T.A.R. Veneto - Venezia Sezione I
Sentenza 10 ottobre 2008, n. 3152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con
l'intervento dei magistrati
Bruno Amoroso - Presidente
Italo Franco - Consigliere, relatore
Alessandra Farina - Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 1765/2008, proposto da ???.. rappresentata e difesa
dall'avv.to Primo Michielan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro il Ministero della Giustizia - Commissione esami avvocato presso le
Corti di appello di Bologna e Venezia in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
per l'annullamento del giudizio di inidoneità a seguito del mancato
superamento della prova scritta degli esami di avvocato per l'anno 2007 e
del conseguente diniego di ammissione alla prova orale; nonché di ogni atto
annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 30.9.2008 e depositato presso la Segreteria
il 2.10.2008, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -
Commissione esami avvocato presso le Corti di appello di Bologna e Venezia;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all'udienza camerale dell'8 ottobre 2008 (relatore il Consigliere
Italo Franco), gli avvocati: A. Michielan, in sostituzione di P. Michielan,
per la ricorrente e Cerillo per il Ministero della Giustizia - Commissione
esami avvocato presso le Corti di appello di Bologna e Venezia;
considerato che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell'
art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di
consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata
la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di
procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti,
può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso
rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente
controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
che agli elaborati svolti dal ricorrente è stato assegnato il solo voto
numerico, non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno in forma sintetica;
che sui medesimi elaborati non figura alcun segno di correzione, nota o
sottolineatura; sicché il voto rimane privo di esplicazione o
giustificazione;
che non figura alcun riferimento ai criteri di valutazione fissati dalla
commissione centrale, né a quelli della sottocommissione che ha effettuato
la correzione (se sono stati fissati);
che, pertanto, si manifestano fondate le censure mosse all'operato della
commissione esaminatrice;
che, di conseguenza, il ricorso va accolto. Per l'effetto, è annullato il
provvedimento impugnato, e va disposta la rinnovazione della correzione
degli elaborati scritti del ricorrente medesimo risultati insufficienti.
Per esigenza di imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) la
nuova correzione dovrà essere effettuata da altra Sottocommissione d'esame
presso la Corte d'Appello di Bologna, formata da componenti diversi da
quelli che hanno partecipato all'impugnata correzione delle prove scritte,
possibilmente in un'unica sessione che riunisca tutti i candidati riammessi
da questa Sezione.
Tale sessione dovrà tenersi entro il 31 ottobre 2008, previa restituzione
all'anonimato delle prove scritte medesime.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone gli ulteriori
incombenti indicati in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 ottobre 2008.
IL PRESIDENTE
Bruno Amoroso
L'ESTENSORE
Italo Franco
Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2008.
Fonte
www.altalex.it
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