DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE
IN TEMA DI FORMAZIONE PERMANENTE
Chi è soggetto all’obbligo formativo per l’anno 2008?
Sono obbligati a frequentare eventi formativi come stabilito nel regolamento
della Formazione Permanente coloro che, alla data del 1 gennaio 2008,
risultano iscritti all’albo Avvocati ed i praticanti che hanno ottenuto il
certificato di compiuta pratica avendo esaurito il biennio obbligatorio e
che sono abilitati all’esercizio della professione.
Sono un praticante abilitato. Devo osservare l’obbligo formativo?
Si, se hai già ottenuto il certificato di compiuta pratica; se invece sei
abilitato al patrocinio ma stai effettuando ancora il periodo di pratica
obbligatorio, l’obbligo formativo ai sensi del regolamento del CNF non
sussiste.
Quanti crediti devo raggiungere nel 2008?
I crediti formativi si calcolano su base triennale.
Per il triennio 2008/2010 devi ottenere 50 crediti formativi di cui 6 in
materia di deontologia forense, ordinamento della professione e previdenza
forense. I 50 crediti vanno ottenuti nell’arco dei tre anni, con un minimo
per l’anno 2008 di 9 crediti, 12 nel 2009 e 18 nel 2010.
Come faccio ad ottenere i crediti?
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, su
richiesta dell’ente organizzatore, rilascia i crediti all’evento formativo
sulla base delle indicazioni regolamentari. Chi partecipa all’evento ottiene
i crediti corrispondenti a quelli riconosciuti all’evento dal
Consiglio dell’Ordine. Ad esempio: l’evento riceve dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Monza riconoscimento di 3 crediti. Chi vi partecipa matura
3 crediti.
Per avere i crediti devo essere presente a tutto l’evento ?
Sì. La presenza deve essere rilevata ad ogni ingresso ed ogni uscita, anche
intermedie. I crediti attribuiti all’evento sono riconosciuti al
partecipante che presenzia a tutto l’evento. Eventuali disposizioni diverse
sono stabilite dal Consiglio dell’Ordine per eventi articolati in più
giornate.
Come faccio a vedermi riconosciuti i crediti formativi per la
partecipazione agli eventi ?
Devi conservare la documentazione attestante la partecipazione agli eventi
accreditati e produrla al tuo Consiglio dell’Ordine in caso di richiesta. La
verifica dei crediti viene fatta annualmente dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di appartenenza.
. Ho partecipato ad un evento non accreditato preventivamente. Posso
ottenere crediti formativi?
Gli eventi formativi organizzati da enti, associazioni, istituzioni ed
organismi pubblici o privati devono essere stati preventivamente accreditati
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente (che è
quello del luogo in cui gli eventi si svolgono). Non vengono rilasciati
crediti a posteriori dell’evento.
Intendo partecipare ad un evento formativo non accreditato dal mio
Consiglio dell’Ordine. Acquisterò crediti formativi ?
Sì se l’evento è stato organizzato da altri Consigli dell’Ordine forensi o
dal C.N.F. od è stato preventivamente accreditato da altri Consigli
dell’Ordine forensi o dal C.N.F.
No se l’evento non è stato organizzato o accreditato da un Ordine forense.
Intendo partecipare ad un evento accreditato da un Ordine di altra
professione oppure organizzato dall’Università. Acquisterò crediti formativi
?
No se l’evento non è stato organizzato o accreditato preventivamente da un
Ordine forense.
Come faccio a sapere se un evento è valido ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo ?
Occorre rivolgersi all’ente che ha organizzato l’evento per sapere se ha
ottenuto il riconoscimento di crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine
Forense.
Chi deve chiedere i crediti formativi per un evento? A chi vanno richiesti?
L’ente organizzatore, in via preventiva, deve rivolgersi al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
territorialmente competente, che è quello del luogo in cui l’evento si
svolgerà.
Posso partecipare ad eventi organizzati al di fuori del foro cui sono
iscritto?
Certamente. Al fine di vedersi riconosciuti i crediti, occorre che l’evento
sia preventivamente accreditato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente territorialmente e
conservare la documentazione attestante la partecipazione a tale evento.
Intendo partecipare ad un evento organizzato dall’Ordine di Monza , come
posso iscrivermi ?
Gli iscritti all’Ordine di Monza possono iscriversi tramite il programma
Riconosco, accessibile tramite collegamento diretto (link) dal sito
dell’Ordine, indicato nella sezione Formazione Permanente. Per accedere
occorre essere in possesso della password fornita via posta elettronica
dalla Segreteria. Se non la si è ricevuta, è possibile richiederla
telefonando alla Segreteria e fornendo il proprio indirizzo di posta
elettronica o richiedendola direttamente allo sportello. In questo caso
occorre presentarsi personalmente. Al momento non è possibile accettare
iscrizioni di professionisti non iscritti all’Ordine di Monza. Le istruzioni
sono pubblicate sul sito in Primo Piano.
Intendo partecipare ad un evento organizzato dall’Ordine di Monza , posso
prenotarmi ?
Gli iscritti all’Ordine di Monza possono prenotarsi tramite il programma
Riconosco, accessibile tramite collegamento diretto (link) dal sito
dell’Ordine, indicato nella sezione
Formazione Permanente. Per accedere occorre essere in possesso della
password fornita via posta elettronica dalla Segreteria. Se non la si è
ricevuta, è possibile richiederla telefonando alla Segreteria e fornendo il
proprio indirizzo di posta elettronica o richiedendola direttamente allo
sportello. In questo caso occorre presentarsi personalmente. La prenotazione
viene accettata con riserva di autorizzazione per gli eventi a pagamento.
Occorre provvedere al saldo come indicato nelle istruzioni pubblicate sul
sito in Primo Piano. Al momento non è possibile accettare prenotazioni da
parte di professionisti non iscritti all’Ordine di Monza
. Posso essere esonerato dall’obbligo formativo ?
Sì. E’ prevista l’esenzione per i docenti universitari di prima e seconda
fascia e per i ricercatori con incarico di insegnamento, in relazione alle
materie di insegnamento. Resta fermo anche per essi l’obbligo formativo in
materia deontologica, previdenziale e di ordinamentoprofessionale.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può anche esonerare
dall’obbligo formativo, in via parziale o totale, in caso di:
- gravidanza, parto, adempimento di doveri legati alla paternità o alla
maternità
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali
- interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può dispensare
dall’obbligo formativo, in via parziale o totale, l’avvocato iscritto da
oltre 40 anni.
Devo far avere al Consiglio dell’Ordine la documentazione relativa
all’assolvimento del dovere formativo ?
Solo su richiesta del Consiglio dell’Ordine. La documentazione va conservata
ed esibita in caso venga richiesta prova documentale della partecipazione
agli eventi formativi.
Ho svolto attività che hanno comportato particolari studi da parte mia e un
impegno extra professionale di carattere formativo. L’attività vale ai fini
della formazione permanente ?
E’ possibile ottenere il riconoscimento di crediti per alcune tipologie di
attività formative svolte personalmente.
Il Consiglio, su richiesta dell’interessato, può riconoscere sino a 12
crediti nel triennio per attività di insegnamento in scuole forensi o scuole
di specializzazione per le professioni legali, sino a 12 crediti nel
triennio per pubblicazioni in materia giuridica e sino a 12 crediti nel
triennio per il compimento di altre attività di studio e aggiornamento
svolte nel proprio ambito organizzativo professionale. Il Consiglio, su
richiesta dell’interessato, può riconoscere sino a 24 crediti nel triennio
per
attività di insegnamento a contratto nelle università in materie giuridiche
e sino a 24 crediti nel triennio per la partecipazione quale Commissario
all’esame di Avvocato.
. Sono specializzato in una materia particolare del diritto. Sono tenuto
ad osservare obblighi formativi particolari ?
La “specializzazione” non è regolamentata dal legislatore.
Il Regolamento sulla formazione permanente ed il Codice Deontologico Forense
prevedono però che sia possibile spendere l’indicazione, anche a fini
pubblicitari, del settore di attività prevalente. Al fine di non incorrere
in violazioni deontologiche, tuttavia, chi intende indicare tale settore
di attività prevalente nelle comunicazioni al singolo o alla collettività,
deve obbligatoriamente conseguire un determinato numero di crediti formativi
nella materia prevalentemente trattata, nei 12 mesi antecedenti
l’indicazione.
Questo obbligo entra in vigore dal 1° settembre 2008 e nel primo triennio di
valutazione (2008-2010), l’iscritto dovrà conseguire, nei 12 mesi
antecedenti l’indicazione dell’attività prevalente, almeno 10 crediti
formativi nella materia che intende indicare.