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Con la libertà di conciliare ottieni subito giustizia.
Dal 20 marzo 2011 vige, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria, qualificata come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le controversie in materia di: locazione; successioni ereditarie; diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi ecc.); comodato; patti di famiglia; affitto di aziende; contratti bancari, finanziari e assicurativi; richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico-sanitario. Cos’è la conciliazione? La conciliazione è una procedura non contenziosa di composizione delle controversie in cui un soggetto terzo, imparziale ed altamente professionale -il conciliatore - aiuta le parti a raggiungere un accordo ed a dirimere la lite tra loro insorta. Il procedimento Il procedimento viene avviato con la richiesta presentata dalla parte o dalle parti interessate ed è privo di particolari formalità e difensori, potendo le parti intervenire da sole o essere rappresentate da persone di loro fiducia. Svolta la mediazione, ricevuto il consenso delle parti, viene steso il testo finale dell'intesa che, dopo l’omologa, è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Inoltre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
La Conciliazione conviene perché:
- economica: sono previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 51.000 euro, e le parti hanno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle spese di mediazione. Nei rari casi di insuccesso della mediazione finalizzata alla conciliazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
- breve: la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia (dura max 4 mesi);
- comporta vantaggi: nella procedura conciliativa non ci sono vinti e vincitori. Essa avviene in un clima di collaborazione ed i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale. Nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà reso pubblico, anche in caso che la procedura fallisca.

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L’evoluzione degli ordinamenti giuridici fra società e diritto.
a cura del Dott Luigi Ruberto
La presente riflessione di diritto vuole evidenziare come il rapporto tra società e diritto è inscindibile e che deve rispecchiare necessariamente le evoluzioni della morale sociale.
Di fatti il segno di distinzione di ogni comunità organizzata è il diritto.
Con il termine diritto si fa riferimento al modo ed alle forme in cui ciascuna società si organizza, si ordina: di qui l’espressione ordinamento giuridico.
Dettare regole per i rapporti tra i consociati; stabilire attraverso quali meccanismi altre regole possano essere stabilite, e possano venire modificate , o affidare a determinate persone ed a collegi di persone il compito di assicurarne il rispetto e di risolvere i contrasti che ne accompagnano la concreta applicazione : così può descriversi in maniera, elementare, l’ordinamento giuridico di ogni comunità di uomini.
In sintesi la società e l’ordinamento giuridico che la regola, sono due facce della stessa medaglia, la società
elegge i consociati che esprimono le regole, regole che spesso sempre più son frutto delle istanze e dei mutamenti sociali.Sotto questo aspetto il diritto potrebbe anche apparire conseguenza della mediocrità e dell’egoismo, e si può contemplare ed attendere quale punto d’arrivo , come accadeva ad un giurista tra i più rappresentativi della nostra cultura, la “ morte “ del diritto.
Il diritto scomparirà , quando l’umanità si dividerà nettamente, in buoni che del diritto non hanno bisogno, e in cattivi che non ne hanno paura.
In verità anche le esperienze storiche che si erano avviate con il proposito di superare il diritto e lo stato , intesi come forme di organizzazione della società, hanno finito per mantenerli: la più esemplare , sotto questo aspetto, è stata la vicenda del diritto sovietico.
Ha un valore relativo , secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, l’affermazione ubi societas ibi ius, sulla funzione del diritto ,o meglio l’ordinamento giuridico , di una società esercita rispetto ai valori , alle idee,agli scopi che la comunità stessa custodisce e realizza. Che ogni ordinamento assolva sotto questo aspetto fini di conservazione, è innegabile.
L’equazione stabilita tra società e diritto non riguarda , tuttavia , la funzione dell’ordinamento. Essa si limita a rilevare ed a descrivere la costante connessione tra le due realtà ,mentre le rimane estraneo ogni apprezzamento critico delle regole che rinviene e che sottopone ad analisi nell’ambito di un particolare sistema.
Quando ci si sforza di chiarire la ragione delle regole, la riflessione mette in luce la stretta dipendenza del diritto dalle strutture sociali, politiche, economiche della società che lo produce.
Lo studioso dei fatti sociali riguarda senza pregiudiziali limitazioni a tutte le comunità umane.
Un’associazione professionale, un partito politico, una chiesa, un’associazione sportiva, un club con finalità ricreative possono tutti costituire , per la sua indagine, materia di considerazione e di studio.
Tutte le forme organizzative indicate gli appaiono collettività portatrici di ordinamenti.
Tra gli studiosi della società il giurista, anche quando non ignora su una così complessa e varia realtà, è portato a considerare in maniera esclusiva , o in misura nettamente prevalente , la società organizzata nello stato. E’ la comunità che abbraccia e comprende tutte le altre , fino ad essere chiamata la “ communitas communitatum “ .Nell’età moderna appare caratterizzata , rispetto alle altre società , dal fatto che non riconosce altra autorità al di sopra della propria, “ superiorem non recognoscens “ .Non solo il giurista si ferma a considerare l’ordinamento dello Stato, e dello Stato al quale appartiene, come unico ed esclusivo; egli finisce per identificare nei caratteri del diritto statale i segni della giuridicità, che son ravvisati nella coercibilità dei comandi. La coercibilità è carattere tipico dei precetti emanati dallo stato , nel senso che lo stato dispone di un apparato di mezzi destinati ad assicurare l’attuazione delle regole anche contro la volontà dei destinatari.
L’ordinamento dello stato adotta misure che incidono sulla libertà o sui beni delle persone quando i comandi non siano osservati , e la minaccia di quelle sanzioni è sufficiente , nella maggior parte dei casi, ad ottenere obbedienza.
La tripartizione dei poteri dello stato moderno , legislativo- esecutivo- giudiziario , sembra ritrovarsi nell’ambito di ogni elementare associazione nella quale un’assemblea assuma le decisioni,una o più persone le eseguano, una persona o un collegio sia chiamato a risolvere i contrasti tra i soci o tra il gruppo e le frazioni in cui esso si articola.
Persino l’attività del singolo, posta in essere per il perseguimento dei suoi interessi, si presenta suscettibile d’esser descritta secondo lo stesso schema: i privati pongono regole vincolanti per sé medesimi quando esercitano forme di autonomia contrattuale , eseguono gli impegni assunti, possono risolvere direttamente i conflitti attorno a diritti disponibili senza bisogno di ricorrere al giudice dello Stato.
Le ragioni delle affinità messe in luce sono in realtà molteplici; e la principale è data , verosimilmente, dalla necessità di fornire all’individuo, nell’ambito delle particolari comunità , garanzie analoghe a quelle che ai cittadini apprestò lo stato moderno, lo Stato che viene chiamato “di diritto“.
Con tale espressione si indica un tipo di Stato che pone limitazioni a sé medesimo, e le pone a mezzo dell’ordinamento , per garantire in concreto le libertà riconosciute ai singoli.
Nello ”Stato di diritto” rimangono aperti, come l’esperienza rivela , gravi interrogativi: se l’apparato statale abbia davvero reso operanti tutte le garanzie promesse; come esse possano assistere il singolo nelle comunità minori, diverse dallo Stato; se debba essere lo Stato , soprattutto attraverso l’intervento del giudice , a controllarne l’effettivo rispetto nell’ambito di quelle società.Va detto che i giuristi oltre alla creazione di una c.d. “ dottrina pluralista “ sintesi dell’osservazione delle varie realtà sociali, hanno con una visuale attenta solamente al fenomeno giuridico, formulato la dottrina della”pluralità degli ordinamenti giuridici.
In conclusione ben si comprende come il tema, sulle forme di responsabilità civili; ben si lega all’evoluzione del sistema dei valori e delle priorità sociali che il legislatore intende perseguire, è dunque rilevante sempre fare sì che l’ordinamento costituito e la società abbiano un passo congiunto nel proprio agire e divenire.

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XXX Congresso Nazionale Forense
Genova 25-27 novembre 2010
MOZIONE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010
preso atto
dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai
congressisti,
della attuale situazione drammatica della giustizia italiana, che necessita di non più differibili e
seri interventi che incidano positivamente sull'organizzazione degli uffici, salvaguardando anche la
capillarità sul territorio del Servizio;
di una serie di interventi normativi succedutisi nel tempo come il decreto legislativo 160/2006 o la
manovra finanziaria del luglio 2010 che hanno avuto un impatto deleterio sull'organizzazione,
della scopertura degli uffici, con particolare riferimento alle sedi disagiate;
della difficoltà del CSM a garantire il pieno rispetto della pianta organica dei magistrati;
della posizione residuale riservata all'avvocatura nella gestione dell'organizzazione;
dell'assenza di risorse destinate al miglioramento del servizio; *
della perdurante assenza di regolamentazione della magistratura onoraria;
della necessità che i tribunali siano organizzati anche attraverso figure manageriali;
chiede
agli organi istituzionali e politici dell'Avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di
adoperarsi presso ogni sede per l'attuazione dei seguenti provvedimenti:
1) Affidamento della dirigenza degli Uffici CGiudiziari a manager, eventualmente anche
magistrati, previa specifica formazione gestionale;
2) Completamento delle piante organiche dei magistrati, anche con l'eliminazione dei fuori ruolo;
flessibilità nella articolazione distrettuale delle piante organiche con effettiva applicazione delle
tabelle;
3) Eccezionalità dell'incarico cxtragiudiziale dei magistrati;
4) Magistratura laica affidata ad avvocati qualificati con previsione di incompatibilità assoluta e di
totale autonomia e indipendenza, per ruoli sia giudicanti che inquirenti, reclutata attraverso
concorso per titoli ed esami, compensata degnamente e con trattamento previdenziale adeguato,
sotto il controllo anche dei Consigli degli Ordini per i profili deontologici e professionali;
5) Decentramento del Afinistero di Giustizia con ì articolazioni territoriali;
6) Distribuzione della magistratura secondo le esigenze del territorio per assicurare la capillarità
del servizio;
7) Ottimizzazione delle risorse anche mediante il concorso economico degli Enti 1 .ocali da
coinvolgere nella organizzazione del servizio.

X
Congresso Nazionale Forense
Genova 25-27 novembre 2010
MOZIONE SULLA MEDIAZIONE
Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27
novembre 2010
preso atto
1) dei documenti precedentemente approvati dall’Avvocatura, dei documenti
predisposti dai
congressisti, del contenuto del d.l.vo n. 28/2010 che ha promulgato
l’istituto della mediazione
obbligatoria per una serie di materie, intesa anche come condizione di
procedibilità dell’azione e
assoggettata ad una serie di prescrizioni in contrasto con i principi del
giusto processo e del diritto
di accesso del cittadino alla giustizia e all’assistenza tecnica qualificata
indica
di seguito, i
PRINCIPI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE AL LEGISLATORE PER
REGOLAMENTARE LA MATERIA
Preso atto che secondo il Governo la finalità del D.Lgs. 28/2010 sarebbe
quella di decongestionare
gli uffici rispetto al carico dei processi, con riferimento sia ai giudizi
pendenti che a quelli da
introdurre, rileva come l’Avvocatura non intenda avallare un approccio che
comprometta il diritto
del cittadino al giusto processo.
Difatti, la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone o
con l’introduzione a
forza di sistemi obbligatori di a.d.r. ma necessita di interventi
strutturali a livello legislativo e
organizzativo, e l’istituto della mediazione così come concepito, appare non
corrispondente alle
direttive europee in merito, nonché in palese contrasto con i principi
costituzionali del nostro
ordinamento
CHIEDE
Agli organi istituzionali e politici dell’avvocatura, ciascuno secondo le
sue competenze, di
adoperarsi presso ogni sede per l’abrogazione dell’ obbligatorietà del
ricorso alla mediazione
quale condizione di procedibilità dell’azione e, nelle more, il differimento
dell’entrata in vigore
del D. Lvo. 28/2010 in attesa delle modifiche che sommariamente vengono
formulate nei seguenti
termini:
1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa
comunicazione preventiva
al cliente della possibilità della conciliazione;
2) Obbligatorietà della difesa tecnica;
3) Previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e
problematiche;
4) Abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di
una congiunta
richiesta dalle parti;
5) Abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra
la condotta delle parti
nel procedimento di mediazione e il processo;
6) Previsione della competenza territoriale per gli organismi di
conciliazione in correlazione a
quella del giudice competente per legge.

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 30 giugno 2008, n.17761 |
MASSIMA
|
1.
All'interno dell' unico registro dei praticanti, cui
�
consentita l'iscrizione a tempo indeterminato, sussiste una
specifica categoria costituita dai "praticanti ammessi al
patrocinio"; e mentre
�
indubbiamente vero che chi perda la qualifica di praticante
perde automaticamente il patrocinio, non esistono argomenti per
affermare il reciproco, cio�
che la perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio)
comporti la cancellazione anche dal registro dei praticanti. |
CASUS DECISUS
|
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona propone ricorso (iscritto al RG. n. 12019/2007) avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense del 19 gennaio - 26 febbraio 2007 con la quale � stata accolta l'impugnazione della dott.ssa E. R. contro il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati deliberato il 29 dicembre 2005 dal COA di Verona sul presupposto dell'intervenuto decorso del sessennio per l'abilitazione al patrocinio, dopo l'ottenimento del certificato attestante il compimento della pratica forense. Nella decisione impugnata il CNF ha ritenuto che, mentre l'abilitazione al patrocinio deve essere dichiarata cessata alla scadenza del sessennio, non � invece previsto alcun limite temporale per l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio, non essendo contemplata, tra le ipotesi di cancellazione dal registro di cui all'art. 14 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, n� quella della scadenza del sessennio di iscrizione al patrocinio, n� quella dell'avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica al termine del periodo stabilito dall'art. 17, comma 1, n. 5, del r.d.l. n. 1578 del 1933, il quale individua esclusivamente �il termine minimo di almeno due anni consecutivi, senza, peraltro, fissare limiti temporali massimi per il compimento della pratica ed il correlativo necessario mantenimento dell'iscrizione nel predetto registro�. In definitiva, ad avviso del CNF, non si rinvengono "specifiche disposizioni contrarie" - diversamente da quanto, ad esempio, � disciplinato dal D.M. 2 dicembre 1977 in materia di praticantato per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - che impediscano al praticante avvocato di "rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avr� superato l'esame abilitativo�. Resiste con controricorso la dott.sa Ronconi argomentando per la manifesta infondatezza ed inammissibilit� del ricorso e per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. del COA di Verona. |
ANNOTAZIONE
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L'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, prevede al suo
primo comma che i laureati in giurisprudenza che svolgano la
pratica per la professione di avvocato
�siano
iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui
frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal
consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui
circondario hanno la residenza, e siano sottoposti al potere
disciplinare del consiglio stesso�,
senza alcuna previsione di specifiche decadenze della iscrizione
all�albo
stesso. Un termine (di sei anni)
�
invece previsto dal comma 2 del medesimo art. 8 secondo cui
�i
praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro
di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non
superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai
tribunali del distretto nel quale
�
compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro
suddetto (�). Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi
limiti in sede penale, essi possono essere nominati difensori
d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e
proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia
come rappresentanti del pubblico ministero�. Prescrivendo poi il
terzo comma che i praticanti ammessi al patrocinio debbano
prestare giuramento. |
TESTO DELLA SENTENZA
|
Motivi della decisione
Per
la cassazione della decisione del CNF, il ricorrente si affida
ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione: degli
artt. 8, comma 3, e 16, comma 5, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578; degli artt. 4 comma 3, 10, comma 1, 14, comma 1, lett. c)
e lett. d), e comma 4, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, "per aver
il CNF affermato che non � previsto alcun termine della
iscrizione del praticante avvocato nell'apposito registro".
Secondo il ricorrente "la regola di diritto da applicare, nel
caso in discussione", sarebbe la seguente:
�Il
praticante avvocato, al quale sia stato rilasciato il
certificato di compiuta pratica e per il quale sia decorso il
sessennio per l'abilitazione al patrocinio, deve essere
cancellato dal registro essendo venuto meno lo scopo
(preparazione all'esame di avvocato) per il quale � istituito il
registro e ci� in forza di una corretta e sistematica
interpretazione delle norme che disciplinano la materia: artt.
8, comma 3, e 16, comma 5, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento della prof�ssione di avvocato) e degli artt. 4,
comma 3, 10, comma 1, 14, comma 4 lett. e) e lett. d), e comma
4, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (Regolamento della
professione di avvocato)�.
Il
ricorrente adduce la contraddittoriet� dell'orientamento assunto
nella specifica materia dal CNF, sostenendo che esso si sarebbe
espresso in talune occasioni per la cancellazione dal registro,
mentre in altre avrebbe escluso la possibilit� della
cancellazione stessa; ritiene, altres�, che, in argomento,
risultino due pronunce delle Sezioni Unite (Cass., SU., n. 21945
del 2004 e Cass., SU., n. 12543 del 2006) che, l'una
esplicitamente (la sentenza del 2004) e l'altra implicitamente,
avrebbero affermato il principio della dovuta cancellazione del
praticante dal registro dopo il rilascio del certificato di
compiuta pratica e la decorrenza del tesserino di abilitazione.
I
due richiami non appaiono pertinenti.
Dall'esame della sentenza 21945/2004 emerge infatti che nel caso
di specie il ricorrente non chiedeva di conservare la condizione
soggettiva di mero "praticante" bens� "la conservazione di uno
status giuridico attribuitogli formalmente dal Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Roma (abilitazione al patrocinio
innanzi alle preture, ovvero nei limiti stabiliti dal D.L.vo 19
febbraio 1998 n. 51 e succ.ve modifiche)".
Mentre la sentenza 12543 fornisce addirittura elementi in senso
opposto perch� ribadisce il potere disciplinare dei COA e del
CNF nei confronti dei (meri) praticanti avvocati che abbiano
perso il "patrocinio"; in quanto "in virt� della disciplina
vigente, nella categoria dei praticanti avvocati risulta
introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e
praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il
patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto ius
postulandi non comporta anche il venir meno dello status stesso
di praticante e dell'interesse del soggetto a continuare ad
essere iscritto nel registro speciale "ai fini dello svolgimento
della pratica con esclusione del patrocinio stesso" (R.D. n. 37
del 1934, art. 14, comma 4), con la conseguenza ulteriore che,
sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione
dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere
assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine".
Per
quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva
che l'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, prevede al suo
primo comma che i laureati in giurisprudenza che svolgano la
pratica per la professione di avvocato "siano iscritti, a
domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano
lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui
circondario hanno la residenza, e siano sottoposti al potere
disciplinare del consiglio stesso". E, come � agevole
constatare, la norma non pone alcun limite temporale alla durata
della iscrizione nel summenzionato registro.
Un
termine (sei anni) � invece previsto dal comma 2 del medesimo
art. 8 secondo cui "i praticanti avvocati, dopo un anno dalla
iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per
un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio
davanti ai tribunali del distretto nel quale � compreso l'ordine
circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di
attuazione della L. 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella
competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli
stessi limiti in sede penale, essi possono essere nominati
difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico
ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come
difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero". E il
terzo comma prescrive che i praticanti ammessi al patrocinio
debbano prestare giuramento.
Dal
disposto normativo emerge, ad avviso del Collegio, che
all'interno dell' unico registro dei praticanti, cui �
consentita l'iscrizione a tempo indeterminato, sussiste una
specifica categoria costituita dai "praticanti ammessi al
patrocinio"; e mentre � indubbiamente vero che chi perda la
qualifica di praticante perde automaticamente il patrocinio, non
esistono argomenti per affermare il reciproco, cio� che la
perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio) comporti
la cancellazione anche dal registro dei praticanti.
Il
COA di Verona tenta di forzare la lettera della legge attraverso
il richiamo ad una "ratio" che nella legge non trova appiglio.
Sostiene in primo luogo che l'iscrizione nel registro dei
praticanti � ammessa e consentita (solo) per lo svolgimento
della pratica e per ottenere il certificato, che attesti, il suo
compimento, allo scopo di sostenere l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato", sicch� soltanto "lo svolgimento di
un'utile pratica sarebbe condizione utile per il mantenimento
della iscrizione al registro". E dunque chi abbia conseguito la
condizione soggettiva necessaria per l'accesso all'esame di
avvocato dovrebbe esser cancellato dal registro.
Il
Collegio non ritiene di poter condividere simile tesi; il
laureato in giurisprudenza che abbia soddisfatto le condizioni
per l'accesso all'esame di avvocato ben pu� avere interesse a
proseguire nella pratica forense ed a svolgere tale pratica non
in veste informale, bens� con una precisa qualifica ed in un
rapporto di giuridica dipendenza da un professionista gi�
abilitato.
N�
appare sufficiente in senso contrario il richiamo all'art. 14,
comma l, lett. c), del r.d. n. 37 del 1934, che, in riferimento
all'art. 4 dello stesso r.d., prescrive la cancellazione per il
caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a
sei mesi, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gi�
compiuto; la norma dimostra infatti soltanto come il tirocinio
sia previsto come uno status funzionale all'esame, ma non che
esso debba essere obbligatoriamente contenuto nei tempi minimi
necessari per l'accesso all'esame.
D'altronde, se cos� non fosse, non si comprenderebbe perch� la
legge consenta al praticante di accedere al patrocinio per un
periodo di sei anni, che si protrae anche quando il praticante
sia gi� legittimato a presentarsi all'esame.
In
realt� il COA di Verona persegue uno scopo apprezzabile e
conforme alla legge: contenere il fenomeno dei "miniavvocati a
vita", cio� di soggetti che senza conseguire la qualifica di
avvocato ne esercitano le funzioni, magari con l'aiuto di un
professionista compiacente.
Tale obbiettivo � per� recepito dalla legge attraverso la
disposizione che pone un limite temporale al patrocinio dei
praticanti; con la scadenza di tale termine il patrocinante �
legittimato soltanto a proseguire nella pratica cio� a svolgere
la sua attivit� di ausilio e di apprendimento sotto il controllo
continuo di chi sia iscritto all'albo, come dimostra anche il
fatto che per lo svolgimento della (mera) pratica non �
richiesto quel giuramento che � invece richiesto per lo
svolgimento di attivit� "a rilevanza esterna". Ove i limiti di
legge siano superati, ed il praticante svolga una vera e propria
attivit� professionale (come paventa il ricorrente a pag. 12
dell'atto introduttivo) sono applicabili le sanzioni penali e
disciplinari a carico del soggetto che travalichi i limiti di
quanto gli consente la sua laurea in giurisprudenza e
dell'avvocato che gli offra copertura.
Non
esiste, invece, uno strumento giuridico che consenta di dedurre
dal venir meno del patrocinio il venir meno anche del tirocinio.
Il
COA di Verona adduce in proposito argomenti che non paiono
risolutivi.
Il
pi� rilevante viene dedotto dall'art. 14, comma l, lett. d) del
r.d. n. 37/1934, che prevede la cancellazione dal registro del
praticante ammesso al patrocinio che non abbia prestato il
giuramento prescritto dall'art. 8 dello steso r.d.; dunque
l'omissione del giuramento non determina solo il mancato accesso
alla condizione di patrocinante, bens� anche la perdita della
qualifica di laureato in tirocinio; e ci� costituisce
indubbiamente una forma di connessione fra le due qualifiche.
Non sembra per� possibile dedurre da simile norma di dettaglio
un principio generale ed estendere tale connessione al ben
diverso caso di perdita del patrocinio per decorrenza del
sessennio. Tanto pi� che nulla vieta che il patrocinante
cancellato dal registro per omesso giuramento vi si reiscriva
(chiedendo o meno l'ammissione anche al patrocinio).
Nessun rilievo pu� poi attribuirsi all'art. 14, comma 4 del r.d.
37 secondo cui "i praticanti cancellati dal registro speciale
hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora
dimostrino, se ne � il caso, la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei
titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano
in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 17
del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578".
Dalla norma non si deduce infatti in alcun modo che (come
vorrebbe invece il COA di Verona) "la reiscrizione nel registro
� ammessa al solo fine del completamento della pratica, perch�,
altrimenti, la iscrizione sarebbe inutile".
Infine nulla � possibile dedurre dall'art. 16, comma 5. del
r.d.l. n. 1578 del 1933, che impone al Consiglio dell'ordine di
aggiornare il registro dei praticanti, da cui si deduce che �
"obbligo del Consiglio dell' ordine provvedere alla
cancellazione di coloro che non hanno pi� titolo per
mantenerla"; ma non che il compimento della pratica determini la
cancellazione dal registro.
In
definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Stante la novit� della questione risolta appare opportuno
procedere a compensazione delle spese; ed, a maggior ragione,
non ricorrono le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c..
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. |

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I Criteri di legittimità nella redazione di atti pubblici nella Pubblica Amministrazione,forme di responsabilità.
[1] L. Vandelli , Poteri Locali , Bologna 1990, pag, 27 .
Da un’analisi storica si ricava che i decreti del 1789 avevano segnato , per il sistema delle istituzioni locali, il livello più alto di decentramento , così i provvedimenti Napoleonici ne segnano il confine opposto , raggiungendo il grado più elevato di centralizzazione. All’interno di questi due limiti si collocheranno tutti gli interventi successivi , tendendo – non senza oscillazioni , contrasti ripensamenti, a fissare il punto di equilibrio tra poteri locali e interventi di tutela , tra assemblee elettive e prefetti . Un punto di equilibrio che- quanto meno sino ad anni a noi assai recenti – si assisterà in termini nettamente favorevoli in poteri centrali.Questa tendenza non si estrinseca nella restaurazione , che, all’opposto , utilizza con decisione gli strumenti di poderoso controllo sulle realtà locali che l’amministrazione ereditata da Napoleone le offre. Essa prevale invece dopo- un nuovo mutamento di regime- con la monarchia di luglio , nelle leggi 21 marzo 1831 e 22 giugno 1833, ove si ristabilisce il carattere elettivo delle amministrazioni dei comuni e dei dipartimenti , e nelle leggi del 6 luglio 1837 e 10maggio 1838,le quali – riconoscendo , sia pur implicitamente , la personalità giuridica dei comuni e dei dipartimenti – né estendono significativamente le attribuzioni;e prosegue persino nel secondo impero , allorché – dopo una fase , immediatamente successiva al colpo di stato del dicembre 1851 , di accentramento centralistico, lo stesso Napoleone III , su pressione delle correnti liberali , è indotto a potenziare il ruolo dei consigli rappresentativi nella gestione degli affari locali, affrancandoli, in certa misura , dalla esigenza di approvazione preventiva dei singoli atti ( leggi 18 luglio 1866 e 24 luglio 1867 ).Con i provvedimenti della monarchia orleanista e con quelli del secondo impero , il modello amministrativo locale ha ormai consolidato i propri caratteri.Ad essi si ispirano la legge dipartimentale del 10 agosto 1870 e la legge comunale del 5 aprile 1884 , nel definire un sistema normativo destinato a dare prova di notevolissime capacità di durata e di stabilità; parte dunque dal 1800 la evoluzione per un decentramento funzionale dei poteri locali.
[2] M. BERTOLOSSI ,L’ordinamento degli enti locali, Milano 2002.
M.D’ORSOGNA G. SCOCA , Programmazione Strategica e attività decisionale , Torino ,2002.
L’art 1 ,2° comma , legge del 31 Marzo 1997 ,n. 59 stabilisce , infatti , che Sono conferite alle Regioni e agli enti locali , nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’art. 4 , 3° comma , lett. a ), della presente legge , anche ai sensi dell’art. 3 legge 08 giugno 1990 , n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità , nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato , centrali o periferici, ovvero tramite enti o altro soggetti pubblici ; e il successivo articolo 4 , lett. a ) , precisa che anche le Regioni nei conferimenti agli enti locali dovranno ispirarsi al “ principio di sussidiarietà , con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province, e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali.
47 BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE , Il codice degli enti locali, Milano 2003, Esplicitando il concetto di sussidiarietà esso è da intendere come la mera ripartizione dei compiti e delle funzioni ripartite fra Stato, Regioni, ed Enti Locali, infatti secondo quanto statuito dalla L. n. 59 del 1997 artt.59-60 per fare un esempio classico di sussidiarietà e di ripartizione di competenze, in materia di edilizia residenziale pubblica, sono di competenza dello Stato, la determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obbiettivi generali delle politiche sociali;la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; l’acquisizione , raccolta ed elaborazione , diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, a tale fine è istituito l’osservatorio sulla condizione abitativa;
la definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
Sono altresì conferite alle Regioni e agli Enti locali, nel principio di sussidiarietà e di ripartizioni di competenze, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute dallo Stato ai sensi dell’art. 59, sono di competenza degli enti locali ai sensi dell’art. 60 le funzioni relative alla determinazione delle linee d’intervento e degli obbiettivi di settore; alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore; alla gestione e all’attuazione degli interventi , nonché alla definizione delle modalità di incentivazione; alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana; alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
[4] V. F.STADERINI, lo sviluppo storico delle autonomie locali ,Padova,1994.
[5] v. BERTOLOSSI-MAZZAROLLI-MEOLI, L’Ordinamento degli Enti Locali,Milano, 2002.
[6] v.S. RAIMONDI “ La Responsabilita’ nell’Ente Locale “ caso 2.3.1.1, Milano, 2003.
M.D’ORSOGNA , G. SCOCA. “ Programmazione strategica ed attività decisionale”, Torino 2002,
Nella vigenza del D.P.R. n. 748 del 1972 la giurisprudenza aveva riconosciuto in capo all’autorità politica , in sede di verifica della responsabilità dirigenziale , la più ampia discrezionalità ( sempre che non vi sia illogicità manifesta , contraddittorietà palese , e simili rilevanti sintomi dell’eccesso di potere ) tenendo anche conto della congruità del provvedimento conclusivo , anche per quanto attiene alle prospettive di miglioramento con una diversa direzione dell’ufficio , per cui è stato ipotizzato l’accostamento della responsabilità del dirigente alla responsabilità politica , in quanto implica un giudizio non tanto di colpevolezza , quanto di accertata inidoneità all’esercizio di determinate funzioni e di insussistenza di un rapporto fiduciario , concludendosi eventualmente , con la rimozione da quelle funzioni, che non è vera e propria sanzione .( così C.d.S. , sez. IV , 24 maggio 1983 n. 330 , in Cons. St., 1983 , I, p. 497 ).
48 v.A CULOTTA Riv.critica dir.lav.1999,230.
M.D’ORSOGNA ,G. SCOCA “Programmazione strategica e attività decisionale” , Torino 2002.
I risultati , costituiscono a rigore , il “ prodotto “ dell’esercizio dell’attività amministrativa e della gestione di cui il dirigente e in altri casi gli amministratori , sono responsabili, “ in via esclusiva “secondo il dettato dell’art.3 , 2° comma , D.Lgs. n. 29 del 1993; per cui evidentemente il punto problematico diventa , come evidenziato in relazione al controllo di gestione e all’attività di valutazione e controllo strategico , quello di individuare i prodotti e risultati specifici nelle pubbliche amministrazioni e di elaborare indicatori , e corrispondenti tecniche di valutazione , che sappiano cogliere le particolarità dell’oggetto della verifica.La “ negatività “ di un risultato , andrebbe valutata secondo gli indicatori di performance , precedentemente enucleati dalle stesse amministrazioni , e comunicati ai dirigenti interessati prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento , anche sulla scorta del reciproco scambio di informazioni , colorandosi pertanto di una certa obiettività di giudizio rispetto al quale dovrebbe restare fuori l’accertamento ex se della eventuale violazione di regole giuridiche o di procedimentalizzazione amministrativa.
[8] v. S. RAIMONDI “ La Responsabilità nell’ente Locale “ caso 2.3.1.9.Milano 2003.
[9] M. D’ORSOGNA , G.SCOCA “ Programmazione strategica e attività decisionale , Torino 2002 .
Per quanto riguarda l’ipotesi dell’inosservanza delle direttive , se alcuni orientamenti ribadiscono la vincolatività degli stessi, nel senso che non possono essere disattesi dal destinatario , essa sembra avulsa dal sistema del controllo e della valutazione delle prestazioni dei dirigenti di cui all’art. 5 , D.L.gs n. 286 del 1999, segno questo che l’inosservanza delle direttive potrebbe non aver inciso sul raggiungimento di risultati positivi ( nell’attività amministrativa e nella gestione ) e degli obbiettivi predeterminati dagli organi di governo e rilevare egualmente ai fini della responsabilità dirigenziale in quanto le ipotesi dell’art. 21 , D.Lgs. n. 29 del 1993 hanno una reciproca valenza disgiuntiva , tanto più che in questo , come anche in tutti I casi di cui all’art. 21, 2° comma, il procedimento di valutazione è concluso anticipatamente.Se così fosse , saremmo di fronte ad una discrasia tra ambito del controllo e della valutazione e ambito della responsabilità dirigenziale. Il problema, invero, anche anteriormente alle più recenti modifiche del D. Lgs n. 29 del 1993 e all’adozione del D.Lgs.n. 286 del 1999 , era emerso all’attenzione della dottrina che, anche per l’ipotesi della responsabilità dirigenziale scaturente dalla mancata osservanza delle direttive aveva ribadito quella stretta contiguità tra controllo di gestione e responsabilità , caratterizzante il quadro normativo allora vigente in quanto , pur se con formulazioni differenti, l’oggetto del primo e della seconda inerivano pur sempre alle stesse vicende; nonostante infatti , il buon andamento e l’imparzialità sembravano essere propri solo del controllo e non anche dell’accertamento della responsabilità dirigenziale ,e, viceversa,l’inosservanza delle direttive solo di quest’ultima e non anche del controllo di gestione , la differenza è stata considerata più apparente che reale in quanto l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione trovano il più delle volte la fonte della propria violazione non soltanto nel mancato rispetto dei principi giuridici generali che regolano l’azione amministrativa ma anche nell’inosservanza delle direttive che vengono impartite.Se ne deduce che qualora le direttive degli organi politici non siano manifestatamene infondate o contra legem, i dirigenti sono tenuti ad eseguirle per non incorrere in procedimenti disciplinari, pur avendo massima e piena autonomia nella esecutività delle direttive date.
[10] T.A.R. Puglia sez. I , Bari , 25 Maggio 1999,n. 430.
Nelle procedure di gara per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica amministrazione l’attribuzione del punteggio , in sede di valutazione delle offerte equivale a motivazione. Dalla medesima sentenza si può dedurre che ogni atto della pubblica amministrazione riguardante assegnazioni di incarichi professionali, o di bandi di gare per imprese private, se non debitamente motivati, o giudicati tramite l’allegato B del D.P.R. 554/99 sono illegittimi. Dopo quanto detto è opportuno che tutte le stazioni appaltanti adottino i c.d. regolamenti interni all’ufficio per l’assegnazioni dei punteggi e per i professionisti e per imprese.
[11] Foro Amm.1994,382,s.m.Cons.Stato 1994,I,166 s.m.
[12] Appalti Urbanistica Edilizia 1999,485 C.Codacons e altro.
[13] C..Stato 1997,I,1479,Giust. Amm.Siciliana 1997,1135-Soc. Arlcea-contro C. di Pantelleria.
T.A.R. Puglia sez. II , Bari 1 Marzo 1999 ,n.110 . Le indicazioni e prescrizioni della lettera d’invito non possono derogare al bando di gara , con la conseguenza che, nel caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle della lettera d’invito , prevalgono le disposizioni del bando.
T.A.R. Abruzzo sez. l’Aquila ,16 luglio 1999,n. 465.In mancanza di una diversa esplicita previsione nel bando di gara e in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 22 d.lg.19 dicembre 1991 n. 406 e nell’art. 10 d.lg. 24 luglio 1992 n. 358 , le imprese intenzionate a riunirsi ai fini della partecipazione ad una gara per l’aggiudicazione di contratti della pubblica amministrazione non hanno l’obbligo di formalizzare la costituzione del raggruppamento prima della richiesta di partecipazione alla gara stessa.Da quanto detto si evince che più imprese possono concordare la partecipazione ad un bando pubblico in maniera disgiunta per poi unire le proprie professionalità una volta che una di esse abbia vinto la gara e si sia aggiudicata la realizzazione dell’opera. È possibile quindi che più soggetti partecipino ad una gara pubblica in maniera disgiunta per avere maggiori possibilità di vincere la gara stessa e concordare successivamente la realizzazione in comune della stessa.
[14] Foro Amm. 1999,1473 ,C.di Stato 1999,I,1148, Riv.Giur.Edilizia 1999,I,1394 s.m.
[15] D.F. BUSNELLI, S. PATTI , Danno e Responsabilità civile,Torino 1997.
Alla rilettura in senso espansivo della regola generale dell’art. 2043 corrisponde un processo di valorizzazione delle regole speciali di responsabilità civile ( artt. 2049-2054 ), che si è venuto articolando nel tempo in due fasi : la prima fase ha visto impegnata la dottrina degli anni 60 nella costruzione di una regola generale di responsabilità oggettiva ( desumibile dalle suddette regole speciali , o da alcune di esse ) da affiancare alla regola generale della responsabilità per colpa del quadro di un sistema a doppio binario ; la seconda fase ha registrato lo sforzo della dottrina degli anni 70 , premuta dall’incalzante esigenza di dare adeguata tutela al committente contro i danni causati da lavori eseguiti non a regola d’arte, al fine di rinvenire nelle regole speciali di responsabilità civile una soluzione normativa , sia pure provvisoria , in termini di responsabilità oggettiva , per il problema della responsabilità del produttore : problema destinato , per la sua peculiarità , ad avere – come ora ha avuto – una disciplina normativa ad hoc.
T.A. R. Puglia sez. I , Bari , 07 Aprile 1999,n. 247, L’invito rivolto all’impresa aggiudicataria dell’appalto a migliorare l’offerta e a rinegoziare le condizioni dell’aggiudicazione in senso più favorevole all’ente appaltante , attenendo ad una fase logicamente e temporalmente estranea e successiva al proce dimento di gara , costituisce espressione di una facoltà riconosciuta all’ente e non comporta la necessità di estenderlo alle altre imprese che avevano partecipato alla gara.Si riconosce in tale forma di comportamento una discrezionalità di forma e di azione tra ente ed impresa dopo che la gara sia stata assegnata.
[16] Cassazione Civile sez. lav. , 23 Marzo 1999 , n. 2745 .
In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato , organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato , mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso- tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete , o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo il che si verifica se il compimento dell’opera o del servizio sono stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determino situazioni di pericolo per i terzi .Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del sub-appaltatore solo nel caso in cui , esorbitando dalla mera sorveglianza dell’opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi , abbia esercitato una ingerenza sull’attività di quest’ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
[17] Cassazione Civile sez. II , 22 febbraio 1999, n. 1745.
In tema di appalto , la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo , non sono reciprocamente incompatibili , onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio , poiché ” l’actio quanti minoris” non è richiesta di esatto adempimento , sicché la proposizione di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento impedisce al committente di mutare tale domanda in quella di adempimento , ma non anche di richiedere la riduzione del prezzo.
Cassazione Civile sez. II , 4 Giugno 1999, n. 5451 ,
La distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d’opera è quello commissionante le opere , inteso come contratto delle e per le piccole imprese , e cioè svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore ( e dei propri familiari ) e in cui l’organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell’attività esecutiva dell’imprenditore artigiano .Né , in difetto di questo requisito è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell’appalto la modesta attività delle opere.
[18] Cassazione civile sez. II , 29 Maggio 1999, n. 5237.
Il carattere derivato del sub-appalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto , il quale conserva la sua autonomia ; le parti del contratto di sub-appalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale ,l’applicazione delle clausole dell’appalto al sub-appalto non essendo automatica ma rimessa all’autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa per i vicoli dati dal contratto medesimo.
Cassazione civile sez. II , 4 Maggio 1999 , n. 4415
Perché possa farsi luogo all’applicazione dell’art. 1668 del c.c. , in tema di garanzia per difetti e vizi delle opere nell’appalto , occorre che le opere siano ultimate.
[19] Cassazione Civile sez. I , 8 settembre 1999, n. 9508 .
Il contratto d’appalto diretto alla costruzione di un’opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione è nullo e privo di effetti per illiceità dell’oggetto , derivante dalla violazione delle norme imperative delle leggi urbanistiche che impongono il previo rilascio della licenza o della concessione come condizione di legittimità dell’opera. Dalla nullità discende l’inesistenza del diritto dell’appaltatore al corrispettivo pattuito.
[19]Cassazione Civile sez. II 4 febbraio 1999 , n. 977.
L’azione di riduzione del prezzo d’appalto , prevista dall’art. 1668 , comma 1 , c.c. , pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma , è anch’essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Pertanto , la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è , quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d’acquisto della moneta , un potere che si è logorato ancor più negli ultimi anni con l’introduzione della monta unica europea. Dopo quanto detto si comprende chiaramente come le rivalutazioni o svalutazioni monetarie influenzano , notevolmente , i contratti in essere.
Cassazione Civile sez. II , 18 Dicembre 1999, n. 14284,
In tema di contratto di appalto , la domanda risarcitoria del committente volta a far valere nei confronti nei confronti dell’appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera , è soggetta alla prescrizione biennale di cui all’art. 1667 , comma 3, c.c., non applicandosi alla stessa il principio “ quae temporalia ad agendum , perpetua ad excipiendum “ che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell’appaltatore ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 1667 c.c..
64 Cassazione Civile sez. II , 2 aprile 1999, n. 3221.
In materia di appalto , poiché l’art. 1669 c.c. attribuisce espressamente al committente l’azione di responsabilità per i difetti di cose immobili, ivi prevista, la legittimazione di tale soggetto non può essere esclusa per il fatto che , attesa la natura extracontrattuale della responsabilità in argomento , l’azione stessa può essere esperita anche dall’attuale proprietario che non abbia avuto alcun rapporto con l’appaltatore .Si tratta , infatti di due legittimazioni che, in astratto, sono concorrenti sicché solo in concreto l’una o l’altra può essere esclusa , in considerazione del particolare atteggiarsi dell’interesse della causa.
Cassazione Civile sez. II 8 Aprile 1999,n. 3393.
L’obbligo del committente di pagare all’appaltatore il cosiddetto prezzo dell’appalto , ossia il corrispettivo della sua prestazione , traendo la sua origine dal contratto d’appalto , si configura come debito di valuta , senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito , sia per i fatti non imputabili al committente , sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d’opera , giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d’opera è dovuto all’appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno.
[22] Cass. Pen. 1996, 3455 s.m., Cassazione civile sez II , 15 Aprile 1999, n. 3756;
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall’art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell’opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni , può essere vinta , non già con la prova dell’essere stata usata tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera , bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, tale posizione tecnico-giuridica pone al riparo il costruttore da forme generiche di responsabilità , richiedendo imputazioni determinate e determinabili.
Cassazione civile sez III , 30 Marzo 1999 , n. 3041;
Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito , in appalto , la ristrutturazione , e pertanto , salvo che provi il totale affidamento di esso all’appaltatore , è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. perché custode del bene , dei danni derivati ad un terzo , avendo l’obbligo , al fine di impedire che essi si verifichino , di controllare e vigilare l’esecuzione dei relativi lavori, dopo quanto esposto ben si comprende come la responsabilità del committente è sempre presunta se non è acclarata la responsabilità dell’appaltatore.
[23] Cassazione Penale sez. I , 5 Gennaio 1999, n.84;
L’imprenditore che , nell’attivarsi per l’acquisizione dell’appalto di un’opera pubblica di rilevantissimo valore , abbia contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico amministrativo e con organizzazioni camorristiche ( coi primi per assicurarsi l’aggiudicazione del contratto e con le seconde per rimuovere preventivamente gli ostacoli di carattere estorsivo all’esecuzione dei lavori , accollandosi in quest’ultimo caso un programmato costo concordato sulla base di una sorta di accordo di non conflittualità ,e di patto di protezione ), può considerarsi vittima dell’estorsione mafiosa soltanto nel caso in cui si dimostri nei suoi riguardi una condizione di ineluttabile coartazione; diversamente , la condotta sarà riconducibile all’art 416 bis del c.p., nella forma della partecipazione o, piuttosto , del concorso esterno , a seconda della posizione assunta dall’imprenditore rispetto all’associazione stessa . E’ indispensabile quindi una normativa che apporti maggiore chiarezza e funzionalità.
[24] Riv. Giur.Edilizia 1992, I,711.T
T.A.R. Puglia sez. II , Bari, 1 Marzo 1999, n. 110 . In sede di gara pubblica , l’amministrazione è tenuta ad applicare i criteri indicati nel bando di gara , atteso che questo costituisce la “ lex specialis “ della gara la quale non può essere disapplicata né modificata nel corso del procedimento neppure in caso di illegittimità , salvo l’esercizio del potere di autoannullamento.
T.A.R. Puglia sez. II , Bari , 1 Marzo 1999 , n. 110 .
È legittima l’esclusione da una gara pubblica dell’impresa che si trovi in procedura di amministrazione controllata.

Analisi
della risarcibilità degli interessi legittimi e delle forme di
responsabilità dei dirigenti.![]()
[1] v,giust.pen.1999,II,569,Foro it.1999,I,2487.
G.ALPA , Responsabilità civile e danno, Bologna 1991. Va acclarato che vi può essere risarcimento del danno per lesione dell’interesse legittimo quando vi sia un’azione colposa, è utile al riguardo evidenziare la svolta di Domat e Pothier in merito al concetto di colpa: il primo continua a descrivere minutamente le fattispecie di illecito ma fa precedere questa descrizione dalla nozione generale di fatto illecito; il secondo opera una ulteriore semplificazione e in linea generale traccia le regole dei delitti e quasi delitti , insistendo soprattutto sulla imputabilità. Domat ( 1625 – 1696 ) muove da una nozione ampia e unitaria di fatto illecito ; prende in considerazione non solo i fatti vietati espressamente dalle leggi, ma tutti quelli che si pongono in contrasto con l’equità , l’onestà e il buon costume, “ anche se non vi siano leggi scritte che li prevedano “; comincia così a delineare una nozione di illiceità che prescinde dal riferimento da una stretta cerchia di normative particolari , per informare di sé la valutazione complessiva del comportamento: in altri termini ci si avvia alla creazione di una vera e propria clausola generale. E ciò perché spiega Domat , tutto quello che è contrario all’equità , all’onestà e al buon costume , è contrario al principio delle leggi divine ed umane.
In tali termini, è l’ordinata convivenza civile che richiede la predisposizione di sanzioni, e di risarcimenti per i danni che possono derivare a terzi o per fatto proprio, o per fatto di persone tenute alle proprie dipendenze o per fatto di cose che ci appartengono o per gli animali che usiamo. È in questo microcosmo che nascono le regole del Code civil : al consociato occorre assicurare una vita sociale tranquilla ; e ciò si ottiene vigilando ciascuno su ciò che è controllabile : il proprio comportamento , il proprio patrimonio, le persone e gli animali alle proprie dipendenze.Nel descrivere i fatti Domat non si riferisce immediatamente al danno; ne fa menzione nell’ambito delle obbligazioni che si creano senza vincolo contrattuale.
[2] Orientamento della Suprema Corte prima della sentenza 500/99 G.ALPA ,”Responsabilità Civile e danno” Bologna 1991, p.217 : In merito alla risarcibilità degli interessi legittimi “ sulla questione è tornata di recente la Corte di Cassazione , con una pronuncia che conferma l’ormai antico orientamento rivolto a negare protezione alla lesione di meri interessi legittimi. La questione riguardava l’esercizio dell’attività creditoria da parte di una cassa che, costituita in s.p.a. svolgeva un servizio di mutua assistenza tra i soci ( si trattava dunque di una banca di fatto, non autorizzata ex art. 28 legg. Bancaria ); la Cassa emetteva anche assegni ; sì che la Banca d’Italia aveva richiesto l’intervento del Ministero del tesoro perché la Banca fosse messa in liquidazione ; il Ministero vi aveva provveduto , senza tuttavia osservare le procedure richieste dalla legge bancaria, sicché il suo decreto di messa in liquidazione era stato prima sospeso e poi annullato dal Consiglio di Stato ; nel frattempo era stata sequestrata l’azienda e solo dopo l’annullamento del decreto essa era stata restituita alla s.p.a. Da qui la richiesta risarcitoria.La pronuncia muove dal presupposto che il sorgere di un diritto soggettivo al risarcimento del danno per effetto della pronuncia di annullamento postula che questa abbia inciso su posizioni aventi all’origine natura di diritti soggettivi , così che la funzione dell’annullamento sia stata quella di restituire ad una posizione soggettiva , degradata ad interesse ed affievolita dall’azione amministrativa , la sua originaria consistenza di diritto soggettivo.Ed è su questo assunto che si respinge la richiesta risarcitoria ; né segue come corollario , che di fronte alla disciplina pubblicistica del credito e del risparmio ( il cui esercizio costituisce, per esplicita disposizione di legge , una funzione di interesse pubblico ), l’impresa che esercita sotto qual
siasi forma e denominazione la raccolta del risparmio e l’attività creditizia , sia autorizzata o meno , è sin dall’origine prima ancora che il potere pubblico in concreti provvedimenti di controllo preventivo e repressivo , portatrice di una posizione d’interesse legittimo che tale per ciò , rimane anche dopo l’annullamento dell’atto , all’ingresso e alla permanenza nel mondo del credito , ossia nella comunità limitata dei soggetti esercenti l’attività del risparmio e del credito; di un interesse che , quindi , riceve occasionalmente protezione in quanto coincidente con l’interesse pubblico generale, tutelato in via immediata e diretta dalla legge con norme di azione.Come si vede , la Corte non ha dubbi sulla esattezza del primo presupposto e non si perita di considerare che l’emanazione di un atto illegittimo pone il titolare dell’interesse in una posizione deteriore ; ma non esplica ciò che invece appare evidente : nella concreta fattispecie l’attività della cassa era comunque illegittima perché la raccolta del credito non era stata autorizzata .Corretta dunque la soluzione , ma reprensibile il percorso logico seguito.E’ dunque l’apodittico presupposto che può esser criticato là dove ignora che l’illecito sussiste ogni qual volta un atto contrario ad una norma giuridica determini conseguenze dannose a carico del soggetto titolare dell’interesse da questa preso in considerazione, facendo sorgere l’esigenza dell’imputazione ( in base a criteri legislativamente determinati ) dell’obbligo di risarcimento del danno. Il criterio di riconoscimento del diritto al risarcimento ovvero di suo rigetto sembra ,leggendo la giurisprudenza , consistere proprio in ciò: non lo si riconosce quando il privato non è titolare di un diritto affievolito , ovvero non sia abilitato di per sé a svolgere qualche attività o a fruire di qualche bene.Per contro , quando il limite , l’ostacolo all’espansione del diritto vengano rimossi ovvero l’acquisizione di una facoltà viene concessa , e poi si ha la revoca illegittima si deve riconoscere il risarcimento; qui si potrebbe dire già perfezionato in capo al privato un diritto soggettivo , e quindi non siamo più nel settore degli interessi legittimi . In questo senso sembra muoversi ora la giurisprudenza , A proposito di una revoca illegittima della licenza di commercio la Suprema Corte a sez. Unite qualifica la posizione soggettiva di cui il privato è titolare come diritto soggettivo acquisito non per legge ma per atto amministrativo. La Corte ciò facendo , apparentemente contraddice ad un proprio precedente ; ma sottolinea che la concessione della possibilità di esercitare attività di commercio al minuto è correlata ad un principio costituzionale che riconosce al privato la libertà di iniziativa economica; e ancora alla tutela del lavoro professionale , in cui la libertà del soggetto è assunta dall’ordinamento come momento e funzione dello stesso pubblico al governo del settore. La situazione viene così diversificata da quella di ius aedificandi , in cui per contro la revoca della licenza/concessione non dà luogo a risarcimento ; ciò per una ragione non confermata ( qui si avrebbe una rendita di posizio posizione, là un reddito di lavoro), e per una ragione evidenziata , che individua nel ius aedificandi un interesse legittimo.E’ evidente che il nuovo orientamento della Suprema Corte ha dato un contributo rilevante nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, ponendo in essere quelle istanze che da più parti venivano chieste da anni.
[3] Si fa riferimento,in particolare,alla legge 07 agosto 1990,n.241
M.D’ORSOGNA , G. SCOCA, Programmazione strategica e attività decisionale, Torino 2002.
Nel mondo della p.a. come in ogni struttura organizzata , è garanzia di correttezza dell’azione,il controllo sull’operato in quanto tale. L’assetto complessivo dei controlli interni (ri)disegnato dal D.L.gs 286/99 attraverso la scomposizione della unitaria figura del controllo interno originariamente prevista dall’art. 20 , D.L.gs n. 29 del 1993 , si articola su quattro diversi momenti di verifica e di valutazione dell’attività svolta : sono previsti , infatti , il controllo di regolarità amministrativa e contabile ( art.2 ) il controllo di gestione ( art. 4 ) la valutazione del personale con incarico dirigenziale ( art. 5 ) e le attività di valutazione e controllo strategico , ( art. 6 ).Nella nuova impostazione ciascun tipo di controllo , dovrebbe assumere una finalità diversa ed è demandato alla competenza e alla responsabilità di strutture diverse : la distinzione sotto il profilo funzionale come sotto il profilo strutturale , di quattro distinti tipi di controllo è assunta , infatti , quale principio generale della progettazione d’insieme dei controlli interni. Da quanto sin’ora detto si può ben intuire che una efficiente forma di controllo è foriera di una corretta azione della p.a.
[4] M.BERTOLISSI “l’ordinamento degli enti locali” Milano,2002.
33R.IANNOTTA,Ordinamento comunale e provinciale,Padova,1995,455.
D.F.BUSNELLI, S.PATTI, Danno e responsabilità civile, Torino 1997.
In riferimento al patrimonio del soggetto agente responsabile, il danno viene inteso in termini assolutamente oggettivi e, precisamente, identificato con l’evento lesivo di un bene o interesse.Va detto che il requisito dell’ingiustizia è estraneo alla teoria generale del danno, dovendo esso considerarsi un presupposto per il sorgere della responsabilità extracontrattuale, e quindi un prius rispetto alla problematica in esame.Tentando di definire il concetto di patrimonio rilevante nella materia del risarcimento del danno , è stato messo in luce che se il danno , nel significato comune del termine, si identifica con la perdita , che qualcuno subisce nei propri beni a seguito di un determinato avvenimento , tuttavia per una corretta applicazione della normativa occorre identificare quali siano i beni rilevanti.Il concetto di bene , nel quadro di una corretta applicazione della normativa sul risarcimento finisce per coincidere con quello dell’interesse tutelato , come si evince dall’ammissione della risarcibilità del danno conseguente alla sottrazione di un bene che non subisce alcuna lesione e viene restituito dopo un certo periodo di tempo.
[6] v. C.Cass.13 sett.1975,n.3044,in giur.it 1977,I, 1, 746; e Cass. Sez. Uni., 1 luglio 1968,n.2208,in Riv. Giur.edil.,1969,I,5 e in Foro it., 1968,I, 2472, ; Cass. 25 Agosto 1992,n.9859,in Giur.it ,1994,I, 1, 1082. pag 445 Giovanna VISINTINI,Trattato Breve sulla Resp. Civile,Padova edizione II,1999. [6] V.Cass. Civile Sez.Unite , 09 luglio 1976,n.2593,in resp.civ. prev. ,1977,103, con nota di GAMBARO.
Cassazione civile sez. unite , 10 agosto 1999, n.580, A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 bis della legge n. 109/94 – introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 101 del 1995 , convertito con modificazioni , nella legge n. 216 del 1995 , il cui comma 4 dispone che , ai fini della tutela giurisdizionale , le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici , configurabili allorché l’amministrazione conferisca al privato, oltre al semplice incarico materiale della esecuzione di un’opera pubblica ,come nel caso dell’appalto , anche quello di compiere una serie di attività , quali tra le altre , la progettazione dell’opera , la direzione dei lavori , la sorveglianza , la scelta degli appaltatori , il cui esercizio presuppone il trasferimento delle funzioni pubbliche necessarie per l’espletamento dell’opera stessa , sono equiparate agli appalti, le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate , ai sensi dell’art. 5 della legge 1034 del 1971 , alla giurisdizione esclusivo del giudice amministrativo , bensì , in deroga all’art. 5 del c.p.c. , agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione , anche ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 101 del 1995. Ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto pretese relative ai diritti soggettivi , sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. E, ove, nel vigore dell’art.5 della legge 1034 del 1971, si fosse stipulata la clausola con la quale si attribuiva la controversia alla competenza speciale degli arbitri ( la cui decisione è deliberata a conclusione di procedimento che si svolge nell’ambito della giurisdizione ordinaria ), da considerare all’epoca nulla per violazione della predetta norma imperativa , attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo , tale nullità sarebbe sanata con effetto “ ex tunc “, sia pure ai soli fini processuali della giurisdizione , per la sopravvenienza della disposizione dell’art. 31 bis.
[7] V.Cass. Civile Sez.Unite , 09 luglio 1976,n.2593,in resp.civ. prev. ,1977,103, con nota di GAMBARO.
[8] v. Cass.pen 1985,186,s.m.
[9] v.Riv. Giuridica 1988,5 nota ,Saraceni C.bianco e altri.
[10] v.Cons. Di Stato 1982,I,1319 s.m. Lo Monaco-contro Comune di Casteldaccia.
[11] v. Giuli Contro Comune di Roma Foro Amm. 1989,2476 s.m.
37v.Foro Amm.1996,1237, Cons.Stato 1996,I,606, Giur.it 1996,III,1,449.
[13] v. S. RAIMONDI “ la responsabilità nell’ente locale” caso 3.1.1.1.Milano 2003.
Rivista Enti Pubblici 2003.Per meglio comprendere in concetto di spoils system nel contesto italiano è opportuno evidenziare che al centro della discussione v’è la portata innovatrice della legge 15 luglio 2002 , n. 145 , che modifica l’ordinamento precedente per almeno quattro aspetti: (1) l’estensione dell’area delle nomine di fonte politica ( oltre i dirigenti generali , anche i dirigenti di seconda fascia hanno un incarico a scadenza ); ( 2 ) l’abolizione della durata minima dei contratti ( gli incarichi di prima fascia possono arrivare ad un massimo di tre anni , tutti gli altri ad un massimo di cinque anni ); ( 3 ) l’innalzamento della percentuale delle nomine conferibili a personale esterno dell’amministrazione ( dal 5% al 10% per i dirigenti di prima fascia , e dal 5% all’8% per i dirigenti di seconda fascia ); ( 4 ) l’abolizione del ruolo unico della dirigenza dello stato, a ciò si aggiungano altri due aspetti significativi: l’accentuazione del carattere di temporaneità degli incarichi dirigenziali, conferiti annualmente con provvedimento unilaterale ( contro la precedente previsione di un termine minimo biennale ); e un esplicito intento di “ ripubblicizzazione “ del contratto di dirigenza ( contro la logica e la cultura negoziale-privatistica incoraggiata negli anni novanta ), con conseguente scorporo della materia dall’ordinamento civile e , dunque dal nuovo riparto delle competenze ex art . 117 Cost.Va detto che la legge n. 145 non spunta dal nulla . In effetti , il tema della selezione e responsabilizzazione del top management pubblico attraversa tutta l’intensa legislazione degli anni novanta , accompagnando un disegno riformatore diretto a enfatizzare l’accountability dei soggetti e degli attori della scena pubblica e ad accelerare il processo di convergenza delle amministrazioni con il mondo dell’impresa e delle organizzazioni moderne .L’introduzione di figure investite di amplissimi poteri come quella del city manager nelle amministra amministrazioni comunali o del direttore generale nelle aziende sanitarie , è la più emblematica esemplificazione di questa nuova filosofia della funzione amministrativa .Tale modello gestionale importato da paesi terzi come gli Stati Uniti deve essere ancora ben dosato ed inserito nella nostra strutturazione am ministrativa per apportare quella presunta funzionalità che una buona intesa tra direzione politica e direzione burocratica possono garantire, di fatti solo l’integrazione delle funzioni e dell’esercizio dei poteri possono dare funzionalità alla pubblica amministrazione.
[14]V. LIJPAHRT,1984, si veda il paragrafo 3.4, V. C.POLLITT,G.BOUCKAEMT
la riforma del management pubblico , Milano , Università Bocconi 2002.
39 Il sistema statunitense propriamente detto “ delle spoglie “ come codificato dal Pendleton Act del 1883 , e quello Francese della haute fonction publique, che ha il suo centro propulsore nella mitica Ecole Nazionale d’Administration (E.N.A) sono tradizionalmente considerati i due modelli antitetici di risposta a questo delicato quanto complesso problema. L’idea che l’eccesso di protezione corporativa di cui storicamente gode , nell’Europa continentale , la burocrazia pubblica sia all’origine dei fenomeni di lassismo e di inefficienza che ne caratterizzano da sempre i comportamenti ed i rendimenti , non è nuova.
[15] v. C. POLLITT,G.BOUCKAEMT,La riforma del Management Pubblico ’,Milano,2002.
L’apparato burocratico ha caratteri di professionalità , di esclusività , di produttività nel pubblico interesse , di imparzialità di legalità e di indipendenza e questi sono aspetti essenziali dello Stato di diritto. Quanto al principio costituzionale dell’indipendenza , esso ha trovato conferma e consolidamento sia nel progresso della più recente legislazione ( dal d.lvo n. 29 /1993 al d.l.vo n. 165 /2001 ) sia nelle pronunce della Corte Costituzionale , da ultimo con l’ordinanza 30 gennaio 2002 , n. 11 dove si afferma , tra l’altro , che la disciplina del rapporto dirigenziale è conforme ai valori costituzionali in quanto “ connotata da specifiche garanzie , mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali , la cui stabilità non implica necessariamente anche stabilità dell’incarico , che proprio al fine di assicurare il buon andamento l’efficienza dell’amministrazione pubblica , può essere soggetto alla verifica dell’azione svolta e dei risultati perseguiti” . L’indipendenza organica della burocrazia non è in discussione. È in questione semmai la sua dipendenza funzionale , la difficile lealtà di funzionari “ infedelmente “ fedeli al precedente governo cui debbono la loro nomina: di funzionari derivanti , cioè , infedelmente fedeli in quanto investiti di un ruolo politico non più legittimato , e non del ruolo tecnico-amministrativo proprio dei compiti del burocrate. L’azione amministrativa ha carattere dinamico e deve procedere nella stessa direzione e con le stesse cadenze dell’azione politica del governo , né può divergere da quest’ultima negli obiettivi , come non può raggiungere risultati configgenti con quella. È l’evento del maggioritario a modificare lo scenario e, a giudizio del T.a.r. , dipendenza funzionale , indipendenza organica e continuità dell’azione amministrativa rappresentano appunto i cardini di una riconfigurazione dell’organizzazione dei pubblici uffici nell’attuale fase di evoluzione dell’ordinamento.La legge n. 145 altro non farebbe che istituzionalizzare la fattispecie della fiducia tecnica, grazie alla quale al governo viene riconosciuto il potere di verifica della fedeltà del funzionario e della sua capacità di godere di piena fiducia , al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa in quanto corrispondenza costante di questa ai fini del governo condotta da una posizione di indipendenza ed imparzialità. È evidente che , in presenza di questa corrispondenza e consonanza , non v’è alcun motivo per procedere ad operazioni di ricambio dei vertici dell’amministrazione , dato che la continuità anche soggettiva dell’esercizio delle funzioni di alta dirigenza non può essere considerata un valore aggiunto. E qui il giudice amministrativo evoca a modello la mitica figura e l’esperienza esemplare del principe di Talleyrand , che seppe porsi al servizio dei diversi regimi che si succedettero in Francia a cavallo dei secoli XVIII e XIX. Una sentenza , quella del T.a.r. Lazio , sulle cui implicazioni occorrerà tornare per riflessioni più depositate , ma che tuttavia rende evidente lo sforzo compiuto dal giudice amministrativo di riportare l’evoluzione e l’innovazione della legislazione Nazionale dentro l’ortodossia dei grandi principi della Carta Costituzionale , addirittura con un sorprendente , quanto azzardato , rinforzo della trasposizione storica più disinvolta..Forse un eccesso di generosità ultroneo e, of corse, un pò sospetto. Nell’attuale condizione politica amministrativa è quanto mai opportuna una regolamentazione ferrea dello spoils system per non cadere in forme di autarchia, considerato che è sempre doveroso adattare istituti di altri paesi alla nostra realtà giuridico-amministrativa.
[16] M.D’ORSOGNA, G. SCOCA, Programmazione strategica ed attività decisionale , Torino 2002cit. pag. 602 , il quale precisa che ogni modello organizzativo non è esaurito nel modo in cui sono conformate le sue strutture organizzative , ma comprende in egual misura anche il modo in cui le singole strutture interagiscono tra loro, attraverso le relazioni organizzative . Sì fa riferimento non al modello di una singola struttura ma a modelli pluristrutturali ed alle relazioni interstrutturali che possono essere interorganiche o intersoggettive , a seconda che le singole strutture abbiano o meno personalità giuridica . Deve rivelarsi , peraltro , che in dottrina la nozione di formula organizzatoria è stata utilizzata per indicare non la singola relazione giuridica organizzativa ma “un insieme di precetti che regolano rapporti organizzatori” ,o, meglio un gruppo di precetti collegati ad un precetto centrale e da questo derivati.Il tema dell’attività direttiva è destinato ad acquisire , peraltro , sempre maggior rilievo nel nostro ordinamento giuridico in quanto soltanto a partire dalla seconda metà degli anni ottanta , e con maggiore fermezza negli anni novanta , il legislatore , ha mostrato maggiore concretezza nell’abbandonare la risalente tradizione organizzativa incentrata sulla gerarchia e l’autarchia quali formule organizzative del sistema amministrativo per accogliere, in maniera più o meno definitiva , sia all’interno delle strutture dicasteriali sia nelle relazioni tra le diverse figure giuridiche soggettive di rilevanza pubblica , una nuova formula organizzativa ispirata al pieno rispetto delle autonomie decisionali dei soggetti amministrativi.Nonostante la Costituzione imponga , sia pure attraverso previsioni normative scarne e non sempre sovrapponibili tra loro, il superamento del modello Statocentrico , caratterizzato da una sostanziale uniformità morfologica e strutturale degli apparati organizzativi nonché del carattere burocratico e gerarchizzato degli stessi, e la conseguente affermazione di un modello profondamente diverso , fondato sul ridimensionamento dello Stato.persona e sulla consolidata compresenza di apparati statali e non statali aventi posizioni non solo superate ma anche equiordinate in quanto sedi di elaborazione autonoma degli indirizzi e delle strategie , ragioni diverse hanno rallentato e ostacolato la piena concretizzazione del modello Costituzionale , non solo all’interno delle strutture dicasteriali , ma anche nel più ampio contesto degli enti territoriali che, per il rilievo del principio democratico esprimentesi nel carattere elettivo degli organi , sono costruiti dalla Costituzione come centri di elaborazione di propri indirizzi amministrativi generali.In realtà , accanto alla pluralità di centri di interesse o di svolgimento di funzioni amministrative , il policentrismo organizzativo inscritto nella nostra Costituzione avrebbe richiesto in tempi brevi la istituzione di molteplici centri di “ formulazione in via autonoma” delle strategie che avrebbero posto le basi per realizzare con immediatezza un’amministrazione efficiente e al sevizio della collettività , nella quale “ assumono rilievo non marginale i risultati dell’azione medesima.La dottrina , ha sottolineato di recente che, pur ponendosi come una tappa del processo di attuazione della Costituzione già volta a favore il pluralismo amministrativo ed il decentramento nei confronti degli enti locali , il disegno delineato dalla riforma Bassanini presenta un valore aggiunto rispetto allo stesso modello costituzionale che, se non è tale da collocare la riforma in posizione di contrasto con la Costituzione stessa , tuttavia rappresenta quanto meno una radicalizzazione dell’impostazione costituzionale , e , cioè , la circostanza che con la sussidiarietà si viene a porre una generale presunzione di competenza amministrativa a favore degli enti locali e nell’ambito di questi ultimi a favore di quelli che sono a più diretto contatto con i cittadini cui corrisponde la collocazione in posizione residuale del ruolo dello Stato e dei suoi apparati tradizionali rispetto all’esercizio delle funzioni amministrative. La nostra Costituzione, invero, pur favorendo il decentramento amministrativo , non sembra contenere , alcuna regola di riparto delle funzioni simile a quella implicita nell’operare pieno del principio di sussidiarietà facendo invece dipendere la scelta del decentramento amministrativo , soprattutto a favore delle Province e dei Comuni , da una scelta politica del legislatore , ispirata se si vuole al principio di sussidiarietà , ma non imposta in modo cogente dalla vigenza costituzionale.
dott Luigi Ruberto

Funzioni
e gradi di responsabilità civile del Sindaco, della Giunta, e del Consiglio
Comunale.![]()
[1] v.giust.pen.1999,II,569,foro italiano 1999,I,225, mass.giur.lav.1999,1272.
F.D. BUSNELLI , S.PATTI , Danno e responsabilità civile, Torino 1997. Di fatti già nel 1997 gli autori scrivevano : sta per crollare il muro della irrisarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi , eretto da una giurisprudenza che sembrava non tanto consolidata , quanto pietrificata.La inadeguatezza di tale indirizzo giurisprudenziale viene ormai apertamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione , che sembra preannunciare una imminente rimeditazione.E’ questo un evento da lungo atteso , ed è in sé , una prospettiva da valutarsi con favore.Essa verrà a sanare ingiustificate disparità di trattamento , e a rimuovere l’ultimo irrigidimento dogmatico nel campo della responsabilità civile, ormai consapevolmente delimitato e presidiato dal criterio flessibile dell’ingiustizia del danno.Non possono , invece, condividersi né gli strumenti, inutilmente pesanti, invocati al fine di sfondare il muro , né l’obbiettivo , o l’esito, di tale demolizione.
[2] V.S. RAIMONDI, la responsabilità nell’ente locale, pag.40 caso 4.1.2.5 Milano,2003.
[3] V.S. RAIMONDI, la responsabilità nell’ente locale pag.48 caso 4.3.1.7 ,Milano 2003.
[4] V.Riv. Corte dei Conti 1998,fasc.4,81(s.m.)
[5] CARINGELLA-DALOISO-GIAMPAOLO, Gli Appalti di Lavori pubblici, Napoli ,2002.
M.D’ORSOGNA, G. SCOCA , Programmazione strategica ed attività decisionale, Torino 2002.
Le competenze funzionali del responsabile del procedimento enunciato dall’art. 6, legge 241/90 si snodano lungo tutto l’arco di svolgimento dell’azione amministrativa : la legge spazia , infatti, dalla valutazione delle condizioni di ammissibilità , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento , all’accertamento d’ufficio dei fatti alla indizione di conferenze di servizi , al coordinamento degli atti di pubblicità e comunicazione ai destinatari dell’azione amministrativa , sino alla adozione del provvedimento finale se titolare della relativa competenza.Alla norma viene riconosciuto un valore meramente esemplificativo in quanto, si precluderebbero al responsabile non solo tutti quegli incombenti non previsti nel citato elenco ma resi necessari dall’atteggiarsi della fattispecie concreta ; ma anche tutti quegli altri incombenti istruttori che pure hanno una loro positivizzazione nella legge n. 241/90 senza però che il legislatore abbia provveduto a richiamarli espressamente nell’art. 6 in quanto riconducibili comunque in una o più delle tipologie di adempimenti ivi indicati , come ad esempio l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ovvero la predisposizione dei mezzi volti a consentire la visione degli atti del procedimento ovvero ancora l’obbligo di valutazione di memorie e documenti ove pertinenti all’oggetto del procedimento di cui all’art. 10.L’illustrazione dei compiti del responsabile del procedimento dovrebbe quindi , rafforzare l’avanzata conclusione della sussistenza in capo al soggetto competente all’adozione del provvedimento , come preposto o dirigente dell’unità organizzativa, di una responsabilità , per l’intero procedimento , sovraesposta con forza assorbente rispetto a quella degli altri impiegati addetti all’unità stessa.Il responsabile del procedimento , secondo il principio di economia procedimentale formalizzato nell’art. 6 sarebbe, infatti, tenuto a riscontrare l’inidoneità dell’istanza privata a costituire l’atto di iniziativa del procedimento per palese carenza dei requisiti di ammissibilità e legittimazione , e a non avviare il procedimento, come d’altronde riconosciuto dalla giurisprudenza che, in materia di silenzio dell’amministrazione ,esclude la sussistenza di un obbligo della p.a. di procedere in ogni caso , ossia anche in presenza di domande palesemente infondate . In mancanza di una siffatta valutazione preliminare, ovvero in caso di avvio del procedimento pur in assenza dei presupposti normativamente richiesti , si riconosce comunque all’amministrazione la possibilità di rilevare l’eccezione di inammissibilità della pretesa del privato anche in sede di adozione del provvedimento : e tale possibilità , che si concretizza, in sostanza , in una seconda valutazione avente il medesimo oggetto, potrebbe fondarsi solo sul principio che il soggetto titolare della competenza,normativamente prefissata,all'adozione del provvedimento finale estenda la propria responsabilità all’intero procedimento.
[6] Consiglio di Stato sez. V , 13 dicembre 1999 , n. 2109. La personalità dell’interesse ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ,L. 7 Agosto 1990 n. 241 implica , per un verso , che quest’ultimo è riconosciuto solo a colui che, rispetto ai documenti richiesti , versi in una condizione legittimante , tale da differenziarlo dalla generalità dei consociati e da coloro che in varia guisa possono dirsi interessati all’attività del soggetto pubblico ; e, per altro verso, che il diritto d’accesso non s’atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma generalizzata sulla p.a. , sicché l’interesse che legittima alla richiesta , da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto , quindi serio, né emulativo né riducibile a mera curiosità.
[7]CARINGELLA-DALOISO-GIAMPAOLO, Gli appalti di lavori pubblici , Napoli ,2002 .M.D’ORSOGNA, G.SCOCA ,Programmazione strategica ed attività decisionale, Torino 2002.
Dall’enunciazione dei compiti del responsabile del procedimento ,che non si esauriscono, è evidente ,nello svolgimento di un’attività d’impulso nei confronti degli uffici e di informazione nei confronti dei destinatari del provvedimento finale e degli altri interessati al procedimento ,certamente è possibili concludere che tale figura va ad interferire con la distribuzione dei compiti tra i vari uffici coinvolti nelle attività procedimentali ,e, per quel che qui specificamente interessa, con la assegnazione della competenza ad adottare il provvedimento finale del procedimento.Il timore di non vedere realizzata la unificazione della responsabilità sotto un unico centro di responsabilità procedimentale ha spinto la dottrina che si è esaminata in precedenza a predicare come necessaria la coincidenza fra soggetto responsabile della unità organizzativa e soggetto competente ad adottare il provvedimento finale.Se si può concordare con questa dottrina nella ricerca di soluzioni che escludano una frammentazione dell’azione amministrativa in una pluralizzazione della responsabilità procedimentale ,attesa anche la inequivocità del dato normativo attuale ; non si concorda però con essa nell’idea di voler congiungere sotto “ un unico soggetto, una unica competenza e” un’unica responsabilità anche la fase di adozione del provvedimento fìnale.
[8] Rivista Giuridica ENTI PUBBLICI 2003 p. 198 : La legge che disciplina nomina, funzioni e ruoli dei dirigenti degli enti pubblici è la legge n.145 del 2002, la medesima normativa non spunta dal nulla, in effetti , il tema della selezione del top management pubblico attraversa tutta l’intensa legislazione degli anni novanta (si pensi alle leggi n. 142/90 , n. 81/1993, n.59/1997, n. 80/1998;) accompagnando un disegno riformatore diretto a enfatizzare l’accountability dei soggetti e degli attori della scena pubblica e ad accelerare il processo di convergenza delle amministrazioni con il mondo dell’impresa e delle organizzazioni moderne.L’introduzione di figure investite di amplissimi poteri gestionali discrezionali, come la più emblematica esemplificazione di questa nuova filosofia della funzione amministrativa.quella del city manager nelle amministrazioni comunali o del direttore generale nelle aziende sanitarie è la più emblematica esemplificazione di questa nuova filosofia della funzione amministrativa, rilevante appare essere oggi questa nuova figura nell’apparato amministrativo pubblico.
[9] M.D’ORSOGNA, G. SCOCA , Programmazione strategica e attività decisionale , Torino , 2002.
Analizzando il dettato dell’art. 2 del D.Lgs.n. 286 del 1999 emerge con una certa chiarezza che trattasi non di una tipologia nuova di controllo ( il controllo di regolarità amministrativa e contabile ) quanto piuttosto di una forma comprensiva dei vari tipi di controlli di legittimità formale e contabile già previsti dall’ordinamento e svolti da organi e uffici già istituiti. Anche in questa forma di controllo , comunque , spicca il carattere direzionale e collaborativi , volto cioè ad indirizzare al meglio le scelte degli organi di governo e degli organi di gestione degli enti locali , e non , invece, sanzionatorio o repressivo , della verifica compiuta dagli organi competenti , in linea con la filosofia di fondo del globale processo di riforma del sistema dei controlli. Ciò emerge particolarmente dalla previsione di cui all’art. 2 , 3° comma, del decreto che, da un lato , esclude che tale forma di controllo possa assumere il carattere di un controllo di tipo repressivo o sanzionatorio dal cui esito dipende l’efficacia e l’esecutività dell’atto sottoposto a controllo; e, dall’altro lato , al fine di evitare la paralisi dell’attività amministrativa , sancisce il principio della prevalenza delle determinazioni dell’organo amministrativo responsabile.
Ogniqualvolta,dunque, è previsto un controllo preventivo in ordine alla regolarità amministrativa e contabile, attraverso l’emissione di un parere o la formulazione di una proposta , questi non sono mai vincolanti per l’organo cui vengono resi; anche se dovessero rimanere fermi , in tal caso ,l’obbligo per tali organi di motivare adeguatamente , ai fini della legittimità della spesa che esso comporta, le ragioni dello scostamento dal parere alla proposta , e la conseguente assunzione diretta di responsabilità dell’organo o del funzionario che adotta il provvedimento amministrativo pur in presenza di un parere o di una proposta negativi.L’assenza di un parere prescritto dalla legge come obbligatorio , pur non esplicando , per espressa previsione normativa , un effetto repressivo sull’atto , non rimane comunque priva di rilevanza : se, infatti , come detto in precedenza , la legittimità dell’azione amministrativa deve continuare a rimanere un valore per il nostro ordinamento giuridico, quella carenza senza dubbio determinerà l’illegittimità dell’atto finale , rilevabile in sede giurisdizionale.Si connota un controllo duplice sulla creazione degli atti amministrativi , considerato che e la responsabilità amministrativa e quella contabile sono due aspetti di notevole rilevanza, valutabili e rilavabili dinanzi ad organismi distinti.
L. VANDELLI, Poteri locali, Bologna 1990; pag. 280.
I rapporti tra amministrazione statale e sindaco: responsabilità , controlli, posizioni processuali.
Nella dottrina odierna , dando uno sguardo ad altri ordinamenti Europei si osserva che , alla qualificazione di una funzione nell’ambito dell’amministrazione generale e – se del caso – del sindaco come ufficiale di governo , dovrebbe riconnettersi una precisa serie di conseguenze di rilievo : in ordine ai poteri – di direttiva , di controllo, di sostituzione, di decisione su ricorso- dei superiori organi dello Stato ; in ordine all’accollo delle spese o alla imputazione delle eventuali responsabilità ; oppure ancora , all’atteggiarsi delle posizioni processuali. Su tutti questi profili , tuttavia , le risposte che si rinvengono nei vari sistemi non appaiono affatto prive di incertezze ed incongruenze. Così , ad esempio , se si considera che si tratta di funzioni di interesse statale svolte da un organo inserito in tale organizzazione , allo Stato parrebbe consequenziale accollare le relative spese e, per altro verso , le responsabilità che derivino dal loro esercizio : ma, quanto alle prime , mentre in Italia il legislatore né ha fatto gravare l’onere sul comune , in Belgio prevale la soluzione opposta , ma non senza divergenze giurisprudenziali ; quanto alle seconde , l’imputazione allo stato – sulla base di una tradizionale impostazione francese – è, dopo lunga discussione negata dagli orientamenti attualmente prevalenti nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, così come dal criterio adottato recentemente dal legislatore belga, in materia di polizia locale; con la legge ( l. 11 febbraio 1986 ) che interviene in un contesto contrassegnato , ancora, da notevoli divergenze.Parallelamente , può essere dubbia la coerenza, rispetto al modello, della identificazione del Comune , e non dello Stato , quale amministrazione resistente in sede processuale.Secondo questo modello , poi, nella conformazione dei controlli –sugli organi e sugli atti, msi incentrano differenze di fondo ; configurandosi , nell’ambito delle funzioni di interesse statale , rapporti di tipo gerarchico affatto estranei all’area delle funzioni autonome. Coerentemente, dunque, in Francia, una già ricordata disposizione del 1982 ha escluso gli atti emanati dal sindaco quale agente dello stato dall’ambito di applicazione del nuovo regime dei controlli. Ma lo stesso ordinamento Francese regola, invece, in termini indistinti poteri di sostituzione così come di sospensione e revoca del sindaco: e, sul punto , forse l’importanza tradizionalmente attribuita alla figura del sindaco-agente dello Stato , può avere esercitato una certa influenza nella formulazione di determinate regole , che non sempre se presentano rigorosamente rispettose dei vari principi autonomistici.
dott Luigi Ruberto

[1] Cassazione penale sez. VI , 17 Febbraio 1998 , n. 4075.
In materia di abuso d’ufficio o del diritto, con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 323 del c.p. di cui alla legge n. 234 del 1997 , le questioni di diritto transitorio vanno risolte facendo ricorso al principio di specialità bilaterale , in quanto ciascuna delle fattispecie posta a confronto presenta elementi specializzanti. Di conseguenza deve escludersi che assumano rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamenti , ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale , o un danno , ingiusti; va evidenziato come secondo la cassazione penale sez. VI , 5 novembre 1998, n. 1407 , il dirigente tecnico comunale, cui il Sindaco affida l’incarico di accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata , nello svolgimento di detta attività delegata, agisce in qualità di pubblico ufficiale , ed ha il preciso obbligo di denunciare allo stesso Sindaco ( che , a sua volta, ne deve immediatamente informare l’autorità giudiziaria ) eventuali abusi penalmente perseguibili.
Tribunale superiore delle acque , 15 ottobre 1999,n.122. Nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica nel sottosuolo di un fondo privato ( nella specie condotta idrica ) comporta non già l’irreversibile trasformazione del suolo e l’impossibilità della restituzione al proprietario , ma solo una limitazione della facoltà di quest’ultimo quanto al diritto dominicale delle facoltà di quest’ultimo quanto al diritto dominicale vantato, il danno derivante dal comportamento dell’amministrazione , in assenza di una disciplina che regolamenti la materia , deve essere commisurato alla perdita del godimento del solo sottosuolo.
[2] v.consultazione sito web www.venetoappalti.it
DIGESTO ITALIANO VOL. I . Sotto la rubrica Abusi d’autorità vengono nel codice penale Sardo Italiano (sez. IV , del capo II , tit; 3 del libro II) alquanti reati speciali dei pubblici funzionari, che, con nozioni ed ordine diverso , sono in gran parte contemplati dal Codice penale Toscano fra i delitti dei pubblici ufficiali (cap III del tit. 3 del libro II) . Stabilite le leggi , esse si chiudono in un angusto silenzio : spetta ai magistrati farle parlare; nulla però di più rispettabile nell’ordine sociale dei pubblici funzionari .Sovr’essi , secondo il Giuliani, son rivolti gli occhi di tutti i cittadini ; in essi è riposta la fiducia di questi. I cittadini riposano tranquilli all’ombra delle leggi , s’affezionano ogni giorno più al governo , amano l’ordine pubblico e rifuggono da ogni violazione di esso.Il pubblico funzionario può uscire in due modi dalla sfera delle sue attribuzioni e rendersi colpevole d’abuso ; operando fuori dai confini delle funzioni che gli sono dalle legge assegnate – abuso delle funzioni – ( come nel caso deciso dall’appello di Messina con la sentenza del 18 aprile 1863: Legge, vol. 3 pag 411 )ovvero operando con atti e provvedimenti ed in materia che sono bensì di sua piena competenza ma in circostanze e condizioni che legalmente non consentono abuso nell’esercizio delle funzioni.Giova ancora notare che l’abuso non si ha soltanto con l’attività , ma può aversi anche con l’inerzia .Pecca tanto chi fa ciò che è vietato , quanto chi non fa ciò che è imposto; e nel nostro caso si rende imputabile di abuso di autorità tanto l’impiegato – che eccede nelle funzioni - o nell’esercizio delle medesime – abuso positivo- , quanto l’impiegato che si rifiuta ed omette di fare ciò che gli spetta , tosto che le contingenze lo esigano – abuso negativo. Così ad esempio la Cassazione di Napoli (28 Novembre 1865 , Colli chi c. Nizza , Gazzetta dei tribunali di Genova, 18865, pag 1299) decise che commette un abuso di autorità il direttore della cassa di depositi e prestiti , il quale arbitrariamente si rifiuta di ricevere un deposito, si desume da quanto detto che ogni azione che comporta concretamente un abuso del diritto comprimendo un legittimo interesse è tutelabile in via giurisdizionale.
11 Cassazione penale , sez. IV 14 giugno 1984 ; La responsabilità della pubblica amministrazione per fatti illeciti dei propri dipendenti sorge dalla violazione di regole dell’ordinamento giuridico, commessa nell’operato dei suoi agenti, allorché questo sia preordinato alla realizzazione di fini istituzionali , considerati nella complessità degli atti e dei comportamenti intermedi .La riferibilità dell’evento alla pubblica amministrazione non è esclusa dalla circostanza che l’agente commetta , nelle operazioni intermedie abusi di potere o violazione di ordini di servizio purchè gli uni e gli altri , sia pure in maniera anomala , siano connessi alla realizzazione di fini istituzionali.Ne deriva che solo il fine personale ed egoistico da cui l’agente è mosso , esula la pubblica amministrazione da ogni responsabilità.
[4] v. BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE “codice degli enti locali 2003”sez. legge e decreti pag.11 Milano 2003. l’istituto del difensore civico è stato adottato dall’apparato amministrativo dei paesi nordici, non ha tuttavia sortito grande successo per le modalità di nomina dello stesso, nomina che avviene in consiglio comunale; l’incongruenza è data dal fatto che il controllato nomina il controllore; tale elemento procedimentale è alla base della critica dottrinale all’istituto in oggetto, venendo meno i presupposti per una chiara ed oggettiva attività di controllo posta in essere su richiesta dei consiglieri di opposizione, o d’ufficio da parte dello stesso difensore civico, è quindi opportuna una rivisitazione dei criteri di nomina ampliando anche le forme di controllo che rientrano nelle sue competenze, considerato che il t.u. 267/00 limita ad alcuni casi specifici così come previsto dall’art. 127 le competenze di intervento dell’organo civico di legittimità.
F.BUSNELLI-S.PATTI, “Danno e responsabilità civile”,Torino 1997, “abuso del diritto , giurisprudenza” l’attribuzione di un diritto rappresenta una scelta dell’ordinameto giuridico tra interessi contrapposti .Il titolare dell’interesse privilegiato può esercitare il diritto che gli è stato riconosciuto nel modo che ritiene più conveniente , entro i limiti fissati dalla legge . L’ordinamento giuridico garantisce la realizzazione dei diritti. La disciplina legislativa del principio dell’abuso , in alcuni degli ordinamenti in cui essa è riscontrabile , è servita altresì a mettere in luce le finalità stesse del sistema: sotto tale profilo la collocazione più opportuna è parsa quella delle disposizioni introduttive del codice civile.In altri ordinamenti , in cui il principio dell’abuso non è stato espressamente previsto , la giurisprudenza ha fatto riferimento – in misura maggiore o minore- alla normativa sulla buona fede.In ogni caso, l’effettiva vigenza del principio e la sua portata non risultano comunque dipendenti dalla sua formulazione letterale ma appaiono legati ad altri fattori , tra cui – in primo luogo – il ruolo svolto dalla giurisprudenza all’interno del sistema.La formula “ abuso del diritto “ apparve per la prima volta nella giurisprudenza francese, nel secolo scorso, in materia di proprietà. Ci si chiese in quell’occasione se ogni forma di esercizio del diritto soggettivo fosse da considerare legittima , per il fatto stesso di essere estrinsecazione del diritto , o se la tutela dell’ordinamento dovesse invece essere negata ad atti del proprietario che, pur rientrando nei limiti del diritto , erano sentiti dalla coscienza sociale come abusivi , perché dettati dalla intenzione di nuocere e non rispondenti ad alcuna meritevole esigenza.Formulando il principio dell’abuso , la giurisprudenza francese si mostrò favorevole all’idea di un controllo , contenutistico, del diritto soggettivo, ammettendo in alcune ipotesi la responsabilità del titolare del diritto, anche se il danno era stato causato nell’esercizio del diritto stesso.
[5] Cassazione Civile sez. un. 27 Maggio 1999, n. 301;
L’apprensione di un fondo privato da parte della pubblica amministrazione , ove successiva alla scadenza del termine di efficacia del decreto autorizzativi dell’occupazione d’urgenza per la realizzazione di un’opera pubblica , integra un’attività materiale “ iure privatorum “ denunciabile davanti al giudice ordinario anche con l’azione possessoria , senza che possa valere in contrario l’intervenuta irreversibile trasformazione del bene nelle more del giudizio e perciò l’impossibilità di un provvedimento di reintegrazione , giacché tale deduzione attiene al contenuto concreto del provvedimento richiesto dalla parte a tutela del possesso e perciò al merito , implicando soltanto l’individuazione di un limite interno alle attribuzioni del giudice che non rileva ai fini della giurisdizione.Va acclarato che le tutele dei privati nei confronti delle azioni della pubblica amministrazione che vanno a comprimere il legittimo diritto di proprietà , hanno avuto negli ultimi dieci anni maggiore tutela.
Consiglio di Stato sez. IV , 30 Aprile 1999, n. 753.
E’ ravvisabile il vizio di eccesso di potere a fronte di un’irragionevolezza del comportamento in concreto assunto dall’amministrazione , in relazione ai canoni di buon andamento dell’amministrazione e alla necessità del contraddittorio nel relativo procedimento – che comporti , oggettivamente , una presunzione più che attendibile di strumentalizzazione della funzione amministrativa per un fine diverso da quello previsto dalla norma ( nella specie è stato ritenuto sussistere il vizio di eccesso di potere , in mancanza di una motivazione che faccia ritenere diversamente , nel rilascio di una concessione edilizia ad un suolo già interessato da un progetto approvato di realizzazione di un’opera pubblica e la successiva sostanziale modificazione del progetto stesso per rendere possibile la costruzione del fabbricato al beneficiario della concessione edificatoria , all’insaputa e senza contraddittorio con coloro che alla fine , per le modifiche apportate al progetto iniziale , sarebbero rimasti pregiudicati dal provvedimento ablativo).
dott Luigi Ruberto

[1] G. VISINTINI Trattato breve della responsabilita’ civile ,Padova, Seconda Edizione, 1999,
BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE , il codice degli enti locali, Milano 2003,
Corte dei Conti sez.II, 15 febbraio 1993,n.35: Non sussiste responsabilità di amministratore di ente locale che abbia ordinato una spesa prima dell’approvazione del bilancio, ma al quale sia imputabile il ritardo nel pagamento che era possibile in termini fisiologici da parte dei nuovi amministratori che abbiano invece omesso di provvedere; v. Corte dei Conti , sez. II, 16 novembre 1995 , n. 36/A.
[2] v. BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE” il codice degli enti locali,Milano 03”
L’Accesso può validamente esercitarsi su atti esistenti , atti formati, dalla p.a. o comunque utilizzati atti interni (Circ.Mininterno 9 Marzo 1999,n.24). Condizione per l’esercizio del diritto di accesso è l’esistenza di un diretto nesso di strumentalità tra il contenuto dei documenti che il privato chiede di conoscere e il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è portatore ( Cons. Stato ,sez. v 19 gennaio 1999, n.45) .v. Cass. Civile, sez. III, 3 Agosto 1995, n. 8480 , a norma dell’art. 31 , comma 5 , della L. 08 Giugno 1990, n. 142 ( ordinamento delle autonomie locali ) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dal Comune e dalla Provincia , nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti , “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” , e quindi non solo i documenti formati dalla pubblica amministrazione cui appartengono , ma in genere qualsiasi notizia od informazione utili ai fini dell’esercizio delle loro funzioni ; il consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Comune copia della registrazione magnetofonica di una seduta del Consiglio Comunale in possesso di quell’amministrazione.
[3] BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, il codice degli enti locali, Milano 2003, circolare Ministeriale n. 24 del 1999, 09 Marzo , v. pag. 20 , Consiglio di Stato , sez. v, 10 Gennaio 1999 , n. 45 , Il diritto di accesso di cui alla normativa vigente in materia esclude gli atti contenenti elementi informativi estranei alla sfera soggettiva del richiedente ; occorre infatti la sussistenza di un diretto nesso di strumentalità fra il contenuto dei documenti che il privato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è il portatore.
BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, il codice degli enti locali, Milano 2003,Consiglio di Stato , sez. v 2 dicembre 1998 , n. 1725, E’ inammissibile il ricorso di un sindacato contro il diniego di accesso a documenti relativi al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, non notificato ad almeno uno dei controinteressati .Infatti , quando l’accesso ai sensi dell’art. 24 , l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 8 , d.p.r. 27 giugno 1992 , n, 352 riguardi soggetti terzi , implicandone il diritto alla riservatezza con riferimento agli interessi epistolari , sanitari, professionali, finanziari, industriali, commerciali, per il quale spetta all’amministrazione l’apprezzamento di adeguate misure di tutela, i soggetti predetti sono controinteressati nei giudizi istaurati ai sensi dell’art. 25, legge 241/90.
cfr. fattispecie di responsabilità civili. BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, il codice degli enti locali, Milano 2003.Corte dei Conti Emilia Romagna , sez. giur; 4 giugno 1997, n. 323. Sussiste colpa grave degli amministratori che, in violazione dell’art. 55 l. n. 142 del 1990 abbiano omesso la tempestiva acquisizione in entrata del contributo regionale a fondo perduto che avrebbe potuto , nel caso di specie , supportare un impegno contrattuale assunto dal comune verso terzi, evitando la formazione di interessi da ritardo nei pagamenti.
5 M.BERTOLISSI, l’ordinamento degli enti locali ,Milano 2003.
art. 270 t.u. 267/00 . I contributi , stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dell’ANCI, dell’UPI, dell’AICCRE, dell’UNCEM , della CISPEL , delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati, ai sensi del d.lgs 26 febbraio 1999, n.46, e affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione.Gli enti anzidetti hanno l’obbligo di garantire , sul piano Nazionale , adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel d.lgs 26 febbraio 1999 n. 46.Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno , con conseguente reclusione dai ruoli dal 1 Gennaio dell’anno successivo. E’ interessante notare che l’interazione dei vari enti può dare maggiore vigore alla p.a.
[6] V Riv. Corte dei conti 1991,fasc.3,185. finanza locale 1992,1298;BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, il codice degli enti locali, Milano 2003.Corte dei Conti , sez. II 16 novembre 1995, n. 36/A ; Nel giudizio di responsabilità amministrativa con pluralità di convenuti appartenenti ad un organo collegiale, stante la interconnessione esistente tra le rispettive responsabilità è sufficiente l’indicazione globale del danno con rimessione al giudice della facoltà di procedere ,poi, alla determinazione del quantum individuale sulla base della valutazione della partecipazione di ciascuno alla produzione del danno medesimo , non essendo quindi necessario che sia espressamente quantificato dal p.m. il danno contestato a ciascun convenuto.
[6] V. Giust. Civ.1992 ,I,966, Cons di Stato 1992 ,II,503.
[7] V. Giust. Civ.1992 ,I,966, Cons di Stato 1992 ,II,503.
[8] V. Riv.Corte dei Conti 1992,fasc.5,131.
BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, Il codice degli enti locali, Milano 2003.
Corte dei Conti Sardegna 07 maggio 1998 ,n. 170 . Deve essere affermata la responsabilità amministrativa del Sindaco che ha dato corso ad una spesa finanziata con un entrata a destinazione vincolata ma non ancora accertata , restando a carico del sindaco il rischio del ritardo nell’accertamento e quindi l’impossibilità di provvedere con tempestività ai dovuti pagamenti.
dott Luigi Ruberto
IL Ruolo degli amministratori locali e le fattispecie di responsabilità
civile.
Evoluzione Giurisprudenziale della Responsabilità Civile.
In questo scritto affronteremo il concetto della responsabilità civile
analizzando il significato etimologico del termine responsabilità .Essa è da
intendere “come conseguenza di un comportamento antigiuridico, che comporta
per il soggetto cui essa è attribuita,l’assoggettamento alla sanzione
prevista dall’ordinamento ”.
Nella storia del pensiero giuridico antecedente alla formulazione del testo
dell’art. 1382 del code civil un’idea di colpa civile, è riportata
concettualmente nell’alveo dei principi morali, o del costume corrente.
La responsabilità civile, come quella penale appare dunque in quest’ottica
come una sanzione ad un comportamento moralmente riprovevole, con una
differenza fondamentale che si riassume nel brocardo: nulla poene sine lege.
Una qualunque colpa può dare luogo a responsabilità civile, ma non alla
responsabilità penale che segue soltanto ad un’ infrazione di una specifica
disposizione di legge.
A riguardo è ancora più interessante comprendere come sia stato in passato
difficilmente individuabile per una carenza normativa esplicita la
responsabilità civile degli Amministratori pubblici, o dei responsabili di
settore, che l’attuale disciplina giuridica e le innumerevoli sentenze della
giustizia civile ed amministrativa fanno ricadere sotto la stessa disciplina
normativa parificando e dando funzioni diverse nell’amministrazione
dell’ente ma pari ed eguale responsabilità in relazione ad i compiti ed alle
funzioni a loro assegnate dal t.u. 267/00. Un esempio lampante e concreto di
evoluzione giurisprudenziale del concetto di responsabilità civile è dato da
dinieghi di atti pubblici, richiesti da privati cittadini, i quali possono
ricevere danni alla propria sfera patrimoniale dal mancato ricevimento degli
stessi, dal momento che la mancata conoscenza di un atto prodotto dall’ente
poneva il cittadino nell’impossibilità di farvi opposizione.
L’avvento della nuova disciplina della legge 241/90 molti comportamenti
autoritari ed antidemocratici nell’amministrazione della cosa pubblica
iniziano a mutare, in quanto tale legge è andata a disciplinare il diritto
di accesso dei cittadini agli atti prodotti dall’ente pubblico, al capo v
l’art. 22 recita: “ al fine di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,secondo le
modalità stabilite dalla presente legge ”.
Ulteriore esempio di potenziale responsabilità civile, può essere
rappresentato dal diniego di presa visione di atti pubblici, qualora da tale
comportamento del responsabile di settore, il richiedente abbia a subire dei
danni riguardanti la propria sfera patrimoniale, una interpretazione
autentica della normativa in questione afferma che: “la titolarità è
accordata a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti. Presupposto dell’accesso è quindi la sussistenza
di un interesse qualificato ed apprezzabile a conoscere. ”. La rilevanza
giuridica della responsabilità civile consiste in un comportamento
antigiuridico ed ingiusto posto in essere dalla P.A. per mano dei suoi
dirigenti, legati tra loro da un nesso di causalità elemento essenziale
perché vi sia un rapporto diretto fra diniego dell’atto pubblico richiesto e
eventuale danno subito dal privato cittadino, o dall’impresa che ha
partecipato ad una gara di appalto pubblico cui è stata esclusa
ingiustamente. Vanno quindi analizzati i concetti di colpa grave, lieve, e
lievissima, connessi con eventuali comportamenti in cui siano palesi
eventuali negligenze, imprudenze ed imperizia, posti in essere dall’azione
della Pubblica Amministrazione, di fatti ogni atto prodotto da un organo
della stessa che si rifletta nella sfera di un singolo cittadino, di un
altro ente o di una società, un fatto illecito, o comunque dannoso obbliga
colui che ha posto in essere l’azione medesima a risarcire il danno. “
art.2043 del c.c.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno “ingiusto”
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Altro elemento
da esaminare nell’evoluzione del pensiero giuridico nel mondo della P.A. è
in concetto di “ ius imperii” tipico atto ed elemento che dava autorità e a
volte autoritarismo alla P.A. nello svolgimento delle sue funzioni, nello
scorrere degli anni lo ius imperii dello Stato, è stato vissuto ed attuato
anche dagli enti locali per giustificare le azioni da loro poste in essere
contro gli interessi dei singoli cittadini che per anni hanno visto
perpetrati i loro diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il passare
degli anni l’orientamento giurisprudenziale è lentamente mutato , ed è
riuscito a dare maggiori garanzie e tutele ai singoli cittadini, per cui
oggi si assiste ad un rapporto quasi paritario dei diritti dei cittadini,
con i diritti e gli interessi dell’azione della pubblica amministrazione,
una testimonianza chiara ed ineludibile è la nuova disciplina sugli espropri
posti in essere dalla P.A. , e che obbliga la stessa a risarcire il bene
occupato al valore corrente di mercato. In conclusione caso concreto di
responsabilità civile è presente nella seguente massima di Cassazione:
Sentenza n.188 del 26 Marzo 1999 Cassazione Civile sez. Unite , la quale
attesta che il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera
pubblica, appaltata da un’amministrazione comunale, in considerazione dei
compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, i quali comportano
l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e
l’assunzione della veste di “agente“, deve ritenersi funzionalmente e
temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica
amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e
straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla
responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è
soggetto alla giurisdizione della corte dei conti, ai sensi dell’art. 52 ,
comma 1 , r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, che dalla data di entrata in vigore
della legge 08 giugno 1990 n. 142, in base all’art. 58 di quest’ultima, è
divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli enti
locali,la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli
artt. 251 e s.s. r.d. 03 Marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la
cosiddetta responsabilità formale e la responsabilità amministrativa,
devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella
ordinaria. Nell’affermare tale principio le Sezioni Unite hanno anche
precisato che il citato art. 52 è applicabile con riguardo ai giudizi
pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge 142/90, alla
streguadell’art. 5 c.p.c. nel testo all’epoca vigente, che considerava
influenti sulla giurisdizione i mutamenti della legge regolatrice della
giurisdizione stessa, nonché con riferimento al caso , nel quale la
direzione dei lavori si fosse a quella data gia’ esaurita , non sussistendo
in proposito alcuna violazione dell’art. 25 , comma 1, cost., che è
applicabile soltanto in materia penale.
Dott Luigi Ruberto
Ruolo e funzioni del Difensore Civico comunale, e del Revisore dei Conti, forme di responsabilità civile.
A cura del dott Luigi Ruberto
Nel seguente paragrafo analizzeremo due figure particolari che sono presenti nella macchina amministrativa al fine di garantire una corretta e sana amministrazione, figure che dovrebbero essere indipendenti ma che con il sistema ed il metodo di nomina adottato hanno perso molto della loro presunta obbiettività.
Iniziamo e delineare la figura del difensore civico[1], esso nasce per garantire una buona e sana amministrazione.
Di fatti l’art. 11 del t.u. 267/00 afferma quanto segue: “ lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini; lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del t.u. 267/00; Va aggiunto che per superare l’incoerenza che domina tale istituto in cui il controllato nomina il controllore, è stata prevista e ritenuta valida dalla giustizia amministrativa, una deroga alla disciplina vigente, che prevede la nomina del difensore civico da parte dei consigli comunali, a una condizione dettata e disciplinata dallo statuto il quale può prevedere l’elezione diretta del difensore civico da parte dei cittadini esercenti il diritto di voto nel comune, senza tuttavia prevedere oneri aggiuntivi per l’amministrazione dello stato conseguenti alla convocazione delle consultazioni[2], va altresì acclarato che l’incarico di difensore civico è incompatibile con il mandato di consigliere comunale[3], si ritiene inoltre che le spese giudiziali per ricorso avverso la nomina del difensore civico possano essere accollate al comune, ma devono essere sostenute direttamente dal difensore civico[4].
Si comprende che il ruolo del difensore civico, è stato pensato dal legislatore come soggetto terzo rispetto alla macchina amministrativa, di fatti vengono nominati dal consiglio comunale a ricoprire tale funzione, avvocati, o laureati in giurisprudenza i quali dovrebbero tutelare i cittadini da atti e comportamenti ingiusti posti in essere dalla pubblica amministrazione, su richiesta del cittadino interessato, o anche d’ufficio, caso alquanto raro. Il difensore civico, potremmo definirlo soggetto terzo tra la P.A. e i cittadini amministrati, ed è palese che potrà incorrere in responsabilità quando abbia espresso un parere, non sorretto in sede giudiziale da una sentenza che manifesti orientamento opposto, quando la diatriba fra P.A. e cittadino giunga in sede giurisdizionale, è palese che il cittadino potrà chiedere i danni alla P.A. per il comportamento tenuto ed i danni da ritardo arrecati, si pensi al diniego di atti prodotti dall’ente, in tal caso il risarcimento potrà essere chiesto all’ente o anche al difensore civico, qualora nel suo comportamento si siano riscontrati comportamenti pervasi da dolo o colpa grave.
Altro soggetto terzo, rispetto alla compagine di governo è il revisore dei conti, o il collegio dei revisori, il tutto dipende dal numero di abitanti in cui il revisore è chiamato ad operare; mentre il difensore civico è l’ultimo baluardo a tutela della obbiettività degli atti prodotti, il revisore dei conti è il soggetto terzo a tutela della correttezza e chiarezza dei bilanci redatti dall’ente pubblico. Per essere nominato revisore del conto è necessario avere conseguito una laurea in economia e commercio o titolo equivalente, ed essere iscritto nell’albo dei revisori contabili presso il ministero competente, la nomina viene deliberata in consiglio comunale ed anche in tale caso si ripete l’illogica attuazione dell’applicazione del criterio in cui il controllato nomina il controllore. Ricade sulla responsabilità del revisore del conto l’avere coperto bilanci falsi o fittizi, poste di bilancio non corrispondenti alla realtà delle condizioni effettive di cassa dell’ente, di fatti ogni anno il revisore del conto, accompagna con una propria relazione sulla gestione delle finanze dell’ente il documento del bilancio-consuntivo, che il consiglio va ad approvare. Si può ben comprendere, come il revisore, assuma una funzione rilevante nell’esprimere un proprio parere tecnico-contabile nella gestione dell’ente pubblico.
La responsabilità del revisore va tratta da quanto esposto dalla circolare del ministero del 16 luglio 1998,n.63[5]
Considerato che la responsabilità acclarata, è personale ben si comprende come tale funzione sia rilevante ai fini della responsabilità civile, penale ed amministrativa. Tra gli elementi rilevanti ai fini dell’imputazione della responsabilità, sarà considerato lo stato di coscienza rispetto al momento in cui si è verificata la violazione: di conseguenza, non sarà punibile chi al momento in cui ha commesso il fatto era privo della capacità di intendere e di volere. Particolare importanza è attribuita, poi, agli elementi di dolo e colpa in relazione ai quali il legislatore delegato ha fornito una precisa qualificazione giuridica individuando peraltro nell’ambito della fattispecie di colpa la colpa grave assimilandola, nelle conseguenze sanzionatorie, allo stesso dolo.
La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo[6]. In conclusione del presente paragrafo è opportuno evidenziare come il ruolo e le funzioni del difensore civico e del revisore del conto, quali professionisti della macchina amministrativa, posti a tutela l’uno della legittimità giuridica degli atti, l’altro della correttezza, veridicità e chiarezza dei conti pubblici, svolgono un ruolo di rilevanza amministrativa, che sarebbe ancora più marcata qualora ritrovi, un soggetto terzo che li deleghi alla funzione di controllo, non più il controllato che nomina il controllore, ma il controllore nominato da organi super-partes,quali potrebbero essere le Prefetture o Agenzie Statali all’uopo istituite.
[1] BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE , il codice degli enti locali, Milano, 2003,: L’istituto del difensore civico nasce nei paesi scandinavi con l’intento di conferire un maggior peso al controllo politico . L’Ombudsman è , oggi , in termini generali , un organo collegato alla rappresentanza politica nazionale, dotato di attribuzioni ispettive nei confronti delle amministrazioni dipendenti dall’esecutivo e destinato ad operare come organo di tutela di interessi collettivi ed individuali compromessi da comportamenti illegittimi ed inopportuni , anche omissivi , dell’amministrazione. Nel sistema italiano degli enti locali , il difensore civico è diventato un garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa . Sotto questo profilo , molto importanti sono le riforme che hanno innovato la materia dei controlli sugli atti degli enti locali. La L. 127/97 ( c.d. Bassanini Bis ) in particolare ha attribuito al difensore civico alcune funzioni di controllo prima spettanti al CO,RE.CO. . Va preso atto che questa nuova ipotesi di controllo ha destato forti perplessità. Infatti, se sotto un certo profilo risulta chiaro il significato politico della norma , ovvero un controllo in funzione di garanzie delle minoranze , le quali possono così disporre di uno strumento per riportare le deliberazioni alla valutazione del consiglio rendendo così necessaria un’approvazione a maggioranza assoluta , sembra illogico che tale controllo venga svolto da un organo eletto dalle stesse maggioranze consiliari il cui operato dovrebbe essere sottoposto a controllo. Per superare queste oggettive difficoltà , lo statuto dell’ente deve configurare la funzione di controllo svolta dal difensore civico come uno strumento attivo per il costante adeguamento dell’azione amministrativa, dei programmi e delle previsioni su cui si fonda , agli obiettivi prefissati.
[2] T.A.R. Veneto , sez. I , 25 Maggio 1995, n. 830.
[3] T.A.R. Lombardia , Brescia 4 luglio 1992,n.796,
60 Ris. Mininterno 20 Marzo 2000, n.p. 15900/180/1bis/L.142/5.15
[5] BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, Il codice degli enti locali,Milano 2003. La responsabilità dei revisori , Il Principio della personalizzazione della Responsabilità: una ulteriore novità rispetto al sistema previgente è rappresentata dal principio- proprio del diritto penale- della personalizzazione della responsabilità con la quale ciascuno può essere punito esclusivamente per i fatti illeciti da lui stesso, diversamente da quanto previsto in precedenza, laddove il fatto illecito era riferibile alla persona giuridica .L’art. 2 comma 2 , del decreto legislativo n. 472 dispone , infatti, che :” la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione” ed il successivo articolo stabili stabilisce poi, che le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.
[6] BONANNO-FAUSTINI-FERMANTE, Il Codice degli enti locali, Milano 2003
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