
Ruberto, Istituzioni...
ISTITUZIONI
Pur
potendosi disciplinare, con regolamento comunale adottato con delibera
consiliare, le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso dei
consiglieri comunali agli atti e documenti dell'amministrazione, tale
regolamentazione deve essere rispettosa dei principi della l. 8 giugno
1990 n. 142 e deve essere conforme alla logica e ragionevolezza al fine
di non svuotare le prerogative del singolo consigliere comunale: ne
consegue l'illegittimita' delle previsioni regolamentari che precludono
ai consiglieri l'accesso agli atti riservati e a quelli preparatori, o
che consentono la visione dei soli atti indicabili nei loro estremi.
T.A.R. Liguria sez. II, 4 luglio 1998, n. 514
Foro amm. 1999,1052 (s.m.)
Il
diritto d'accesso
del consigliere comunale agli atti dell'organo o
dell'azienda su cui il consigliere comunale esercita la vigilanza non
implica l'obbligo di dar contezza dell'interesse alla tutela di una
propria e personale situazione giuridicamente rilevante, stante la superfluita' di tale dato rispetto alla funzione di vigilanza che la
posizione istituzionale del consigliere stesso reca con se', all'uopo
bastando per fondarne la legittimazione all'accesso l'esternazione di
tale qualifica, insieme alla precisazione degli atti cui accedere.
Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2046
Foro amm. 1999,2493 (s.m.)
Il
consigliere comunale, investito della funzione di capogruppo consiliare,
e' legittimato ad accedere e ad ottenere copia di tutte le deliberazioni
della giunta municipale, senza previa indagine sulla sussistenza d'un
suo interesse concreto, personale e specifico finalizzato
all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali di controllo politico
sull'attivita' di governo dell'ente, invece richiesto per gli atti
emanati dai dirigenti e per quelli preparatori.
Consiglio Stato sez. V, 23 dicembre 1998, n. 1907
Foro amm. 1998,f. 11-12
La mera
facolta', concessa dal relativo regolamento al consigliere comunale di
rivolgersi ad un'apposita commissione consiliare per l'accesso alle
deliberazioni della giunta municipale, non costituisce condizione di
proponibilita' dell'azione a tutela del suo diritto d'accesso.
Consiglio Stato sez. V, 23 dicembre 1998, n. 1907
Foro amm. 1998,f. 11-12
E' illegittimo
il diniego opposto a consigliere comunale di accesso ad alcune delibere
della Giunta municipale.
T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 1 aprile 1998, n. 230
T.A.R. 1998,I,2150
Il diritto del consigliere comunale
di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in possesso
dell'ente medesimo ed utili all'espletamento del proprio mandato,
riconosciuto dall'art. 31 comma 5 l. n. 142 del 1990, trova come
corrispondente il dovere dell'ente territoriale di porre in essere le
condizioni perche' venga
concretamente esercitato, senza incontrare ostacoli o atteggiamenti
ostruzionistici, sicche' un eventuale rifiuto, motivato in modo
apparentemente legittimo, ma, in sostanza, specioso o pretestuoso, non
puo' che risolversi in illegittima manifestazione dell'attivita'
amministrativa. (Fattispecie nella quale e' stato impedito ad un
consigliere comunale di prendere visione degli atti di giunta).
Cassazione penale sez. VI, 7 marzo 1997, n. 4952
Riv. pen. 1997, 716
Sono responsabili
del danno derivante al Comune dall'attivazione del giudizio
amministrativo il sindaco e gli assessori che rifiutino, in violazione
dell'art. 24 l. n. 816 del 1985, ad un consigliere comunale di
rilasciare copie di provvedimenti adottati ovvero di atti preparatori
negli stessi richiamati; tale responsabilita' e' caratterizzata, nella
specie, anche dal comportamento processuale scorretto tenuto dai
rappresentanti del Comune che erano consapevoli, o avrebbero potuto
esserlo con l'uso della diligenza al grado minimo, della infondatezza
delle tesi a sostegno del rifiuto (nonostante il fatto che, nel giudizio
di primo grado, l'ente locale, sia uscito vincitore).
C.Conti reg. Umbria sez. giurisd., 5 giugno 1997, n. 284
Riv. corte conti 1997,fasc. 5, 146 (s.m.)
L'illegittimo diniego di accesso
opposto dal sindaco al consigliere comunale integra, dato il chiaro ed
inequivocabile disposto normativo in materia, un comportamento
caratterizzato da colpa grave; sussiste, pertanto, responsabilita' amministrativa in capo al sindaco qualora dal
predetto diniego sia derivata la condanna del Comune al pagamento delle
relative spese di giudizio.
C.Conti reg. Umbria sez. giurisd., 5 giugno 1997, n. 284
Rass. giur. umbra 1997, 970 nota (MERCATI)
Deve ritenersi
atto arbitrario la disposizione date del sindaco alla forza pubblica,
presente nell'aula comunale in cui e' in corso l'adunanza del consiglio,
di allontanare i consiglieri della opposizione al fine di riportare
l'ordine all'interno dell'organo collegiale: invero trattasi di
comportamento illegittimo, non consentito da norma alcuna del testo
unico della legge comunale e provinciale, che per altro verso,
oggettivamente manifesta una volonta' irrispettosa del diritto delle
minoranze di partecipare alla adunanza sino a quando essa, nel suo
complesso, non venga sospesa o sciolta. Affermando siffatto principio la
Cassazione ha ritenuto che il comportamento di un consigliere
dell'opposizione, che aveva rivolto frasi oltraggiose al Sindaco il
quale aveva dato la disposizione di cui sopra, fosse scriminato ai sensi
dell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288).
Cassazione penale sez. VI, 22 ottobre 1996, n. 10696
Giust. pen. 1998,II, 73
Il diritto del consigliere
comunale di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e dei
documenti in essi richiamati, previsto dall'art. 24, l. 27 dicembre 1985 n.
816, deve comunque coordinarsi con la successiva
normativa di cui alle l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 7) e 7 agosto 1990 n.
241 (art. 24 e conseguente d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), dal che deriva da
un lato la configurabilita' di un limite all'accesso per ragioni di tutela
della riservatezza di terzi, dall'altro l'applicabilita', anche per il
diritto di visione e di accesso proprio del consigliere comunale, dell'onere
di specificazione, nella domanda di accesso, dell'interesse a ottenere gli
atti, non essendo all'uopo sufficiente un generico richiamo al proprio "munus"
di consigliere comunale.
T.A.R. Umbria 11 dicembre 1995, n. 487
Foro amm. 1996,1998 (s.m.)