luigi ruberto

Ruberto, Istituzioni...

ISTITUZIONI

Pur potendosi disciplinare, con regolamento comunale adottato con delibera consiliare, le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti e documenti dell'amministrazione, tale regolamentazione deve essere rispettosa dei principi della l. 8 giugno 1990 n. 142 e deve essere conforme alla logica e ragionevolezza al fine di non svuotare le prerogative del singolo consigliere comunale: ne consegue l'illegittimita' delle previsioni regolamentari che precludono ai consiglieri l'accesso agli atti riservati e a quelli preparatori, o che consentono la visione dei soli atti indicabili nei loro estremi.
T.A.R. Liguria sez. II, 4 luglio 1998, n. 514
Foro amm. 1999,1052 (s.m.)

Il diritto d'accesso del consigliere comunale agli atti dell'organo o dell'azienda su cui il consigliere comunale esercita la vigilanza non implica l'obbligo di dar contezza dell'interesse alla tutela di una propria e personale situazione giuridicamente rilevante, stante la superfluita' di tale dato rispetto alla funzione di vigilanza che la posizione istituzionale del consigliere stesso reca con se', all'uopo bastando per fondarne la legittimazione all'accesso l'esternazione di tale qualifica, insieme alla precisazione degli atti cui accedere.
Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2046
Foro amm. 1999,2493 (s.m.)

Il consigliere comunale, investito della funzione di capogruppo consiliare, e' legittimato ad accedere e ad ottenere copia di tutte le deliberazioni della giunta municipale, senza previa indagine sulla sussistenza d'un suo interesse concreto, personale e specifico finalizzato all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali di controllo politico sull'attivita' di governo dell'ente, invece richiesto per gli atti emanati dai dirigenti e per quelli preparatori.
Consiglio Stato sez. V, 23 dicembre 1998, n. 1907
Foro amm. 1998,f. 11-12

 

La mera facolta', concessa dal relativo regolamento al consigliere comunale di rivolgersi ad un'apposita commissione consiliare per l'accesso alle deliberazioni della giunta municipale, non costituisce condizione di proponibilita' dell'azione a tutela del suo diritto d'accesso.
Consiglio Stato sez. V, 23 dicembre 1998, n. 1907
Foro amm. 1998,f. 11-12

 

E' illegittimo il diniego opposto a consigliere comunale di accesso ad alcune delibere della Giunta municipale.
T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 1 aprile 1998, n. 230
T.A.R. 1998,I,2150

 

Il diritto del consigliere comunale di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente medesimo ed utili all'espletamento del proprio mandato, riconosciuto dall'art. 31 comma 5 l. n. 142 del 1990, trova come corrispondente il dovere dell'ente territoriale di porre in essere le condizioni perche' venga concretamente esercitato, senza incontrare ostacoli o atteggiamenti ostruzionistici, sicche' un eventuale rifiuto, motivato in modo apparentemente legittimo, ma, in sostanza, specioso o pretestuoso, non puo' che risolversi in illegittima manifestazione dell'attivita' amministrativa. (Fattispecie nella quale e' stato impedito ad un consigliere comunale di prendere visione degli atti di giunta).
Cassazione penale sez. VI, 7 marzo 1997, n. 4952
Riv. pen. 1997, 716

 

Sono responsabili del danno derivante al Comune dall'attivazione del giudizio amministrativo il sindaco e gli assessori che rifiutino, in violazione dell'art. 24 l. n. 816 del 1985, ad un consigliere comunale di rilasciare copie di provvedimenti adottati ovvero di atti preparatori negli stessi richiamati; tale responsabilita' e' caratterizzata, nella specie, anche dal comportamento processuale scorretto tenuto dai rappresentanti del Comune che erano consapevoli, o avrebbero potuto esserlo con l'uso della diligenza al grado minimo, della infondatezza delle tesi a sostegno del rifiuto (nonostante il fatto che, nel giudizio di primo grado, l'ente locale, sia uscito vincitore).
C.Conti reg. Umbria sez. giurisd., 5 giugno 1997, n. 284
Riv. corte conti 1997,fasc. 5, 146 (s.m.)

 

L'illegittimo diniego di accesso opposto dal sindaco al consigliere comunale integra, dato il chiaro ed inequivocabile disposto normativo in materia, un comportamento caratterizzato da colpa grave; sussiste, pertanto, responsabilita' amministrativa in capo al sindaco qualora dal predetto diniego sia derivata la condanna del Comune al pagamento delle relative spese di giudizio.
C.Conti reg. Umbria sez. giurisd., 5 giugno 1997, n. 284
Rass. giur. umbra 1997, 970 nota (MERCATI)

 

 

Deve ritenersi atto arbitrario la disposizione date del sindaco alla forza pubblica, presente nell'aula comunale in cui e' in corso l'adunanza del consiglio, di allontanare i consiglieri della opposizione al fine di riportare l'ordine all'interno dell'organo collegiale: invero trattasi di comportamento illegittimo, non consentito da norma alcuna del testo unico della legge comunale e provinciale, che per altro verso, oggettivamente manifesta una volonta' irrispettosa del diritto delle minoranze di partecipare alla adunanza sino a quando essa, nel suo complesso, non venga sospesa o sciolta. Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che il comportamento di un consigliere dell'opposizione, che aveva rivolto frasi oltraggiose al Sindaco il quale aveva dato la disposizione di cui sopra, fosse scriminato ai sensi dell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288).
Cassazione penale sez. VI, 22 ottobre 1996, n. 10696
Giust. pen. 1998,II, 73

 

 

 

Il diritto del consigliere comunale di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e dei documenti in essi richiamati, previsto dall'art. 24, l. 27 dicembre 1985 n. 816, deve comunque coordinarsi con la successiva normativa di cui alle l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 7) e 7 agosto 1990 n. 241 (art. 24 e conseguente d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), dal che deriva da un lato la configurabilita' di un limite all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, dall'altro l'applicabilita', anche per il diritto di visione e di accesso proprio del consigliere comunale, dell'onere di specificazione, nella domanda di accesso, dell'interesse a ottenere gli atti, non essendo all'uopo sufficiente un generico richiamo al proprio "munus" di consigliere comunale.
T.A.R. Umbria 11 dicembre 1995, n. 487
Foro amm. 1996,1998 (s.m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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