luigi ruberto

Ruberto, domande frequenti...

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE
IN TEMA DI FORMAZIONE PERMANENTE


Chi è soggetto all’obbligo formativo per l’anno 2008?
Sono obbligati a frequentare eventi formativi come stabilito nel regolamento della Formazione Permanente coloro che, alla data del 1 gennaio 2008, risultano iscritti all’albo Avvocati ed i praticanti che hanno ottenuto il certificato di compiuta pratica avendo esaurito il biennio obbligatorio e che sono abilitati all’esercizio della professione.

Sono un praticante abilitato. Devo osservare l’obbligo formativo?

Si, se hai già ottenuto il certificato di compiuta pratica; se invece sei abilitato al patrocinio ma stai effettuando ancora il periodo di pratica obbligatorio, l’obbligo formativo ai sensi del regolamento del CNF non sussiste.

 Quanti crediti devo raggiungere nel 2008?
I crediti formativi si calcolano su base triennale.
Per il triennio 2008/2010 devi ottenere 50 crediti formativi di cui 6 in materia di deontologia forense, ordinamento della professione e previdenza forense. I 50 crediti vanno ottenuti nell’arco dei tre anni, con un minimo per l’anno 2008 di 9 crediti, 12 nel 2009 e 18 nel 2010.

Come faccio ad ottenere i crediti?
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, su richiesta dell’ente organizzatore, rilascia i crediti all’evento formativo sulla base delle indicazioni regolamentari. Chi partecipa all’evento ottiene i crediti corrispondenti a quelli riconosciuti all’evento dal
Consiglio dell’Ordine. Ad esempio: l’evento riceve dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza riconoscimento di 3 crediti. Chi vi partecipa matura 3 crediti.

Per avere i crediti devo essere presente a tutto l’evento ?
Sì. La presenza deve essere rilevata ad ogni ingresso ed ogni uscita, anche intermedie. I crediti attribuiti all’evento sono riconosciuti al partecipante che presenzia a tutto l’evento. Eventuali disposizioni diverse sono stabilite dal Consiglio dell’Ordine per eventi articolati in più giornate.

 Come faccio a vedermi riconosciuti i crediti formativi per la partecipazione agli eventi ?
Devi conservare la documentazione attestante la partecipazione agli eventi accreditati e produrla al tuo Consiglio dell’Ordine in caso di richiesta. La verifica dei crediti viene fatta annualmente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza.

. Ho partecipato ad un evento non accreditato preventivamente. Posso ottenere crediti formativi?
Gli eventi formativi organizzati da enti, associazioni, istituzioni ed organismi pubblici o privati devono essere stati preventivamente accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente (che è quello del luogo in cui gli eventi si svolgono). Non vengono rilasciati crediti a posteriori dell’evento.

 Intendo partecipare ad un evento formativo non accreditato dal mio Consiglio dell’Ordine. Acquisterò crediti formativi ?
Sì se l’evento è stato organizzato da altri Consigli dell’Ordine forensi o dal C.N.F. od è stato preventivamente accreditato da altri Consigli dell’Ordine forensi o dal C.N.F.
No se l’evento non è stato organizzato o accreditato da un Ordine forense.

 Intendo partecipare ad un evento accreditato da un Ordine di altra professione oppure organizzato dall’Università. Acquisterò crediti formativi ?
No se l’evento non è stato organizzato o accreditato preventivamente da un Ordine forense.

 Come faccio a sapere se un evento è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo ?
Occorre rivolgersi all’ente che ha organizzato l’evento per sapere se ha ottenuto il riconoscimento di crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine Forense.

Chi deve chiedere i crediti formativi per un evento? A chi vanno richiesti?
L’ente organizzatore, in via preventiva, deve rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
territorialmente competente, che è quello del luogo in cui l’evento si svolgerà.

Posso partecipare ad eventi organizzati al di fuori del foro cui sono iscritto?
Certamente. Al fine di vedersi riconosciuti i crediti, occorre che l’evento sia preventivamente accreditato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente territorialmente e conservare la documentazione attestante la partecipazione a tale evento.

Intendo partecipare ad un evento organizzato dall’Ordine di Monza , come posso iscrivermi ?
Gli iscritti all’Ordine di Monza possono iscriversi tramite il programma Riconosco, accessibile tramite collegamento diretto (link) dal sito dell’Ordine, indicato nella sezione Formazione Permanente. Per accedere occorre essere in possesso della password fornita via posta elettronica dalla Segreteria. Se non la si è ricevuta, è possibile richiederla telefonando alla Segreteria e fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica o richiedendola direttamente allo sportello. In questo caso occorre presentarsi personalmente. Al momento non è possibile accettare iscrizioni di professionisti non iscritti all’Ordine di Monza. Le istruzioni sono pubblicate sul sito in Primo Piano.

Intendo partecipare ad un evento organizzato dall’Ordine di Monza , posso prenotarmi ?
Gli iscritti all’Ordine di Monza possono prenotarsi tramite il programma Riconosco, accessibile tramite collegamento diretto (link) dal sito dell’Ordine, indicato nella sezione
Formazione Permanente. Per accedere occorre essere in possesso della password fornita via posta elettronica dalla Segreteria. Se non la si è ricevuta, è possibile richiederla telefonando alla Segreteria e fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica o richiedendola direttamente allo sportello. In questo caso occorre presentarsi personalmente. La prenotazione viene accettata con riserva di autorizzazione per gli eventi a pagamento.
Occorre provvedere al saldo come indicato nelle istruzioni pubblicate sul sito in Primo Piano. Al momento non è possibile accettare prenotazioni da parte di professionisti non iscritti all’Ordine di Monza

. Posso essere esonerato dall’obbligo formativo ?
Sì. E’ prevista l’esenzione per i docenti universitari di prima e seconda fascia e per i ricercatori con incarico di insegnamento, in relazione alle materie di insegnamento. Resta fermo anche per essi l’obbligo formativo in materia deontologica, previdenziale e di ordinamentoprofessionale.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può anche esonerare dall’obbligo formativo, in via parziale o totale, in caso di:
- gravidanza, parto, adempimento di doveri legati alla paternità o alla maternità
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali
- interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può dispensare dall’obbligo formativo, in via parziale o totale, l’avvocato iscritto da oltre 40 anni.

Devo far avere al Consiglio dell’Ordine la documentazione relativa all’assolvimento del dovere formativo ?
Solo su richiesta del Consiglio dell’Ordine. La documentazione va conservata ed esibita in caso venga richiesta prova documentale della partecipazione agli eventi formativi.

Ho svolto attività che hanno comportato particolari studi da parte mia e un impegno extra professionale di carattere formativo. L’attività vale ai fini della formazione permanente ?
E’ possibile ottenere il riconoscimento di crediti per alcune tipologie di attività formative svolte personalmente.
Il Consiglio, su richiesta dell’interessato, può riconoscere sino a 12 crediti nel triennio per attività di insegnamento in scuole forensi o scuole di specializzazione per le professioni legali, sino a 12 crediti nel triennio per pubblicazioni in materia giuridica e sino a 12 crediti nel
triennio per il compimento di altre attività di studio e aggiornamento svolte nel proprio ambito organizzativo professionale. Il Consiglio, su richiesta dell’interessato, può riconoscere sino a 24 crediti nel triennio per
attività di insegnamento a contratto nelle università in materie giuridiche e sino a 24 crediti nel triennio per la partecipazione quale Commissario all’esame di Avvocato.

. Sono specializzato in una materia particolare del diritto. Sono tenuto ad osservare obblighi formativi particolari ?
La “specializzazione” non è regolamentata dal legislatore.
Il Regolamento sulla formazione permanente ed il Codice Deontologico Forense prevedono però che sia possibile spendere l’indicazione, anche a fini pubblicitari, del settore di attività prevalente. Al fine di non incorrere in violazioni deontologiche, tuttavia, chi intende indicare tale settore
di attività prevalente nelle comunicazioni al singolo o alla collettività, deve obbligatoriamente conseguire un determinato numero di crediti formativi nella materia prevalentemente trattata, nei 12 mesi antecedenti l’indicazione.
Questo obbligo entra in vigore dal 1° settembre 2008 e nel primo triennio di valutazione (2008-2010), l’iscritto dovrà conseguire, nei 12 mesi antecedenti l’indicazione dell’attività prevalente, almeno 10 crediti formativi nella materia che intende indicare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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