FONDAZIONE COMUNALE “S.ANTIMO”
Con la forza della passione costruiamo ponti per il Futuro.
Luigi Ruberto Presidente Territoriale del Club Liberal propone al Sindaco di
Rocchetta e alle Istituzioni locali di dotarsi di strumenti di
partecipazione diretta dei Cittadini per costruire un Futuro innovativo e di
progresso nelle aree dell’appennino come Rocchetta.
Oggetto:Proposta della Istituzione di una Fondazione Comunale
Pubblico-privata per lo sviluppo,la micro-impresa,e le infrastrutture
materiali ed immateriali.
Art.1
E’ istituita dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio la Fondazione Comunale
“ S.Antimo”.
Art.2
Possono aderire alla suddetta Fondazione tutti i cittadini del Comune di
Rocchetta,le associazioni comunali ed intercomunali,gli organismi di
interesse pubblico con un versamento di euro 300.00 per la prima
iscrizione,per i privati, e 700.00 per i soggetti pubblici,ogni anno sarà
cqe corrisposta una quota associativa pari a 100 euro per i privati e 200
per i soggetti pubblici e 500 per le società..
Art. 3
Per la nascita della Fondazione il Comune di Rocchetta stanzia in bilancio
un fondo di euro 100.000.00 ogni due anni, che verserà nelle casse
della fondazione.
Art.4
La Fondazione è istituita con apposito atto di consiglio Comunale,nella cui
seduta verranno nominati a maggioranza il Presidente e 4 componenti del cda,di
cui uno riservato alla minoranza;dovranno essere indicati nello stesso atto
consiliare, un vice-presidente,un segretario,un tesoriere,ed un
consigliere,tutti cittadini non aventi cariche pubbliche ed essendo di
notoria moralità e senso civico in possesso dei diritti civili e politici.
Art.5
Con l’iscrizione di nuovi soci,il cda potrà essere portato da 5 a 9 di cui i
restanti 4 eletti in rappresentanza degli investimenti privati.
Art.6
Il cda dura in carica per 5 anni,non possono far parte del cda coloro che
abbiano ricoperto tale mandato per due quinquenni consecutivi,o alternati.
Art.7
La Fondazione avrà a disposizione un locale Comunale e due dipendenti
comunali,sarà componente di diritto della stessa il Sindaco o suo delegato
ad interim.
Art.8
La Fondazione avrà il compito di promuovere quale vero centro di interesse
tutti gli atti all’uopo nell’unico interesse del Comune di
Rocchetta,sviluppando iniziative riguardanti i seguenti settori:
occupazione,micro-impresa,terziario,artigianato,agricoltura,nuove
tecnologie,energie rinnovabili, assistenza agli indigenti,rilancio della
cultura locale.
Art.9
Possono far parte della fondazione previa delibera del cda ratificata a
maggioranza dai soci della stessa,tutti i soggetti pubblici e privati del
territorio comunale e non, i quali però non potranno acquistare più del 10%
del capitale sociale,la stessa infatti dovrà avere sempre il 51%
delle risorse provenienti da fondi pubblici,nella fattispecie dal Comune di
Rocchetta.
Art.10
Il cda nella sua prima seduta stila un proprio regolamento interno, e una
carta etica,per evitare ogni forma di connivenza,indica a maggioranza il
revisore dei conti,quale controllore del bilancio sociale,indicazione che
dovrà essere ratificata con i regolamenti e la carta etica dall’assemblea
dei soci.
Art.11
Entro il 31 Gennaio di ogni anni il cda approva il bilancio sociale,in caso
di mancata approvazione il Sindaco nomina un commissario per non più di 12
mesi,copia del bilancio è depositata al vaglio e all’attenzione
dell’amministrazione comunale.
Art.12
Entro il 31 Febbraio di ogni anno il cda deposita all’attenzione del
Sindaco della Giunta e del Consiglio Comunale il programma annuale,con i
traguardi raggiunti e le future priorità da raggiungere.
Art.13
In caso di commissariamento entro 12mesi i soci devono provvedere alla
nomina del cda,in caso di inerzia o di assenza di una maggioranza semplice
vi potrà provvedere il Consiglio Comunale,così come per la nomina del cda
fondativo.
Art.14
La fondazione dovrà nella sua azione porre in essere giornate di studio,con
enti camerali,associazioni datoriali,parti sociali,associazioni di
categorie,Enti locali,al fine di promuovere e dibattere le tematiche del
territorio comunale,potrà con fondi propri promuovere progetti di
micro-impresa,fungendo da soggetto coordinatore,potrà stipulare convenzioni
non onerose con tutti gli organismi territoriali,potrà offrire
servizi alla comunità cittadina.
Art. 15
Compito prioritario della Fondazione è promuovere la micro-impresa ed il
patto dei Monti Dauni rilanciando la delocalizzazione d’Impresa nell’area
designata,contattando le associazioni datoriali delle regioni a più forte
vocazione d’impresa,utilizzando le risorse di Bilancio.
Art.16
Ogni Spesa dovrà essere debitamente fatturata e copia delle stesse verrà
tenuta a cura del tesoriere della fondazione, e dell’ufficio Ragioneria del
comune,con un apposito doppio registro delle entrate e delle uscite.
Art. 17
Entro 24 mesi dalla nomina del cda lo stesso dovrà attivarsi per avere
riconosciuta la personalità giuridica della fondazione.
Art.18
La Fondazione dovrà essere libera nella propria azione sociale.
Art.19
La Civica amministrazione potrà in qualsiasi momento e previo fondate
motivazioni recedere dal contributo annuo e da ogni forma di
partecipazione,in tal caso la fondazione potrebbe continuare ad avere vita
solo grazie al sostegno sociale dei privati.
Art.20
Non potranno essere nominati nel cda fondativo,parenti ed affini dei
consiglieri comunali,né soggetti aventi contenziosi con il Comune di
Rocchetta.
Art.21
La fondazione nella sua azione potrà avvalersi di docenti
Universitari,professionisti dell’impresa privata,e del mondo delle
professioni,previo avallo e regolare delibera del cda,che dovrà
stabilire,ruolo,compiti e remunerazione e tempi del professionista,in ogni
caso il rapporto non potrà superare i 24 mesi consecutivi,con un tetto non
superiore ai 3.000.00 euro annui,per attività di consulenza e studio.
Art. 22
Il cda dovrà esser composto obbligatoriamente da un numero di persone pari a
due unità, che abbiano un età non inferiore ai 24 anni.
Art. 23
Per ogni nuovo nato la Fondazione omaggerà il nascituro di una quota
sociale, l’esercizio del diritto di voto sarà svolto dal Padre dello stesso
che cesserà al compimento del 18 esimo anno d’età dello stesso.
Art. 25
La Fondazione dovrà avere una vita sociale media dalla sua costituzione non
inferire ai 35 anni dalla sua costituzione.
Art. 26
Ai Professionisti residenti nel Comune di Rocchetta è riservata una
partecipazione sociale annua pari a 200 euro annui.
Art. 27
Tutti coloro che ostacoleranno con atti e comportamenti biasimevoli l’azione
della fondazione potranno, previa proposta del Presidente ratificata del
cda essere espulsi senza possibilità di riammissione.
Art.28
Il cda nomina n.3 probi viri aventi un’età non inferiore ai 40 anni di
provata serietà e saggezza per comporre eventuali diatribe.
Art. 29
Per ogni eventuale controversia tutti i soci si obbligano ad accettare il
giudizio ed il ricorso esclusivamente alla camera arbitrale istituita presso
ogni camera di commercio,il cui giudizio è insindacabile per le parti.
Art. 30
Per dare maggiore operatività alla stessa sono istituiti appositi
dipartimenti assegnati ai soci ella stessa fondazione su delibera del cda,ogni
socio potrà ricoprirel’incarico di responsabile di dipartimento per non
oltre 5 anni senza possibilità di esser rieletto dal cda.
Art.31
I dipartimenti dovranno essere in un numero pari ai settori elencati
all’art. 8.
Art.32
I responsabili dei dipartimenti redigeranno apposito programma che dovrà
essere approvato dal cda,essi dovranno relazionare e rispondere
direttamente ai componenti del cda.
Art. 33
Ai componenti del cda sono assegnate deleghe specifiche nei settori di cui
all’art. 8,e dovranno coordinare e controllare ed indirizzare il lavoro dei
resp dei dipartimenti.
Art. 34
Per ogni componente il cda è previsto un indennizzo per le sole spese pari
a 5.000.00 euro annui,previo autorizzazione dello stesso cda all’unanimità.
Art.35
In caso di dimissioni del Presidente lo stesso verrà rieletto
direttamente dai soci della fondazione,il Comune di Rocchetta partecipa al
voto tramite il Sindaco o suo delegato,e un rappresentante della minoranza
consiliare,la elezione del Presidente o di qualsiasi altro componente del
cda dimissionario dovrà essere ratificata dal consiglio comunale.
Art. 36
In caso di mancata ratifica,l’amministrazione comunale quale soggetto a
partecipazione maggioritaria,potrà nominare un proprio Presidente,o altro
componente del cda dimissionario.
Art.37
Il secondo cda dopo quello fondativo verrà eletto dai soci della
stessa,previa ratifica del consiglio comunale che potrà indicare altri
componenti,previa valida motivazione.
Art.38
In caso di mancato versamento della quota annuale si decade da socio della
stessa,e si potrà esser riammesso solo previo assenso del cda,i nuovi
iscritti dovranno avere il nulla osta del cda.
Art.39
Ogni quota sociale da diritto ad un voto,ogni privato non potrà acquistare
più di tre quote,lo stesso dicasi per i soggetti pubblici,in caso di morte
del socio la quota passa agli eredi,se gli stessi non intendano aderire la
fondazione restituirà la quota sociale.
Art.40
Possono far parte della fondazione anche società private,il cui numero però
non potrà essere superiore a 4,e la cui quota sarà pari a 5.000.00
euro annui,ed avranno diritto pari a voti 3,non potranno le società
avere più di una quota pari a 5.000.00 euro,e le stesse dovranno essere
società operanti nei settori di cui all’at.8.
Art.41
Per l’adesione di società alla stessa fondazione,vi dovrà essere apposita
delibera del cda e del consiglio comunale.
Art.42
La fondazione potrà acquistare azioni sociali,compartecipare con società di
capitali,aderire alla camera di commercio,alla società prospettiva sub
appennino,Gal meridaunia,promodaunia,ed in tutti gli organismi territoriali
atti a promuovere sviluppo,per un investimento non superiore ai 20.000.00
euro annui,previa delibera del cda e rafitica dell’assemblea dei soci.