettasse l’incarico di portare rapidamente il procedimento alla sua naturale conclusione;- l’irresponsabilità civile, penale,ed amministrativa degli amministratori e dei dirigenti, in quanto l’anonimato degli stessi impediva l’identificazione dei responsabili delle lacune e degli inadempimenti procedimentali;- la violazione del principio di trasparenza, atteso che l’ignoranza dell’identità dei dipendenti pubblici che gestivano il procedimento impediva agli interessati di controllarne l’operato.
Al fine di ovviare a tali inconvenienti, la L. 241/90, agli artt. 4,5,6, ha introdotto una disciplina che prevede l’individuazione nell’ambito dell’unità organizzativa competente, del responsabile del procedimento, la comunicazione agli interessati dell’unità organizzativa e del nominativo del responsabile e la precisazione dei compiti di quest’ultimo.
In particolare, l’art. 4 sancisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di provvedimento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, determinazione che va resa pubblica, secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
L’omessa indicazione del responsabile non comporta, peraltro l’illegittimità dell’atto ma la sola responsabilità disciplinare dell’agente che abbia omesso l’indicazione.(T.A.R Friuli, 5-4.1993,n.568; T.A.R. Campania, sez. I, 23-12-1994, n.300)[1]
In forza dell’art. 5 il dirigente ( titolare o anche facente funzioni) di ciascuna unità organizzativa assegna, a se stesso o ad altro dipendente dell’unità, la responsabilità del procedimento.
Finché non sia stata effettuata tale assegnazione, responsabile del procedimento è il funzionario preposto all’unità organizzativa.
In ossequio al principio della trasparenza, l’art.5 ultimo comma,obbliga la P.A. a comunicare l’unità organizzativa e il nominativo del responsabile ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse; ex art. 6, spetta al responsabile del procedimento : valutare ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale;
compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, quali accertamenti tecnici, ispezioni,richiesta di documenti, di rettifiche o di dichiarazioni etc.
Il principio secondo il quale il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a rettificare eventuali irregolarità formali ( ai sensi dell’art.6, lett. b) della L. 241/90 è applicabile anche ai procedimenti di gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della pubblica amministrazione a condizione che non venga turbata la par condicio dei concorrenti e non vi sia una modificazione del contenuto della documentazione presentata(Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione del 03 aprile 2001,n. 1927)[2];è nelle prerogative dello stesso responsabile proporre l’indizione o avendone la competenza, indire la conferenza dei servizi di cui all’art.14; curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti agli organi competenti per l’adozione.
La materia del resp. del procedimento è stata interesata dal D.Lgs.29/1993 ( ora confluito nel D.L.gs 165/2001). Il decreto legislativo 29/93 ha previsto che il dirigente generale e i dirigenti, dirigono, coordinano, e controllano l’operato dei vari responsabili dei procedimenti anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
L’art. 2, comma 1, lett. d) prevede l’attribuzione,per ciascun procedimento , ad un ufficio unico della responsabilità complessiva dello stesso, così risolvendo il problema dei procedimenti di pertinenza di più uffici dello stesso ente.
Su un argomento così ampio ed in continua evoluzione si può concludere che la normativa in esame consente agli interessati, in armonia con il principio di trasparenza, di venire a conoscenza dell’identità del responsabile del procedimento e di controllarne l’operato;
inoltre essa, responsabilizza i funzionari preposti alla gestione del procedimento, eliminando la situazione precedente di anonimato e permettendo ex.art.28 Cost., l’irrogazione, nei loro confronti, di sanzioni penali, civili, ed amministrative; rendendo possibile una maggiore celerità del procedimento, individuando un’autorità preposta a concluderlo nel più breve tempo possibile.
Analizzando la disciplina in oggetto,.nella materia degli appalti, la Merloni Ter ha profondamente innovato prevedendo la significativa novità, della presenza di un unico soggetto responsabile, per l’intera procedura di appalto.
Segnatamente il rinnovato art.7 della legge 109/94 come modificata dalla legge 216/95,recante misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione, dispone che : i soggetti di cui all’art. 2,comma 2 lettera (a) “ ossia le amministrazioni aggiudicatici,nominano, ai sensi della legge 241/90 del 07 agosto, un responsabile unico del procedimento per l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale delle opere pubbliche, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
L’ente qualora volesse può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo; progettazione, affidamento, esecuzione. Passando ai compiti del Responsabile del procedimento, l’art. 7 comma 3 dispone che egli : formula proposte; assicura , in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi, nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo, di controllo, di sua competenza. Il regolamento D.P.R. 554/99 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,n.494,e successive modificazioni.
Va affermato che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l’organico delle amministrazioni presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 a professionisti singoli o associati o alle società di ingegneria , aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,economico, finanziario,amministrativo, organizzativo, e legale, e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Sono dunque esclusi dall’affidamento di tali attività i raggruppamenti temporanei di progettisti.
L’Art. 7 del D.P.R. 554/99 individua le funzioni e delinea la figura e le professionalità del responsabile del procedimento. Compito primario del responsabile, è quello di creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’ intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.(comma 2,art.7).
Il regolamento 554/99 ha altresì introdotto una nuova figura, il dirigente cui è affidato il programma triennale dei l.l.p.p., il quale ha il compito di ricevere dal responsabile del procedimento proposte dati e informazioni riguardanti: le fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; quelle di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare,definitivo ed esecutivo; le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni; il controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione,qualità prezzo; le fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Con la previsione del dirigente si è cercato di colmare il vuoto che la L.216/1995 aveva provocato con l’eliminazione del “coordinatore unico”.
La determinazione n.10/2001, dell’Autorità di vigilanza sui l.l.p.p., ha ritenuto che la qualifica di geometra possa soddisfare la previsione di cui all’art.7, comma 4,del regolamento generale.
Il comma 5 dell’art.7 introduce un’importante deroga rispetto a quanto delineato e sancito dai commi 1-4 : nei Comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, in caso di particolare necessità e per appalti di importo inferiore ai 300.000 euro, non aventi, in ogni caso, ad oggetto opere o impianti di speciale complessità o rilevanza, è consentito attribuire le competenze del responsabile del procedimento al responsabile dell’ufficio tecnico o figura corrispondente.
Il responsabile del procedimento, dopo quanto esposto, è tenuto al risarcimento del danno derivante dal suo comportamento, omissivo od imprudente, sotto tale profilo, è del tutto evidente quanto possa influire, il riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, avvenuto con la “dirompente” sentenza delle sez. unite della Corte di Cassazione n. 500/99.
È utile esprimere la seguente considerazione di carattere prettamente polito-sociologico, sull’evoluzione della macchina amministrativa, che nel corso dei secoli è divenuta sempre più complessa.
L’istituto appena analizzato nasce dall’esigenza sempre perseguita dal legislatore, di dare pieno potere di gestione ai dirigenti degli enti locali, tale orientamento affonda le sue radici, nella convinzione che il politico deve vedere limitata , ed in alcuni casi controllata dallo stato centrale la sua autonomia ed il suo potere, nasce quindi quella mastodontica macchina burocratica che ha nei secoli vessato il singolo cittadino, ma essa in realtà aveva uno scopo primario, bilanciare i poteri degli enti locali a livello periferico, per limitare il potere politico locale assoggettandolo a delle regole uguali per tutti, la burocrazia quindi ha di fatti spuntato le unghia al politico eletto in quanto tale;
anche se con le normative degli ultimi 15 anni , è stato ridato ampio margine di gestione a chi governa senza forti momenti di controllo da parte di chi è relegato all’opposizione, questo spesso ha comportato da un lato abusi chiari e palesi della maggioranza e dall’altro ha accresciuto la mole di lavoro nei contenziosi amministrativi e in molti casi anche penali, è quindi doveroso,come da molte parti viene chiesto, anche da parlamentari di vari schieramenti, ridare e ricreare forti momenti di controllo per gli atti prodotti dagli enti locali, considerato che svuotati i co.re.co. e con il solo difensore civico nominato dal controllato non resta alle minoranze e ad ogni cittadino che si senta leso, che ricorrere alla magistratura amministrativa, per chiedere l’annullamento dell’atto prima, ed il risarcimento dei danni successivamente.
[1] CARINGELLA-DALOISO-GIAMPAOLO, Gli Appalti di Lavori pubblici, Napoli ,2002.
[2]CARINGELLA-DALOISO-GIAMPAOLO, Gli appalti di lavori pubblici , Napoli ,2002
Responsabilità Extracontrattuale
Origini storiche della colpa aquiliana, fattispecie concrete di responsabilità extracontrattuale.
A cura del dott. Luigi RUBERTO
Nel presente scritto, analizzeremo il concetto di colpa aquiliana ed alcune massime della Suprema Corte, in relazione a detta forma di responsabilità. L’espressione, responsabilità aquiliana o extracontrattuale, deriva dalla lex Aquilia, del 287 a. C. che per prima disciplinò, nel diritto romano, la responsabilità ex-delicto, vale a dire, del principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto, o comunque, di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, obbliga l’autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali e non patrimoniali che dalla medesima sono derivate.
La dottrina tradizionale costruiva tutto il sistema della responsabilità aquiliana sulla violazione fondamentale del principio di convivenza racchiuso nell’espressione neminem laedere, ed individua quale unico criterio di imputazione della responsabilità la colpevolezza dell’agente; ( c.d. nessuna responsabilità senza colpa ). La colpa, veniva concepita in chiave squisitamente soggettiva come uno stato d’animo riprovevole che giustifica una sanzione ( una reazione giuridica, il risarcimento del danno ) diretta a ristabilire il pieno rispetto dei diritti lesi.
La sfera dei diritti risarcibili veniva, poi, ristretta ai soli diritti soggettivi assoluti ( es. diritti reali ) in quanto i diritti di credito ricevevano apposita tutela dalla responsabilità extracontrattuale del debitore inadempiente; infine gli unici interessi tutelati mediante il risarcimento del danno erano ritenuti esclusivamente quelli aventi natura essenzialmente patrimoniale[1].
Alla luce di tali considerazioni ( funzione sanzionatoria della responsabilità aquiliana, monopolio della colpa come fonte di tale responsabilità, limitazione tassativa dei diritti tutelabili, natura essenzialmente patrimoniale dei danni risarcibili ) il sistema delineato intorno alla disciplina tradizionale ruotava intorno all’unica regola generale desunta dall’art. 2043 c.c. , la quale trovava le sue eccezioni contenute negli artt. 2047 e 2054 c.c.
Gli illeciti previsti in questi ultimi articoli, a loro volta, venivano pur sempre ancorati al principio di colpevolezza attraverso apriorismi, forzature e vari espedienti interpretativi : le ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047, 2048,2049 del c.c., e 2054 comma 3 venivano fondate su una presunzione di colpa ( in vigilando o in eligendo ); per le altre ipotesi di cui agli articoli 2050, 2054 del c.c., si parlava di un’inversione dell’onere della prova della colpa.
Tale concezione tradizionale del risarcimento si è, però , mostrata insufficiente a rispondere alle esigenze di riparazione dei danni in una società sempre più complessa; sicché , l’evoluzione dottrinale in materia si è mossa nella duplice direzione di evidenziare nuove forme di tutela giuridica da riferire a posizioni soggettive che altrimenti né resterebbero prive, e di ricostruire un nuovo sistema più rispettoso del dettato normativo e nel contempo più adeguato all’attuale realtà economico-sociale[2]; analizzando gli orientamenti della Suprema Corte in merito a forme di responsabilità aquiliana, si veda quanto afferma la sentenza della sez. III del 6 Marzo 1992, n. 2688, Cassazione Civile[3]. Di fatti è del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte, la proposizione cumulativa dell’azione contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale dovere del nemin laedere[4]. In tema di responsabilità aquiliana, il rapporto di causalità al quale deve aversi riguardo, enunciato dall’art. 40 c.p., è quello esistente tra condotta dell’agente ed evento e non tra circostanze ( cause ) simultanee o preesistenti ed il minore o maggior danno. Pertanto, se il rapporto di causalità esiste, esso deve sussistere in relazione all’evento ( inteso nella sua accezione naturalistica, comprensiva del danno ) non potendosi al suo interno operare distinzioni fra evento e danno. Sulla base di questo principio la Suprema Corte, in relazione ad uno scontro verificatosi tra un autoveicolo ed un motoveicolo,il quale aveva invaso la carreggiata di pertinenza del primo, ha cassato la sentenza di merito che pur affermando che lo scontro si sarebbe egualmente verificato se l’autovettura avesse rispettato la velocità prescritta in quel luogo, aveva poi riconosciuto il concorso di colpa nella misura di due terzi, a carico del conducente del motoveicolo, per avere invaso l’opposta corsia, e di un terzo a carico del conducente dell’autoveicolo , per avere tenuto una velocità doppia rispetto a quella consentita; ciò sul presupposto che, la maggiore velocità tenuta aveva prodotto più gravi lesioni all’altro[5].
Per fare un esempio più calzante, che riguarda espressamente l’ambito da noi trattato, è ingiusto il danno subito dall’impresa a causa della mancata aggiudicazione in via amministrativa dell’appalto, con la conseguente necessità per la stessa di attendere la sentenza contenente l’accertamento del suo diritto, il ritardo che né consegue è da ascrivere a colpa dell’amministrazione ed è ingiusto; pertanto, l’impresa stessa ha diritto di ottenere, in aggiunta alla reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del maggior danno costituito dalla turbativa economica determinata dal ritardo e costituita da minori utili e da maggiori spese, da liquidare con le modalità indicate dall’art. 35 comma 2 d.lgs 31 marzo 1998 n.80 e, dell’amministrazione di proporre all’impresa entro il termine indicato in sentenza il pagamento di una somma corrispondente al danno ricevuto[6]
Dopo quanto detto, si evince che la maggiore tutela che la giurisprudenza odierna assegna ai diritti reali, e quindi dei privati cittadini, pone ogni atto della pubblica amministrazione che violi il principio del neminem laedere, nella condizione oggettiva di risarcire il terzo soggetto leso dall’azione della P.A., che oggi più di ieri vede ridotto il proprio autoritarismo e aumentate le tutele che volgono il loro interesse ad una maggiore forma di attenzione all’azione dei privati, considerato che nell’attuale orientamento politico amministrativo, viene posto in essere nel giusto modo una diretta e netta rispondenza fra l’azione della P.A. e i benefici che i consociati né possono trarre, in mancanza di questa correlazione ogni atto della pubblica amministrazione perde ogni suo valore, in quanto essa deve tendere sempre a comunque a soddisfare, nel pieno rispetto dell’ordinamento costituito, gli interessi dei consociati.
[1] F.DEL GIUDICE, Il codice civile esplicato, Napoli 2000.
[2] F.DEL GIUDICE, il codice civile esplicato,Napoli 2000.
[3] Cassazione civile sez. III, 6 Marzo 1992 n. 2688, Giust. Civile Mass. 1992, fascicolo 3.
In materia di responsabilità aquiliana , il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 40 del c.p. , in base al quale , se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni , deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento solo nel principio della causalità efficiente , desumibile dal comma 2 dell’art. 41 dello stesso codice , in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta , che può anche identificarsi nella persona della vittima solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti ; pertanto,in presenza dell’altrui colpa il fatto del danneggiato può essere considerato causa esclusiva dell’evento solo se abbia interrotto la connessione dei fatti , privando quelli antecedenti dell’efficacia causale e relegandoli al rango di semplici occasioni, mentre deve essere ritenuto concausa dell’evento se, inserendosi in una situazione di pericolo creata dall’altrui comportamento colposo non si sia posto al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale in atto divenendo così idoneo a produrre l’evento.
[4] Cassazione civile sez. ,I, 21 giugno 1999, n. 6233, Giust. Civ. Mass. 1999, 1444.
[5] Cassazione civile sez.III, 15 novembre 1999, n. 12617, in Giust. Civ. Mass. 1999, 2247.
[6] T.A.R. Abruzzo sez. Pescara , 23 settembre 1999, n. 750. T.A.R. 1999, I, 4424.
L’evoluzione degli ordinamenti giuridici, fra società e diritto.
a cura del dott. Luigi Ruberto
Nel seguente scritto esamineremo,l’evoluzione degli ordinamenti giuridici, fra società e diritto, è opportuno evidenziare e fare una riflessione sull’evoluzione e sulla funzione degli ordinamenti giuridici che devono oggi più che mai, rispecchiare necessariamente le evoluzioni della morale sociale dominante.
Di fatti il segno di distinzione di ogni comunità organizzata è il diritto.
Con il termine diritto si fa riferimento, al modo ed alle forme in cui ciascuna società si organizza, si ordina: di qui l’espressione ordinamento giuridico.
Dettare regole per i rapporti tra i consociati; stabilire attraverso quali meccanismi altre regole possano essere stabilite, e possano venire modificate, o affidare a determinate persone ed a collegi di persone il compito di assicurarne il rispetto e di risolvere i contrasti che ne accompagnano la concreta applicazione : così può descriversi in maniera, elementare, l’ordinamento giuridico di ogni comunità di uomini[1].
In sintesi, la società e l’ordinamento giuridico che la regola, sono due facce della stessa medaglia, la società elegge i consociati che esprimono le regole, regole, che spesso sempre più, sono frutto delle istanze e dei mutamenti sociali. Sotto questo aspetto il diritto potrebbe anche apparire conseguenza della mediocrità e dell’egoismo, e si può contemplare ed attendere quale punto d’arrivo, come accadeva ad un giurista tra i più rappresentativi della nostra cultura, la “ morte “ del diritto.
Il diritto scomparirà , quando l’umanità si dividerà nettamente, in buoni che del diritto non hanno bisogno, e in cattivi che non ne hanno paura.
In verità anche le esperienze storiche che si erano avviate con il proposito di superare il diritto e lo Stato, intesi come forme di organizzazione della società, hanno finito per mantenerli: la più esemplare , sotto questo aspetto, è stata la vicenda del diritto sovietico.
Ha un valore relativo, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, l’affermazione ubi societas ibi ius, sulla funzione del diritto,o meglio l’ordinamento giuridico, di una società esercita rispetto ai valori, alle idee, agli scopi che la comunità stessa custodisce e realizza.
Che ogni ordinamento assolva sotto questo aspetto fini di conservazione, è innegabile.
L’equazione stabilita tra società e diritto non riguarda, tuttavia, la funzione dell’ordinamento.
Essa si limita a rilevare ed a descrivere la costante connessione tra le due realtà, mentre le rimane estraneo ogni apprezzamento critico delle regole che rinviene e che sottopone ad analisi nell’ambito di un particolare sistema[2]. Quando, ci si sforza di chiarire la ragione delle regole, la riflessione mette in luce la stretta dipendenza del diritto dalle strutture sociali, politiche, economiche della società che lo produce.
Lo studioso degli eventi sociali, si occupa senza pregiudiziali limitazioni, di tutte le comunità umane che hanno una loro minimale strutturazione e regolamentazione.
Un’associazione professionale, un partito politico, una chiesa, un’associazione sportiva, un club con finalità ricreative possono tutti costituire, per la sua indagine, materia di considerazione e di studio.
Tutte le forme organizzative indicate gli appaiono collettività portatrici di ordinamenti.
Tra gli studiosi della società il giurista, anche quando non ignora su una così complessa e varia realtà, è portato a considerare in maniera esclusiva, o in misura nettamente prevalente, la società organizzata nello stato.
È la comunità che abbraccia e comprende tutte le altre, fino ad essere chiamata la “ communitas communitatum “ . Nell’età moderna,l’organizzazione Statuale appare caratterizzata, rispetto alle altre strutturazioni sociali, dal fatto che non riconosce altra autorità al di sopra della propria, “ superiorem non recognoscens “ . Non solo il giurista si ferma a considerare l’ordinamento dello Stato, e dello Stato al quale appartiene, come unico ed esclusivo; egli finisce per identificare nei caratteri del diritto statale i segni della giuridicità, che sono ravvisati nella coercibilità dei comandi.
La coercibilità, è carattere tipico dei precetti emanati dallo Stato, nel senso che lo Stato dispone di un apparato di mezzi destinati ad assicurare l’attuazione delle regole, anche contro la volontà dei destinatari.
L’ordinamento dello Stato, adotta misure che incidono sulla libertà o sui beni delle persone, quando i comandi non siano osservati, e la minaccia di quelle sanzioni è sufficiente , nella maggior parte dei casi, ad ottenere obbedienza.
La tripartizione dei poteri dello Stato moderno , legislativo- esecutivo- giudiziario , sembra ritrovarsi nell’ambito di ogni elementare associazione nella quale un’assemblea assuma le decisioni, una o più persone le eseguano, una persona o un collegio sia chiamato a risolvere i contrasti tra i soci o tra il gruppo e le frazioni in cui esso si articola.
Persino l’attività del singolo, posta in essere per il perseguimento dei suoi interessi, si presenta suscettibile d’esser descritta secondo lo stesso schema: i privati pongono regole vincolanti per sé medesimi quando esercitano forme di autonomia contrattuale, eseguono gli impegni assunti, possono risolvere direttamente i conflitti attorno a diritti disponibili, senza bisogno di ricorrere al giudice dello Stato. Le ragioni delle affinità messe in luce sono in realtà molteplici; e la principale è data , verosimilmente, dalla necessità di fornire all’individuo, nell’ambito delle particolari comunità, garanzie analoghe a quelle che ai cittadini apprestò lo stato moderno, lo Stato che viene chiamato “di diritto“.
Con tale espressione si indica un tipo di Stato che pone limitazioni a sé medesimo, e le pone a mezzo dell’ordinamento , per garantire in concreto le libertà riconosciute ai singoli.
Nello ”Stato di diritto” rimangono aperti, come l’esperienza rivela, gravi interrogativi: se l’apparato statale abbia davvero reso operanti tutte le garanzie promesse; come esse possano assistere il singolo nelle comunità minori, diverse dallo Stato; se debba essere lo Stato, soprattutto attraverso l’intervento del giudice, a controllarne l’effettivo rispetto nell’ambito di quelle società. Va detto che i giuristi oltre alla creazione di una c.d. “ dottrina pluralista “ sintesi dell’osservazione delle varie realtà sociali, hanno con una visuale attenta solamente al fenomeno giuridico, formulato dalla dottrina della ”pluralità degli ordinamenti giuridici[3]”.
In conclusione, ben si comprende come il tema, che abbiamo tentato di trattare in maniera molto sintetica, ma crediamo esaustiva per una riflessione, nella presente dissertazione, sulle forme di responsabilità civili; ben si lega all’evoluzione del sistema dei valori e delle priorità sociali che il legislatore intende perseguire, è dunque rilevante far sì che l’ordinamento costituito e la società abbiano un passo congiunto nel proprio agire e divenire,il dibattito odierno sulla crisi e i costi della politica ben fanno comprendere come la classe dirigente, da poco denominata “ La Casta” in un recente lavoro giornalistico debbano viaggiare all’unisono per non creare una società disarmonica e inefficiente, urge un riavvicinamento fra gli eletti ed i rappresentati.
[1] P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Milano 2000.
[2] P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Milano 2000 pag. 12.
[3] P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Milano 2000
Con la nascita di Internet si è di fatti avuto una reale rimozione dei
limiti nelle comunicazioni sociali,esso è uno strumento che ha una copertura
territoriale a livello planetario tale, da colmare i gap che in passato
erano dei limiti oggettivi.
Internet rappresenta e rafforza quello che è statuito nell’art.21 della Cost
la libera manifestazione del proprio pensiero.
Internet e la contrattazione on line hanno di fatti posto nuovi
problemi,vale a dire che in alcuni casi i contratti possono essere
nulli,quando c’è un eccesso di informazione che si produce in assenza di
informazione,come quando ad esempio per un acquisto si danno 1000 pagine di
clausole da visionare.
L’utilizzo di internet e di tutti gli strumenti software ad essi connessi
sono di fatti dei contratti di diritto d’uso,che non consente la concessione
a terzi.
Nella contrattazione on line dunque le clausole contrattuali,hanno una loro
validità,ma potrebbero esser messe in discussione se non ripetute e
sottoscritte dal cliente su un apposito modulo cartaceo.
Alcuni studi giuridici si occupano di internet e di informatica applicata al
diritto da oltre 30 anni,l’informatica giuridica è uno strumento applicato
al Diritto.
La giurimetria: è l’informatica applicata al diritto.
I sistemi esperti dovevano fornire la soluzione di alcuni problemi.
L’interpretazione è la valutazione semantica del diritto,in cui la macchina
trova il suo limite.
Uno dei sistemi di informatica giuridica Europea Italgiure- è stato
predisposto presso la Corte di Cassazione,con la creazione ed i vantaggi
della ricerca automatica, e l’utilizzo del sistema di indicizzazione
totale,vale a dire che ogni termine è chiave di accesso per la ricerca di un
determinato concetto o di una determinata etimologia,il documento può essere
rappresentato dunque tramite qualsiasi parola;
il linguaggio polisemico è una strutturazione della comunicazione verbale
mirata alla individuazione di più significati.
Il Led è uno strumento di restrizione della ricerca.
Il P.C. è un calcolatore morfosintattico,vuol, dire che controlla le parole
e le distanze.
L’indice per calcolare la prestazione dei sistemi informativi è: il
richiamo,la precisione,il silenzio,il rumore.
Coloro che contribuiscono alla crescita ed allo sviluppo dell’informatica
giuridica sono il legislatore che produce la norma generale,il giurista che
fa una elaborazione della norma generale,il giudice o l’avvocato che fungono
da interpreti della norma individuale per il caso di specie, la logimatica,
tecnica informatica applicata alla legislazione.
Il presente scritto non ha valore scientifico.
dott Luigi Ruberto
|